Case Law Updates

Il Tribunale di Roma difende la capitalizzazione trimestrale post delibera CICR

Con sentenza N. 13397/2020 il Tribunale di Roma, in persona del G.U. dott. Guido Romano, sconfessa il recente orientamento della Cassazione (Cass. 9140/2020 e altre, che hanno ritenuto illegittima l’applicazione di anatocismo “post” delibera CICR Del 9.2.2000, avendo la S.C. valutato come insufficiente l’avviso in G.U. operato dalle Banche e indicando la necessità, in suo luogo, di una nuova formale pattuizione con il correntista – con la conseguenza, in funzione di tale interpretazione, di non dare seguito alla volontà del legislatore e di alimentare così un maggior “contenzioso” sul tema nelle varie sedi territoriali civili).

1. Le disposizioni originarie della delibera CICR

Il legislatore ha reso legittimo l’anatocismo bancario attraverso la modifica dell’art. 120 del T.U.B., attuata con l’entrata in vigore del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il cui art. 25, comma 2 ha previsto, a cura del CICR, l’attuazione delle modalità e dei criteri per l’anatocismo bancario disponendo che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Per i contratti in corso, il medesimo art. 25, comma 3, ha previsto la validità delle clausole anteriori e l’adeguamento secondo le modalità e i tempi dell’emananda delibera CICR.
Una volta emanata, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto l’obbligo, per i nuovi contratti,  della «stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo) con onere di forma scritta a pena di nullità. Per i contratti anteriori, ha previsto un duplice criterio di adeguamento, statuendo che:

  • (art. 7 comma 2): «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000».
  • (art. 7 comma 3): «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate (PER ISCRITTO, n.d.r.) dalla clientela».

2. L’orientamento della Cassazione

Con varie pronunce, tutte di identico tenore (n. 9140/2020, 7105/2020, 3861/2020, 26769/2019), la Cassazione ha statuito l’illegittimità delle disposizioni di adeguamento della delibera CICR (art. 7 comma 2), in virtù del seguente principio di diritto:

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.

Così facendo, di fatto la Cassazione ha disapplicato la Delibera CICR e, per l’effetto, l’art. 120 TUB nella parte che ad essa rinvia (introdotta dal famoso D.Lvo 342/1999), sovrapponendosi alla volontà del legislatore.

3. La sentenza del Tribunale di Roma

In quest’ottica, si può cogliere la difficoltà del Tribunale territoriale a recepire il detto principio, poggiante su una valutazione sommaria della Corte (quella relativa alla condizione di “peggioramento”) come tale ritenuta opinabile dal Giudice estensore.

Di qui l’assunto della sentenza in esame:

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento. Dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, la situazione successiva non è affatto peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che ben poteva l’istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile”.

4. Conclusioni

Si attendono ovviamente i primi commenti alla decisione e, ancor di più, le reazioni degli altri fori territoriali, al fine di verificare se, come in altri precedenti (ad es., Cass. 27742/2018 in tema di interessi di mora) possa nascere un movimento di “resistenza” all’attuale indirizzo di legittimità.

 

Commento a cura di Avv. Antonio Pepe
Associate MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

Trigger Newsletter Fancybox