Credit recovery and executive procedures

L’esecuzione nei confronti di un condebitore non incide sull’efficacia del precetto nei confronti degli altri.

Nota all’ordinanza n. 5099 del 5.03.2018 della Suprema Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza in commento la S.C. si è pronunciata in materia di procedimento di esecuzione, con riferimento al termine di efficacia del precetto notificato a più condebitori solidali. Non accogliendo le argomentazioni attoree, secondo cui la notifica dell’atto di pignoramento nei confronti di uno dei debitori esclude la perenzione dell’atto anche nei confronti degli altri condebitori in ragione dell’unitarietà del credito vantato, la S.C. ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile e rilevando che “l’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell’art. 481 cpc: che mira, com’è noto, a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo ove appunto la conseguenza – paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto – di un processo esecutivo nei suoi confronti non si sia verificata”.

Superando ogni dubbio interpretativo sul tema viene ribadito che l’interruzione dell’efficacia del precetto – atto prodromico all’azione esecutiva individuale – opera solo in relazione al soggetto nei confronti del quale è stata avviata la procedura esecutiva e non si estende ai condebitori non esecutati.

Ne consegue che la solidarietà del debito non dà luogo a un litisconsorzio necessario ai fini dell’esecuzione e quindi il condebitore solidale non proprietario e non esecutato conserva la legittimazione a offrire per l’acquisto dei beni che il creditore comune ha pignorato in danno del coobbligato[1].

Avv. Manuela Massera

MFLaw – Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Roma

[1] Il divieto di offrire ex artt. 571 e 579 c.p.c. torna ad essere applicabile nei confronti di tutti gli esecutati ove pignoramento e vendita abbiano a oggetto un unico bene, pur spettante a diversi debitori. Il comproprietario non può offrire per la quota del contitolare, il nudo proprietario per quella dell’usufruttuario, etc. (Cfr. Enrico Astuni, Studio n. 1-2008/E del Consiglio Nazionale del Notariato). L’unico valido legame tra i diversi processi esecutivi sorge quando sono identici i beni su cui le azioni sono esercitate, mentre se le stesse azioni si svolgono su beni diversi il legame non sorge (Cfr. A. Gualandi, Creditori iscritti, 220 – 224).

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