Corporate Crisis & Restructuring

Novità in ambito concorsuale del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 (c.d. Decreto Liquidità)

Il Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 (c.d. Decreto Liquidità), tra le altre, prevede grandi novità anche in ambito concorsuale.

In particolare all’art. 9  è previsto che i termini di  adempimento  dei  concordati  preventivi  e  degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31  dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi.

Inoltre, i debitori che abbiano già una procedura di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti pendente al 23 febbraio 2020, non ancora omologata, possono chiedere un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.

Al momento, in attesa di eventuali chiarimenti, sembra più logica e quindi preferibile l’interpretazione per la quale i “procedimenti per l’ omologazione del concordato preventivo” vadano intesi in senso lato, come “tutte le procedure di concordato” e non solo quelle già approvate dai creditori per le quali manchi solo l’ultimo step del giudizio di omologa.

In alternativa, lo stesso debitore può chiedere di modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione,  indicando i nuovi termini proposti e la documentazione che comprova la necessità della modifica Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.

Anche per il c.d. concordato in bianco è possibile chiedere una ulteriore proroga, sino a novanta giorni, dei termini ex art. 161, 6° comma e ss., l. fall., purché giustificata da  fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Analoga richiesta di proroga può  essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis, 7° comma, l. fall. (sospensione azioni esecutive e cautelari).

Tutte le disposizioni rispondono alla stessa evidenza, cioè che nell’attuale contesto economico è pressoché certo che i piani dei debitori, ipotizzati o già presentati e/o approvati, non possano essere rispettati, concedendo così una proroga quasi automatica di 3-6 mesi per l’adempimento.

La ratio della norma è quindi evidente e condivisibile; le approssimazioni temporali e talune generalizzazioni, invece, sono forse inevitabili nel contesto attuale.

Resta non disciplinato o previsto, al momento, il costo del sacrificio dei creditori che, pur nella consapevolezza dei rilievi pubblicistici che permeano anche l’attuale sistema concorsuale, avrebbero forse meritato maggior considerazione.

Analogamente, non vengono disciplinati gli effetti negativi, evidentemente identici, che subiranno dall’attuale congiuntura economica i piani attestati ex art. 67, 3° comma, lett. d) l. fall., la cui eventuale (ma evidentemente probabile) rinegoziazione viene quindi interamente demandata ai rapporti privatistici debitore-creditori.

L’art. 10, invece, prevede, senza mezzi termini, che tutti i ricorsi relativi a declaratorie di Fallimento, stato di insolvenza (prodromico a Liquidazione Coatta Amministrativa) e Amministrazione Straordinaria depositati nel periodo tra il 9  marzo  2020  ed  il  30 giugno 2020 siano improcedibili (con, ovviamente, declaratoria che dovrà esser pronunciata dal Tribunale adito).

La norma, dettata certamente da buone intenzioni, risulta alquanto maldestra nei modi; anziché una più logica sospensione dei procedimenti in questione, vengono sanzionati con l’improcedibilità, addirittura retroattiva (per il periodo 9 marzo-8 aprile), gli ignari creditori, a cui spese viene di fatto concessa la sospensione. Senza contare l’ulteriore inutile attività demandata al Tribunale ed alle cancellerie (per la dichiarazione di improcedibilità e i relativi adempimenti) in un momento di prevedibile notevole carico di lavoro dovuto allo spirare della precedente sospensione.

Sarebbe stato, peraltro, più congrua una improcedibilità delle istanze di insolvenza verso imprese che, ad esempio, non fossero state insolventi sino al 29 febbraio 2020 (ante pandemia quindi), o un più semplice differimento della prima udienza dopo il 30 giugno 2020.

Fanno eccezione, restando quindi procedibili, i procedimenti avviati su istanza del PM per i quali vi sia una contestuale richiesta di mezzi cautelari (fattispecie, per la verità, poco frequente).

Infine il legislatore si è preoccupato di (cercare) di neutralizzare questa “sospensione di fatto” di oltre 3 mesi delle dichiarazioni di insolvenza ai fini del computo dei termini ex art. 10 l.  fall. (fallimento impresa cessata entro un anno) e ex art.  69 bis l. fall. (decadenza delle azioni revocatorie in 3 anni dal fallimento o in 5 anni dall’atto).

A prima vista sembra, tuttavia, che il mancato allungamento equivalente del c.d. periodo sospetto per l’esercizio delle revocatorie renda poco utile o comunque marginale la disposizione.

Anche qui appare, quindi, che alle buone intenzioni del legislatore non sia seguita altrettanta competenza tecnica.

Avv. Andrea D’Ambrosio
Partner MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Avv. Domenico Ruffini
Associate MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

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