Credit recovery and executive procedures

La disciplina dell’art. 125 sexies T.U.B. in caso di estinzione anticipata nei contratti di finanziamento al consumo.

Nota a Tribunale di Torino, sez. 8^ Civile, sentenza n. 5532 del 28 novembre 2018

1.Premessa.

Il Tribunale di Torino è intervenuto sulla corretta applicazione della tutela prevista dall’art. 125 sexies T.U.B. nei contratti di credito al consumo, approfondendo talune questioni processuali ed ipotesi di vizi sostanziali conseguenti all’estinzione anticipata dei rapporti di finanziamento.
In particolare, la sentenza affronta tre distinte problematiche:

i) la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso di una somma mutuata;

ii) l’inclusione o meno nel TEG, ai fini della verifica del tasso soglia di un mutuo, del costo dell’assicurazione;

iii) il diritto o meno al rimborso da parte della Banca del costo complessivo delle commissioni sostenuto anticipatamente dal mutuatario, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

2. Sul termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa in relazione ad un contratto di mutuo.

La sentenza esaminata riprende, sul punto, quanto già ampiamente, e in più occasioni, ribadito dalla Suprema Corte.

Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, sposato a pieno dalla sentenza del Tribunale di Torino, infatti, nel contratto di mutuo, la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa in relazione ad un contratto di mutuo inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata del finanziamento, e non dall’inizio del rapporto, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata (cfr. Cass. 18951/2013 e Cass. 17798/11).

Le pronunce della Suprema Corte sulle quali si basa la decisione in commento hanno evidenziato, infatti, come il contratto di mutuo sia un contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi (i pagamenti delle singole rate mensili).

Pertanto, la rateizzazione del pagamento del debito in più versamenti periodici (dell’unico debito, nascente dal mutuo bancario), non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.

L’unitarietà del contratto di mutuo inevitabilmente comporta, dunque, come conseguenza giuridica, che il termine decennale per la prescrizione del diritto all’azione di ripetizione dell’indebito conseguente al rimborso della somma erogata, inizia a decorrere dall’ultimo atto del finanziamento stesso, ossia dalla scadenza dell’ultima rata.

3. Inclusione nel T.E.G. dei vari costi collegati al finanziamento (con particolare riferimento ai costi assicurativi).

Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), è un indicatore del costo complessivo finale di un prestito, suscettibile di variazione nel corso del rapporto, in relazione ai costi effettivi che lo vanno a comporre. Tale variazione risulta tempo per tempo verificabile nel corso dell’ammortamento del rapporto ed alla sua compiuta estinzione.

Il T.E.G. è, quindi, un indicatore di costo periodale, già utilizzato in passato per la verifica dell’usura sopravvenuta (ipotesi oggi non più considerata nella disciplina antiusura, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, n. 24675 del 19 ottobre 2017). Rispetto agli indicatori sintetici, come il TAEG, tale indice fornisce un maggior dettaglio dei tassi applicati dagli istituti di credito in relazione ad ogni singola rata, in caso di finanziamenti caratterizzati da un piano di ammortamento.

Ai fini della verifica del tasso soglia usura devono essere incluse nel T.E.G. tutte le commissioni pagate dal mutuatario collegate all’erogazione del prestito, comprensive anche del costo di assicurazione, escluse le tasse e le imposte.

Tale ultima indicazione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 8806/2017).
Ebbene, la sentenza in commento riprende l’orientamento suddetto e lo fa suo, rimarcando l’inclusione nel T.E.G. dei costi di assicurazione e l’esclusione delle tasse e delle imposte.

4. Sull’aumento della misura effettiva dell’interesse applicato al mutuo, nel caso dell’anticipata estinzione del rapporto non seguita dall’adeguata riduzione dei suoi costi periodici ex art. 125 sexies T.U.B. – effetti e conseguenze.

La sentenza in commento ha inteso specificare che, essendo il T.E.G., come detto, un indicatore di costo periodale, la formula del calcolo dello stesso “esprime intrinsecamente una dipendenza della variabile tempo: cioè il tasso varia in base al momento dei pagamenti senza tener conto delle finalità degli stessi”.

Ne consegue che una eventuale “riduzione della durata del finanziamento, non seguita da una corretta riduzione del costo complessivo delle commissioni, causa un aumento del tasso realmente applicato, Pertanto, prima avviene l’estinzione, maggiore è l’aumento del tasso”.

Il ragionamento del Giudice estensore specifica, conseguentemente, che “poiché la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente un debito restitutorio è prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., è evidente che non si tratta di un evento o incremento anomalo, ma di una situazione creata con consapevolezza” dal mutuatario stesso, ove decida di estinguere il finanziamento prima della naturale scadenza.

Quindi”, ritiene il giudicante, “se la giurisprudenza fa rientrare nel calcolo del T.E.G., ai fini dell’usura, un costo collegato ad un evento futuro incerto ed anomalo come la mora per l’inadempimento o il ritardo da parte del mutuatario, deve ritenersi che possa rientrare nel suddetto regime anche l’estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di un diritto del consumatore sancito dalla legge”. Il ragionamento svolto porta il Giudicante a concludere che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’Istituto Mutuante, nel rispetto dell’art. 125 sexies TUB, avrà l’obbligo di rimborsare al mutuatario sia gli interessi, che le commissioni non godute, ovvero i costi sostenuti anticipatamente, ma che per loro natura maturano nel corso del rapporto.

5. Conclusioni

Alla luce dell’orientamento ribadito dalla sentenza in commento, il creditore convenuto in un giudizio passivo, avente ad oggetto un rapporto di mutuo, ai fini della formulazione delle eccezioni di causa, dovrà necessariamente tenere in considerazione:

i) l’indicata individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito conseguente al rimborso della somma mutuata;

ii) l’avvenuta inclusione nel T.E.G., ai fini della verifica del tasso soglia usura, di tutte le commissioni corrisposte dal mutuatario nel corso del rapporto – ivi compreso il costo di assicurazione;

iii) l’obbligo dell’Istituto mutuante, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di procedere al rimborso in favore del mutuatario di tutti i costi periodici previsti dal contratto e funzionali all’ammortamento, non più dovuti dal mutuatario.

Avv. Mariaemanuela Orrico

MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato

Sede di Roma

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