MUTUO FONDIARIO
Disciplinato dall’art. 38 del TUB è caratterizzato dalla necessità che il finanziamento sia garantito da ipoteca di primo grado su immobili. Il credito può essere erogato solo fino all’80% del prezzo d’acquisto o del costo di costruzione dell’immobile ipotecato. Il creditore munito di garanzia fondiaria, durante il processo civile di esecuzione, gode di privilegi, tra cui la possibilità di proseguire o iniziare un’azione esecutiva anche in pendenza di fallimento ed ottenere il pagamento diretto del prezzo da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario del bene pignorato e posto in vendita.