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Il tempo delle notifiche a mezzo pec

Con l’ordinanza n. 30766 del 22 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche si applica la norma dettata dall’art. 147 c.p.c., secondo cui Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21; la scelta è giustificata dalla circostanza che, in mancanza,  … la notifica mediante p.e.c. effettuata tra le 21 e mezzanotte comporterebbe per il destinatario una perdita di tempo utile nella difesa e quindi la necessità di controllare continuamente lo stato delle notifiche anche in orari da destinare al riposo.

La Suprema Corte ha dunque sancito il seguente principio di diritto: Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione. Per approfondire questa notizia vai alla  Newsletter n. 6/2018 – Le notificazioni in proprio dell’avvocato a mezzo PEC.

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