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Indice sintetico di costo: la mancata indicazione non è causa di nullità

Lo Studio MFLaw ha ottenuto un’altra sentenza che afferma il principio secondo il quale la mancata o erronea indicazione ISC/TAEG non è causa di nullità.
In risposta ad una delle più frequenti contestazioni avanzate nei contratti di mutuo, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1814 de 20.02.2018, Sez. 6, dott.ssa Tombesi, ribadisce che «Sebbene l’obbligo di indicare l’ISC nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d’Italia sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell’art. 117.1 TUB così come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l’erronea indicazione dell’ISC non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come la disciplina di maggior tutela prescritta dall’art. 125 bis TUB espressamente escluda tale soluzione. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo».

Il principio è estensibile anche ai rapporti bancari per i quali vige l’obbligo di indicazione del TAEG.

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