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La riforma dell’art. 120 TUB non è immediatamente esecutiva

Nota a commento alla sentenza n. 1120 del 10 maggio 2018, Trib. Verona, dott.ssa Dal Martello.

 In una causa patrocinata da MF Law, il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa Dal Martello, si è espresso sulla vexata questio della introduzione di un divieto di anatocismo bancario con la modifica all’art. 120 co. 2 TUB realizzata dalla Legge di Stabilità 2014. Rigettando la tesi attorea, che sosteneva il carattere self executing della nuova disciplina, il Tribunale di Verona ha escluso la diretta applicabilità della nuova formulazione dell’art. 120 TUB, essendo invece necessaria l’emanazione della delibera CICR per la definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione degli interessi nelle operazioni bancarie.

A tale soluzione il Tribunale  è pervenuto non solo sulla base della formulazione letterale della norma, ma anche valorizzando “esigenze di uniformità nelle modalità applicative da parte di tutti gli istituti di credito sia nel mercato interno, sia nel confronto con gli istituti di credito stranieri, tenuto conto che in ambito europeo è pacificamente ammessa la capitalizzazione degli interessi in ambito bancario”.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli effetti dell’anatocismo non favoriscono solo le banche, “ma anche i clienti, qualora … sussistano interessi attivi”, per cui sostenere “l’immediata operatività del divieto di anatocismo, senza attendere la delibera CICR, significa di fatto rimettere ad ogni singolo istituto di credito, ossia ad uno solo dei contraenti, la tenuta ed il conteggio degli interessi, sia di quelli passivi, sia di quelli attivi”.
La pronuncia appare rilevante per le capitalizzazioni operate dal 1° gennaio 2014 sino all’entrata in vigore della modifica dell’art. 120 TUB realizzata dall’art. 17 del DL n. 18 del 2016, convertito il 6 aprile 2016 ed attuato con la Delibera CICR del 3 agosto 2016. Tale delibera, pur confermando il divieto di anatocismo, in relazione ai rapporti bancari indicati all’art. 4, ha previsto la possibilità che il cliente autorizzi preventivamente l’addebito in conto degli interessi liquidati annualmente ed esigibili dal 1° di marzo dell’anno successivo; in tal caso gli interessi costituiscono sorte capitale.

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