Mondo pubblico

Le partite pregresse nel rapporto tra utenza e gestore del servizio idrico integrato: il principio del full cost recovery

Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29593 del 11.10.2022

Tra le varie vertenze che hanno caratterizzato il rapporto tra Abbanoa (Gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna) e gli utenti, la questione riguardante le c.d. partite pregresse è certamente la più sentita, poiché ha investito per diverso tempo l’opinione pubblica.

Gli uffici giudiziari si sono ritrovati a doversi pronunciare su numerosissime richieste di inibizione delle richieste di pagamento dei corrispettivi relativi ai conguagli regolatori 2005/2011.

 

1. – Premesse

Le c.d. partite pregresse rappresentano uno specifico elemento della tariffa idrica approvato, in ordine all’an e al quantum, dalle competenti Autorità amministrative. Non si tratta di una componente tariffaria di natura eccezionale o patologica, bensì di una voce pacificamente riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare – nel rispetto dei principi del full cost recovery e dell’equilibrio economico finanziario del Gestore – il disallineamento tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi verificatosi in un determinato periodo, nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall’articolazione tariffaria e dai consumi stimati rispetto a quelli effettivi.

La riscossione di tali importi non configura una iniziativa unilaterale di Abbanoa, la quale si è semplicemente limitata a dare doverosa attuazione ai provvedimenti delle Autorità competenti in ordine al riconoscimento e alla quantificazione delle richiamate componenti tariffarie.

 

2. – Normativa

La necessità del recupero integrale dei costi è prevista dalla direttiva n. 2000/60/CE la quale dispone all’art. 9 che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse”.

Nell’ordinamento interno, l’art. 154, comma 1 del d.lgs. n. 152/06 prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, [… omissis …]”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.

La delibera n. 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI e la deliberazione n. 18 del 26.6.2014 del Commissario Straordinario dell’AATO della Sardegna, infine, hanno disposto ed approvato la Revisione del Piano d’Ambito dove sono stati determinati i conguagli tariffari per il periodo 2005-2010 poi applicati da Abbanoa.

La necessità del recupero integrale dei costi, inoltre, è prescritta dall’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE a norma del quale “Gli stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici”.

Tali principi sono confermati dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza in causa C-686/2015 Željka Klafurić laddove ha previsto, tra le altre cose, la totale autonomia del legislatore nazionale in materia di acque e di tariffazione dei servizi idrici.

 

3. – La giurisprudenza di merito ante le SS.UU

I Tribunali e le Corti territoriali hanno spesso sostenuto e dichiarato la illegittimità delle partite pregresse, poiché fondate su delibere di autorità amministrative emesse in violazione del principio di irretroattività sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c. (addebito di maggiori somme a titolo di conguagli per gli anni precedenti all’introduzione del nuovo metodo tariffario) e, quindi, disapplicando i due precedenti provvedimenti amministrativi, la pretesa creditoria – oltre che prescritta – è stata considerata inesistente.

A fronte delle pronunce sfavorevoli, alcuni giudici di merito (si ricordano in proposito la sentenza del Tribunale di Oristano del 27.12.2021 e quella del Tribunale di Milano del 09.06.2022) hanno ritenuto, invece, legittima la richiesta del Gestore, sull’assunto che:

  1. trattasi di componente tariffaria di competenza dell’anno 2014, rappresentativa della differenza tra i costi e i ricavi sino al 2011;
  2. il sorgere del credito è effetto riflesso degli atti amministrativi sopravvenuti, che sono giustificati dal principio del full cost recovery;
  3. il diritto di credito non è prescritto in quanto il dies a quo non può farsi risalire alla fine delle singole annualità bensì decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.

 

4. – Le SS.UU n. 29593/2022 dell’11.10.2022

All’interno del quadro sopra descritto, sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione che, con una ordinanza storica pubblicata l’11.10.2022 (la n. 29593) hanno stabilito, finalmente, un primo ed importante caposaldo a favore di Abbanoa (e di tutti i Gestori del Servizio Idrico), in merito alla legittimità della richiesta delle partite pregresse.

Nello specifico la Suprema Corte, basandosi sulla normativa ad oggi vigente, ha ritenuto che:

  • La nozione stessa di recupero dei costi, in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé l’applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato”;
  • prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 c.c.”;
  • ammettere l’assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l’incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero”.

Si ritiene, quindi, corretta la pronuncia del Supremo Consesso laddove ha evidenziato in primis la legittimità dell’operato di Abbanoa S.p.A. e, in secundis, l’infondatezza dell’asserita prescrizione del diritto di credito derivante dalla componente tariffaria in oggetto poiché la possibilità di esercitare tale diritto non può che avvenire dopo (e non prima) la determinazione delle voci di costo da recuperare.

 

5. – Conclusioni

L’annosa questione relativa alle c.d. partite pregresse ha – probabilmente – trovato la sua positiva conclusione, dopo le numerose azioni giudiziarie volte a far dichiarare l’illegittimità dell’operato di Abbanoa.

Due sono i punti fondamentali che caratterizzano l’Ordinanza in commento:

  1. i costi sostenuti da Abbanoa per garantire l’essenziale servizio idrico integrato devono rispondere al principio generale, sancito a livello europeo, del full cost recovery e, pertanto, possono o, meglio, devono essere recuperati totalmente;
  2. il termine di prescrizione non decorre dalle singole annualità indicate nelle fatture (2005 – 2011), come erroneamente ritenevano i giudici di merito, bensì dal momento in cui i costi oggetto di conguaglio sono stati determinati dalle autorità amministrative, ovvero dal 2014.

È, quindi, evidente la certificazione da parte delle SS.UU. della piena e giustificata correttezza dell’operato di Abbanoa.

È altrettanto evidente che la pronuncia in commento dovrà quanto meno essere tenuta in considerazione dai Tribunali e dalle Corti territoriali che, fino all’Ordinanza dell’11 ottobre 2022, hanno ritenuto (errando) di dover disapplicare i provvedimenti dell’AEEGSI e, conseguentemente, di inibire al Gestore il recupero di crediti legittimi.

Di conseguenza, Abbanoa S.p.A. potrà sostenere con ancora più forza e legittimità il proprio operato nelle azioni di opposizione al recupero delle partite pregresse che, molto probabilmente, saranno ancora proposte dagli utenti e sostenute dalle Associazioni di consumatori che hanno già preannunciato la difesa delle proprie posizioni.

 

Avv. Jacopo Ponti

Associate

MFLaw – Mannocchi & Fioretti

Studio Legale Associato

Sede di Roma

 

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