Aggiornamenti Giurisprudenziali

Nuovi principi in tema di conto corrente bancario: la sentenza del Tribunale di Monza 11/09/2020 N. 1127

Lo scorso 11 settembre 2020, il Tribunale di Monza con sentenza n. 1127 – in allegato al presente articolo – ha espresso due nuovi, importanti principi in materia di conto corrente.

Il primo, di rilevanza assoluta, è la chiara valutazione della inammissibilità della domanda di rettifica del saldo di un rapporto di conto corrente in essere formulata in occasione di un giudizio di mero accertamento, stante la natura sostanzialmente ripetitoria della domanda.

Il secondo principio riguarda l’usura e con accuratezza evidenzia che il criterio indicato dalla Cassazione (S.U. n. 16303/2018) di incremento del limite del tasso soglia attraverso il calcolo della commissione di massimo scoperto praticata in corso di rapporto non può essere utilizzato per la valutazione dell’usura originaria (in cui la CMS è quella pattuita e non quella  in concreto praticata).

Nel dettaglio:

1) In tema di contratti bancari di conto corrente, il Tribunale di Monza si è pronunciato sulla questione della ammissibilità della domanda di condanna alla rettifica del saldo formulata nell’ambito di rapporti ancora in essere, sancendo il fondamentale principio per il quale “La domanda di condanna della Banca alla rettifica del saldo va dichiarata (…) inammissibile, in quanto è evidente che con l’accoglimento della stessa l’attrice raggiungerebbe lo stesso risultato della pronuncia di ripetizione, potendo prelevare dal conto le somme oggetto di accredito a seguito di rettifica”. Si tratta del riconoscimento di un principio immanente nell’ordinamento e troppo spesso trascurato da una distratta giurisprudenza territoriale con grave nocumento dell’interesse della Banca. Può quindi ritenersi, quale corollario della sentenza, che nelle liti relative a rapporti in essere va sempre eccepita l’inammissibilità, oltre che della domanda di ripetizione, anche di quella di condanna alla rettifica del saldo.

2) La medesima sentenza riconosce un secondo principio in tema di usura, affermando che nelle liti in cui si lamenta usura originaria la stessa non può valutarsi sulla base dei principi delle SSUU di cui alla sentenza 16303/2018 (che ha previsto di sommare al TEG la percentuale di eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia), in quanto tale operazione è chiaramente riferita alla verifica del superamento della soglia dell’usura in corso di rapporto (avendosi riguardo non alla CMS prevista in sede di pattuizione, bensì a quella in concreto praticata) ed osservando al riguardo che “…tali modalità di verifica non possono essere utilizzate al momento della pattuizione dei tassi, allorché nessuna somma è mai stata in concreto applicata per CMS”.

Si tratta di due principi logici ed autoevidenti, da tempo posti a fondamento delle difese sul punto dal nostro Studio e che, finalmente, hanno trovato il riconoscimento giurisprudenziale auspicato. Ci auguriamo che presto,  grazie anche alla chiarezza dell’interpretazione monzese, questi stessi principi troveranno maggior attenzione nella giurisprudenza a venire.

 

Avv. Marcello Arbasino

Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Milano

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