Attualità

Rassegna n. 1/2019 – Novità giurisprudenziali e legislative

DIRITTO CIVILE

LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 22 marzo 2019, n. 8230. Proprietà – Atto di trasferimento di bene immobile – Menzione della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico – Validità del contratto – Irrilevanza conformità del bene allo strumento concessorio.
La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. In presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Sicché, in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell’atto e costruzione, l’acquirente non sarà esposto all’azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell’immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell’interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica. “Nell’ipotesi …di compravendita di edifici o parte di essi (ed a parte le allegazioni di cui all’articolo 40), le norme pongono, dunque, un medesimo, specifico, precetto: che nell’atto si dia conto della dichiarazione dell’alienante contenente gli elementi identificativi dei menzionati titoli, mentre la sanzione di nullità e l’impossibilità della stipula sono direttamente connesse all’assenza di siffatta dichiarazione (o allegazione, per le ipotesi di cui all’articolo 40). Null’altro”

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 2 marzo 2018, n. 4927 – Responsabilità patrimoniale – Cause di prelazione – Ipoteca – Ordine delle ipoteche – Estensioni degli effetti crediti per capitale assistiti da ipoteca – Limiti dell’estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi e moratori ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c.
Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l’ambito operativo dei commi 2 e 3 dell’art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli “interessi corrispettivi”, individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli “interessi moratori” (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all’anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell’estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta “ex lege” al tasso legale. Il riferimento cronologico “alla data del pignoramento” contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell’art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all’atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).

Tribunale Matera, 15 Febbraio 2019. Mutuo fondiario – Iscrizione ipotecaria – Rinnovazione oltre il termine ventennale – Esclusione.
Non può ritenersi correttamente eseguita la rinnovazione dell’ipoteca caratterizzata dall’errata indicazione del foglio di mappa trattandosi di errore su un elemento essenziale della nota in base al combinato disposto degli artt. 2826 e 2839 c.c. Non è assistita da verosimile fondatezza la prospettazione secondo cui al creditore fondiario, in base alla disciplina applicabile ratione temporis (art. 4 DPR n. 7 del 1976) sarebbe consentita la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria anche oltre il termine ventennale.

DIRITTO BANCARIO

Tribunale di Roma 20 febbraio 2019 n. 3868 – Usura – Onera di specifica contestazione.
Costituisce principio generale quello per cui l’attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur. Qualora la doglianza riguardi l’applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. Le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell’atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l’esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte).

Tribunale Macerata, 28 Dicembre 2018. Mutuo – Usura – Interessi moratori sopra soglia – Estensione nullità interessi corrispettivi – Esclusione
L’art. 1815, II comma, c.c. va inteso nel senso che è da ritenere la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione “e non sono dovuti interessi” non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), quindi come esclusione dell’operatività dell’ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

Decisione del Collegio di Coordinamento ABF, 8 novembre 2018, n. 23294.
Nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d’interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 25 Settembre 2018, n. 22548. Cessione di crediti – Cessione in blocco ex art. 58 TUB – Pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale – Presunzione assoluta di conoscenza della cessione.
Nella cessione di crediti in blocco di cui all’art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l’efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.

Tribunale Benevento, 7 Agosto 2018. Cessione di crediti – Cessione in blocco ex art. 58 TUB – Legittimazione del cessionario – Prova
Ai fini della opponibilità della cessione del credito in blocco è richiesta anche la iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese oltre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, ai sensi degli artt.58 TUB c. 2, come novellato dal D.Lgs. n.6/2003 e art. 4 L.130/1990. In caso di contestazione della titolarità della legittimazione attiva del cessionario deve essere depositato l’atto di cessione in blocco.

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7357. Azione revocatoria.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

LEASING

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 29 marzo 2019, n. 8980.
Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (C.D. Legge sulla Concorrenza – art. 1 commi 136- 140), sono regolati dalla disciplina dell’art. 72 quater l.f., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima disposta dal giudice delegato, sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 3965. Leasing. Risoluzione del contratto per inadempimento.
L’introduzione nell’ordinamento, tramite l’art. 59 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell’art. 72 quater della legge fallimentare non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo, e le differenti conseguenze che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore. Il citato art. 72 quater non disciplina la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore, essendo pertanto volta a regolare ipotesi del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma sostanziale (la risoluzione per inadempimento), a tale stregua invero difettando anche l’eadem ratio legittimante l’interpretazione analogica. Ne deriva che, in caso di leasing traslativo, l’azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore per inadempimento dell’utilizzatore assoggettato a concordato preventivo è disciplinata dall’art. 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva della proprietà. Di talché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione della rate riscosse (solo) dopo la restituzione della res, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, ad un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto.

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 4 febbraio 2019, n. 3200.
In via eccezionale, in ragione della particolare protezione che l’art. 72, comma 4, l.f. (espressamente richiamato dall’art. 72 quater) accorda – in deroga al principio della par condicio creditorum – al concedente in punto di soddisfacimento esclusivo sul ricavato della riallocazione del bene, quest’ultimo, in caso di fallimento dell’utilizzatore, può insinuarsi al passivo per i crediti scaduti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (in quanto il credito è anteriore al concorso). Per i crediti non ancora scaduti, il concedente ha diritto alla restituzione del bene nonché, in via eventuale, a insinuarsi nello stato passivo in via tardiva per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Corte Costituzionale, Sentenza 9 aprile 2019, n. 75. Notifica PEC valida se la ricevuta di accettazione giunge entro le 23.59.
La Consulta ha chiarito che non ha senso assimilare le notifiche telematiche a quelle tradizionali, legate all’apertura degli uffici. Lo stesso legislatore mostra di esserne consapevole quando ha previsto che il deposito telematico è tempestivo quando la Rac è generato entro la fine del giorno di scadenza. Superata anche l’interpretazione diffusa sulla Corte della Cassazione, la nuova pronuncia della Corte Costituzionale chiarisce che vanno ritenute perfezionate nel giorno stesso le notifiche successive alle 21 e prima delle 24, sempre che il sistema telematico genero la ricevuta di accettazione non dopo le 24 (nel qual caso la notifica si considera perfezionata il giorno dopo).Va “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 marzo 2019, n. 8473. Mediazione obbligatoria – Obbligo di comparire davanti al mediatore.
La mediazione – quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale – comporta la partecipazione personale delle parti al tavolo conciliativo. Ma ciò non esclude che le parti possano farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può essere anche l’avvocato che li assiste purché munito di idonea procura sostanziale. Inoltre, la condizione di procedibilità si può ritenere realizzata al termine del primo incontro di fronte al mediatore, che può concludersi anche con la dichiarazione di indisponibilità delle parti a proseguire la procedura.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 4 marzo 2019, n. 6278. Impugnazioni civili – Termini per impugnare – Termine breve – Decorrenza – Notifica della sentenza – Unicità del termine per entrambe le parti.
Con la sentenza n. 6278 del 2019, le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere un importante contrasto su una delicata questione processuale afferente all’individuazione del termine di decorrenza per la proposizione dell’impugnazione ad opera della parte che notifica la sentenza nel c.d. termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., sancendo che anch’essa per essa vale lo stesso momento di decorrenza previsto per il destinatario della notifica, ovvero quello coincidente con il perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo.

INI-PEC: il CNF chiede l’intervento del Primo Presidente della Cassazione dopo la sentenza Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709.
In relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3709/2019, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, nell’evidenziare quali potrebbero essere le immediate ripercussioni negative della decisione in tema di notifica telematica, auspica modalità di intervento idonee, da parte del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dott. Giuseppe Mammone, al fine di porre rimedio all’accaduto.

Tribunale Milano, 30 Gennaio 2019. Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione obbligatoria – Onere di promozione della mediazione – Grava sull’opposto – Concessione nuovo termine.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di instaurare il procedimento di mediazione grava sul convenuto opposto.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 10 gennaio 2019, n. 487. Avvocato. Albo professionale (cancellazione) – Procura alle liti in genere.
In tema di professione forense, solo la cancellazione dall’albo determina la decadenza del professionista dall’ufficio di procuratore ed avvocato e fa, quindi, cessare lo “jus postulandi” il cui venir meno comporta altresì la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente. In mancanza di detta cancellazione, non può assumere alcun rilievo la cessazione di fatto dell’attività professionale, la quale, anche quando si traduce nella rinunzia al mandato, non dispensa il difensore dal compito di ricevere la notificazione degli atti e darne notizia al cliente, in adempimento del dovere di diligenza professionale a lui incombente, a meno che non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro avvocato e la stessa sia stata ritualmente portata a conoscenza delle controparti e dell’ufficio.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 129. Ricorso (procedimento) – Onere della prova
In materia processuale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove ritualmente dedotte dalle parti, restando escluso ogni sindacato sul merito della valutazione di dette prove, riservata al giudice di merito.

Tribunale Trani 24 dicembre 2018 – Pignoramento con dati anagrafici errati come da atto sostanziale vizio non opponibile al creditore
La S.C. di Cassazione ha statuito che “in tema di espropriazione immobiliare, non è opponibile al creditore pignorante che abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall’atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, l’eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate nell’atto di provenienza, nel titolo e nelle note di trascrizione così come nell’atto di precetto e di pignoramento, restando senza rilievo la circostanza che il debitore possa risultare identificato sulla base di dati diversi che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza” (cfr. Cass., sent. 8.2.2013 n. 3075)

DIRITTO FALLIMENTARE E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 277. Conto Corrente – Fallimento. Revocatoria Fallimentare
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un’obbligazione relativa ad un debito proprio.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6985. Fallimento prova documentale.
Ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7190. Dichiarazione di fallimento.
L’amministratore di società di capitali è legittimato, iure proprio, alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, che patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità. Né rileva, una volta verificata detta strumentalità in astratto, al riguardo se al momento della dichiarazione di fallimento l’amministratore della società fosse ancora in carica ovvero già cessato dalla carica.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7500. Ammissione al passivo (insinuazione tardiva) ammissibile solo se diversa per petitum e causa petendi rispetto alla tempestiva.
In materia fallimentare la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva. Ciò in quanto il sistema della legge fallimentare, in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio ai procedimento di verificazione del passivo, esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o una parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo. Nel caso in cui, invece, sia mancata una specifica domanda di insinuazione al passivo resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato ancora reclamato, anche nel caso in cui la stessa riguardi i soli interessi moratori rispetto a un credito per sorte capitale già ammesso in via tempestiva, in quanto una simile domanda, fondata sul ritardo nell’adempimento, non rimane preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla precedente statuizione, salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata.

Tribunale Vicenza (decreto) – concordato preventivo n. 32/2017 – Contratto autonomo di garanzia – Art. 169 bis l.f.
Non può essere autorizzato, ai sensi dell’art. 169 bis l.f., lo scioglimento da parte della società fallita da una serie di contratti autonomi di garanzia, stipulati con enti assicurativi e creditizi al fine di garantire i committenti per le obbligazioni assunte dalla fallita quale soggetto esecutore di contratti di appalto e fornitura. Il preteso scioglimento della società fallita dal rapporto di garanzia arrecherebbe, infatti, un pregiudizio alle società garanti alle quali, stante la natura autonoma delle garanzie prestate, non potrebbe riconoscersi la liberazione dalle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi garantiti. Né i predetti contratti potrebbero ritenersi “compiutamente eseguiti” e, quindi, estranei all’area di operatività dell’art. 169 bis, permanendo, invero, sia le obbligazioni periodiche di corresponsione del premio da parte della fallita, sia l’obbligo di garanzia assunto dai garanti nei confronti del terzo; obbligo che, qualora adempiuto, darebbe luogo ad un diritto di regresso verso il fallimento.

NOVITÀ LEGISLATIVE

Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 di conversione con modifiche del D.L. 135/2018 recanti novità in materia di esecuzione forzata.
E stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.36 del 12/02/2019 la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 – Decreto Semplificazioni – recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
1) All’art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento) Proseguendo la tendenza degli ultimi interventi del legislatore, il Decreto agevola le condizioni per procedersi alla conversione del pignoramento (art. 4, comma 1). La somma che il debitore deve depositare per la conversione viene ridotta ad un sesto (in precedenza un quinto) del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti intervenuti (comma 2). Il termine per la rateizzazione del pagamento dei crediti in conversione è stato incrementato da 36 a 48 mesi (comma 4). Il termine di possibile ritardo nel versamento delle rate (decorso il quale il debitore esecutato decade dal beneficio della conversione del pignoramento) è incrementato da 15 a 30 giorni (comma 5).
2) All’art. 569 c.p.c. (obbligo di precisazione dei crediti) Il creditore procedente e gli intervenuti (onde consentire all’esecutato di conoscere esattamente l’importo da versare in caso di conversione) devono precisare il credito con atto da notificarsi al debitore entro 30 giorni dall’udienza per l’emissione dell’ordinanza di vendita (comma 3). In difetto della precisazione richiesta, ai fini della procedura il credito resta determinato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale (quindi con perdita degli interessi convenzionali e della possibilità di ottenere il rimborso delle spese processuali successivamente maturate). N.B: La disposizione opera ai soli fini della procedura, quindi sul solo piano processuale, non su quello sostanziale (con la conseguenza che, anche in caso di estinzione della procedura a seguito di conversione del pignoramento, possono residuare sul piano sostanziale crediti parzialmente insoddisfatti).
3) All’art. 560 c.p.c. (custodia dell’immobile pignorato) La legge di conversione (l. 11 febbraio 2019, n. 12), convertendo in legge il decreto originario (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), ha completamente rivisto le disposizioni di modifica dell’art. 560 c.p.c. (ora dedicato al «Modo della custodia» degli immobili pignorati). Nella versione originaria, il D.L. (Art. 4, comma 2) introduceva un trattamento agevolato per i debitori esecutati, contestualmente creditori della P.A.. La legge di conversione ha sostituito le disposizioni anteriori, introducendo il diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi, a mantenere il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze fino al decreto di trasferimento (art. 560, comma 3), con obbligo di custodia e rendiconto (commi 1 e 2) e con l’obbligo di consentire la visita dei potenziali acquirenti (secondo le modalità di visita stabilite nell’ordinanza di vendita). Al di fuori di tali condizioni, il giudice ha facoltà di ordinare la liberazione immediata dell’immobile pignorato (in tal caso il rilascio può essere disposto in occasione dell’udienza di autorizzazione alla vendita, contestualmente alla nomina del custode e alla fissazione delle modalità di visita). Il G.E. per disporre l’ordine di rilascio dell’immobile pignorato ha comunque l’onere di svolgere il previo contraddittorio con gli interessati. L’entrata in vigore.
Le nuove norme si applicano alle esecuzioni iniziate dopo l’entrata in vigore, vale a dire dopo il 13 febbraio 2019.

Codice della crisi d’impresa. Decreto legislativo, 12 gennaio 2019 n. 14, G.U. 14 febbraio 2019. Le principali novità.
Un testo completo, composto di 391 articoli, comprese le disposizioni transitorie e finali. In particolare l’articolo 390 prevede una disciplina transitoria che specifica come i ricorsi e le domande concorsuali depositati prima o pendenti alla sua entrata in vigore siano definiti secondo le previgenti disposizioni di cui al Regio decreto n. 267/1942 nonché della Legge n. 3/2012. Tra le novità più importanti:
(i) si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”, per evitare etichette sociali negative;
(ii) l’introduzione delle procedure di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi e quindi il rientro del dissesto e il risanamento, ove possibile;
(iii) la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese;
(iv) si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
(v) la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
(vi) le disposizioni sull’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di liquidazione. Viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
(vii) le società che rientreranno nei limiti previsti dalla riforma avranno l’obbligo di nomina degli organi di controllo;
L’entrata in vigore.
6 marzo 2019: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (14 febbraio) nella Gazzetta Ufficiale del decreto, il cui articolo 389, al comma II, statuisce l’entrata in vigore degli articoli:
– 27 comma I, Competenza per materia e per territorio;
– 350, Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria;
– 356, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
– 357, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
– 359, Area web riservata;
– 363, Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
– 364, Certificazione dei debiti tributari;
– 366, Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia;
– 375, Assetti organizzativi dell’impresa;
– 377, Assetti organizzativi societari;
– 378, Responsabilità degli amministratori;
– 379, Nomina degli organi di controllo (che tuttavia dovrà avvenire entro i successivi nove mesi);
– 385, Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
– 386, Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
– 387 Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
– 388 Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
15 agosto 2020: data di entrata in vigore del resto del Decreto legislativo (decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale). Da questa data la maggior parte delle disposizioni saranno totalmente operative, inclusi i meccanismi di allerta, per far emergere e diagnosticare preventivamente la crisi dell’impresa.

Avv. Antonio Pepe
Avv. Eleonora Piccioni

MFLaw – Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Roma

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