NPL&UTP

Uso selettivo della nullità di protezione nei contratti aventi ad oggetto servizi di investimento

Nota a Sezioni Unite, Sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019, sono state “chiamate” a risolvere il punto controverso sollevato dalla prima sezione civile sulla questione della legittimità dell’uso selettivo delle nullità di protezione nei contratti aventi ad oggetto servizi di investimento.

Il focus di analisi si catalizza sulla legittimazione processuale e sugli effetti sostanziali esclusivamente a favore dell’investitore e sul principio di buona fede come criterio ordinante.

 

A. Il contrasto.

Più nel particolare, le Sezioni Unite affrontano il contrasto inerente alla esatta determinazione degli effetti e delle conseguenze giuridiche dell’azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli (derivante dall’accertamento della nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta) e a rispondere all’interrogativo se gli effetti della dedotta dichiarazione di nullità si estendano anche alle singole operazioni che, pur disciplinate dal medesimo contratto quadro dichiarato nullo, non hanno tuttavia formato oggetto di domanda.

 

B. Il preliminare esame della fattispecie condotto dalle Sezioni Unite.

L’excursus intrapreso dalle Sezioni Unite include, anzitutto, la ricognizione del quadro legislativo delle nullità di protezione: i) quale istituto di carattere generale; ii) nell’ambito del t.u.b. (d.lgs.  1° settembre 1993, n. 385) e in particolare degli artt. 117 e 127; iii) nel codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in relazione all’inefficacia di clausole vessatorie (art. 1469 quinquies c.c.).

Il confronto tra le norme anzidette pone in luce come il tratto unificante del regime giuridico delle nullità di protezione sia sostanzialmente individuabile nella legittimazione esclusiva del cliente ad agire in giudizio (unitamente alla rilevabilità di ufficio) e nell’operatività della nullità stessa ad esclusivo vantaggio del medesimo.

Nel delineare una cornice solutoria esaustiva, la pronuncia de qua passa in rassegna le opzioni alternative sviluppate sulla categoria della nullità di protezione, mutuate dalla dottrina (e recepite nelle pronunce Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27 aprile 2016, n. 8395 e 6664/2018 e Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6664). Il nucleo centrale della divergenza risiede nella diversa impostazione del funzionamento delle dedotte nullità riguardo alla: (i) legittimazione e (ii) propalazione degli effetti.

Le due opzioni sono così sintetizzabili:

(i) la soluzione che segue il canone della legittimazione giunge a considerare che il regime di protezione si esaurisca nella legittimazione esclusiva del cliente (o nella rilevabilità di ufficio nei casi previsti) a far valere la nullità per difetto di forma; una volta dichiarata l’invalidità del contratto quadro, gli effetti caducatori e restitutori che ne derivano possono essere fatti valere da entrambe le parti;

(ii) l’opinione radicalmente contraria – che predilige il criterio della propalazione degli effetti – si fonda sull’operatività piena, processuale e sostanziale, del regime giuridico delle nullità di protezione esclusivamente a vantaggio del cliente, anche ove l’invalidità riguardi l’intero contratto, limitandone così gli effetti alla sola parte legittimata. Il contraente privo della legittimazione a far valere le nullità di protezione può subire soltanto le conseguenze della dichiarazione di nullità selettivamente definite nell’azione proposta dalla parte, non potendo eccepire qualsiasi effetto vantaggioso che possa conseguire a tale dichiarazione.

 

C. La soluzione offerta dalla sentenza.

La spiegazione conclusiva proposta dalle Sezioni Unite può essere riassunta nelle seguenti considerazioni:

  1. Anche nell’ambito delle operazioni di investimento (in relazione all’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998) il regime giuridico delle nullità di protezione opera sul piano della legittimazione processuale e degli effetti sostanziali esclusivamente a favore dell’investitore, in deroga agli artt. 1421 e 1422 c.c.
  2. L’azione rivolta a far valere la nullità di alcuni ordini di acquisto richiede l’accertamento dell’invalidità del contratto quadro. Tale accertamento ha valore di giudicato ma l’intermediario, alla luce del peculiare regime giuridico delle nullità di protezione, non può avvalersi degli effetti diretti di tale nullità e non è conseguentemente legittimato ad agire in via riconvenzionale od in via autonoma ex artt. 1422 e 2033 c.c.

Ove l’intermediario convenuto, in ragione della nullità selettiva, subisca un ingiustificato danno economico può opporre l’eccezione di buona fede.

  1. L’eccezione di buona fede, operando su un piano diverso da quello dell’estensione degli effetti della nullità dichiarata, non è configurabile come eccezione in senso stretto, non agendo sui fatti costitutivi dell’azione (di nullità) dalla quale scaturiscono gli effetti restitutori, ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali delle parti.

Deve essere, tuttavia, oggetto di specifica allegazione.

 

D. Il principio di diritto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza SS.UU. n. 28314 del 4 novembre 2019, ha enunciato il principio di diritto: “La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”.

 

E. Conclusioni

Atteso che con la pronuncia qui illustrata le Sezioni Unite chiariscono che le nullità di protezione, nell’ambito degli strumenti finanziari, operano ad esclusivo vantaggio del cliente e che l’intermediario non può che subirne gli effetti, unico criterio a tutela di quest’ultimo è il principio della buona fede.

Qualora, difatti, la domanda sia selettiva – ossia volta a colpire soltanto alcuni ordini d’acquisto – e determini un ingiustificato sacrificio economico a danno dell’intermediario, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro, lo stesso deve necessariamente sollevare l’eccezione qualificabile come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini.

L’eccezione sarà opponibile, nei limiti del petitum azionato, come conseguenza dell’azione di nullità, ove gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti dall’azione, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore.

Ove il petitum sia pari od inferiore ai vantaggi conseguiti, l’effetto impeditivo dell’azione restitutoria promossa dall’investitore sarà integrale.

L’effetto impeditivo sarà, invece, parziale, nelle ipotesi in cui gli investimenti – non colpiti dall’azione di nullità – abbiano prodotto risultati positivi ma questi siano di entità inferiore al pregiudizio determinato nel petitum.

 

Avv. Eleonora Piccioni

MFLaw – Mannocchi & Fioretti

Studio Legale Associato

 

Sede di Roma

 

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.
Trigger Newsletter Fancybox