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Usura bancaria: secondo la Cassazione sempre dovuti gli interessi corrispettivi

In tema di contratto di mutuo e di usurarietà degli interessi di mora, segnaliamo la sentenza Cass. Civ. 20 maggio 2020 n.9237 con cui la S.C. (Relatore Cricenti) ha osservato che tra interessi moratori e corrispettivi non vi è una diversità netta di funzione (risarcitoria per gli uni e remuneratoria per gli altri), dovendo riconoscersi, anche agli interessi convenzionali moratori, una funzione di remunerazione, in quanto dovuti per il godimento prolungato (ossia oltre il termine di scadenza per la restituzione) del denaro da parte dell’accipiens.

Di qui il principio, accolto nella detta sentenza, per cui “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi, che sono sempre dovuti, non potendosi generare una nullità derivata”.

In senso critico osserviamo che la sentenza espone in modo piuttosto confuso il principio dell’autonomia delle pattuizioni (tra interessi corrispettivi e di mora) lanciandosi in richiami (Cass. 27742/2018) e proclami (i due tipi di interesse non avrebbero diversa funzione e in ogni caso la diversità di funzione non giustificherebbe un diverso regime di disciplina, il mancato pagamento degli interessi di mora non rileverebbe ai fini dalla declaratoria di nullità della clausola) anche discutibili sia perché piuttosto sommari e non sempre appropriati (il richiamo a Cass. 27742/2018 non tiene in alcun conto l’opposto principio da questa indicato di inestensibilità agli interessi di mora della disciplina di legge per gli interessi corrispettivi, norma ablatoria ed eccezionale quindi insuscettibile di estensione analogica agli interessi di mora), sia perché non necessariamente condivisibili (la sentenza della Corte di appello richiamata dal relatore aveva opportunamente segnalato l’infondatezza della domanda di ripetizione azionata dal mutuatario sugli interessi di mora mai corrisposti).

Richiamiamo qui i principi espressi dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 4578 del 1° luglio 2020) a cui abbiamo dedicato un nostro precedente articolo, che ha invece opportunamente negato che l’eventuale eccedenza usuraria delle pattuizioni di mora possa assumere autonomo rilievo ai fini della decisione della causa.

Resta di rilievo il reiterato principio sull’impossibilità di riconoscere una nullità derivata tra interesse di mora usurario e interesse corrispettivo, osservato che i due non si cumulano ma si avvicendano in distinti periodi temporali, laddove l’interesse corrispettivo è dovuto solo “prima” e “fino a” lo scadere della rata, l’interesse di mora solo “dopo” la detta scadenza.

Di modo che l’eventuale nullità dell’uno non può estendersi alla nullità dell’altro (anche qui, il principio è discutibile, dovendo porsi in dubbio, sul piano della norma imperativa,  la possibilità di pretendere interessi di mora nel caso limite della eventualmente accertata  gratuità del contratto per nullità della clausola principale; allo stesso  modo, sul piano privatistico,  dovendo porsi in dubbio l’interesse delle parti, nell’ambito della validità generale del negozio, alla conservazione della pattuizione sulla mora una volta dichiarata eventualmente nulla la clausola sugli interessi corrispettivi).

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