
Diritto Tributario
Inversione di rotta da parte dell’Agenzia sulla tassazione delle pensioni percepite dagli italiani in Bulgaria. Un rebus interpretativo da risolvere.
I redditi da pensione percepiti dagli italiani residenti in Bulgaria sono oggetto attualmente di un’operazione di “recupero di massa da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Il caso rappresenta un unicum nella prassi interpretativa dei Trattati redatti secondo il Modello OCSE che merita di essere analizzato.
In base infatti alla Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata tra Italia e Bulgaria nel 1990, le pensioni vengono tassate nel Paese di residenza del contribuente. La Convenzione stabilisce a tal riguardo (art. 1, comma 2, lett. B) che per essere considerato fiscalmente residente in Bulgaria il contribuente oltre ad essere iscritto all’AIRE “deve possedere il requisito della nazionalità bulgara”.
Ora, benché il temine “nazionalità” inserito nel contesto della Convenzione possa suscitare più di qualche perplessità, esso tuttavia è stato sempre interpretato come un rafforzativo della nozione di “residenza”; in concreto, l’appartenenza del residente nell’ambito della “collettività” bulgara tanto in termini sostanziali (es. tradizioni culturali) quanto formali.
Gli italiani residenti in Bulgaria iscritti all’AIRE hanno così da sempre tassato le pensioni percepite in tale Paese; ed in tal senso si è in qualche misura conformata, seppur implicitamente, la posizione dell’Amministrazione finanziaria, non avendo mai contestato la detassazione in Italia delle pensioni erogate ai residenti in Bulgaria.
Lo scenario cambia tuttavia a partire dal 2023.
L’Agenzia delle Entrate prima (Risposta n. 244 dell’8 marzo 2023) e l’INPS immediatamente dopo (Messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, nell’esprimersi per la prima volta su tale questione, identificano infatti il termine “nazionalità” come sinonimo di “cittadinanza”, con conseguenze dirompenti ai fini della nozione di residenza fiscale in Bulgaria indicata nella Convenzione.
In particolare, secondo l’Erario devono essere considerati residenti fiscale in Bulgaria coloro che, non soltanto si sono trasferiti nel Paese estero, ma che hanno anche conseguito la cittadinanza bulgara.
L’interpretazione erariale, a ben vedere, desta qualche perplessità.
Vero è, come detto, che il termine “nazionalità” indicato nella Convenzione si presta ad una insita incertezza interpretativa; è altrettanto vero però allo stesso tempo che il richiamo diretto compiuto dall’Agenzia alla nozione di “cittadinanza” non appare immune da censure.
In primo luogo perché la legislazione bulgara non nega l’attribuzione della residenza fiscale a coloro che sono privi della cittadinanza (bulgara).
Del resto, nella sostanza i termini “nazionalità” e “cittadinanza” non sembrano immediatamente sovrapponibili. Mentre infatti il primo richiama il senso di coesione collettiva ed appartenenza alla medesima storia, cultura e tradizioni, il termine “cittadinanza” esprime invece un collegamento diretto con il concetto di Stato.
Per aiutare a fare chiarezza, si registrano talune sentenze del Giudice del Lavoro (Trib. di Verona, Sez. Lavoro, del 24 gennaio 2024) che, a seguito di impugnative avverso richieste di pagamento da parte dell’INPS in merito a tale specifica vicenda, hanno identificato una sovrapponibilità del termine “nazionalità” con quello di “residenza”, escludendo quindi la rilevanza della nozione di “cittadinanza”.
E questo è certamente un primo dato di cui tener conto.
Occorre poi segnalare come l’interpretazione proposta dall’Erario non sembra in linea con la prassi interpretativa formatasi in merito agli analoghi Trattati stipulati dall’Italia con i Paese esteri. Per come interpretato dall’Agenzia, quello della Bulgaria risulterebbe essere pertanto il primo caso in cui l’acquisto della cittadinanza sarebbe propedeutico a quello della residenza.
Ciò che tuttavia appare essere la questione più delicata sono le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria attua in concreto il recupero fiscale in ordine a tale tipologia di redditi.
Al netto infatti del merito della questione, che tuttavia deve trovare una soluzione interpretativa chiarificatrice e netta, l’azione di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe trovare attuazione soltanto a decorrere dall’anno d’imposta 2023. Considerato infatti che non si registra alcun precedente intervento di prassi volto a precisare il significato da attribuirsi alla nozione indicata nella Convenzione di “residenza fiscale bulgara” e della connessa “nazionalità”, un eventuale recupero dell’Erario volto ad incidere per le annualità precedenti al 2023 non sembrerebbe conformarsi, in particolare, al principio “legittimo affidamento” previsto dall’art. 10 del d.lgs. 212/2000.
Non pare negabile infatti che l’assenza di qualsiasi indicazione contraria dell’Erario abbia di fatto determinato e cristallizzato una situazione di legittimità e coerenza delle condotte assunte dal 1990 (anno di ratifica della Convenzione) dai pensionati italiani trasferitisi in Bulgaria.
Ecco quindi che un eventuale prelievo impositivo di tal genere possa essere legittimamente formalizzato dall’Agenzia delle Entrate soltanto a valere dall’anno d’imposta 2023, ovverosia dall’anno in cui i contribuenti sono venuti effettivamente a conoscenza della posizione erariale sul punto.
Il punto tuttavia non sembra essere stato sufficientemente apprezzato dalla Agenzia delle Entrate la quale sembra aver avviato un’azione di recupero “a pioggia” anche in relazione alle annualità antecedenti al 2023.
In conclusione, non v’è dubbio che sussistano delle criticità in ordine alla corretta interpretazione del termine “nazionalità” indicato nella Convenzione. Dato il contesto del fenomeno ed il numero ingente di pensionati italiani residenti in Bulgaria si auspica tuttavia una imminente presa di posizione maggiormente strutturata da parte dell’Amministrazione Finanzia ad oggi di fatto relegata ad isolati interventi di prassi; un intervento, quello erariale, che non soltanto dovrà definire con maggiore compiutezza una volta per tutte il luogo di tassazione delle pensioni percepite dagli italiani che vivono in Bulgaria ma che dovrà regolare con chiarezza anche le modalità operative dell’eventuale recupero d’imposta (in parte già in corso di attuazione), facendo particolare attenzione alle annualità (legittimamente) suscettibili di accertamento.
Avv, Emanuele Tito
Head of Tax Department
MFLaw Roma