Crisi di impresa & Restructuring

Il piano del consumatore: pagamento in un periodo superiore a 5 anni a patto che gli interessi dei ceditori siano meglio tutelati

Commento a Trib. Enna, Sez. Civ., ordinanza n. 10432 del 23 dicembre 2021

 

  1. Premessa.

Con l’ordinanza n. 10432 del 23 dicembre 2021, il Tribunale di Enna è tornato ad esprimersi, in tema di soluzione della crisi da sovraindebitamento, sulla questione relativa all’ammissibilità del piano del consumatore in caso di eventuale “eccessiva durata dello stesso”. 

In assenza di una specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, si è infatti ritenuta omologabile la proposta del piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti anche di significativa durata. 

Tuttavia, come chiarito nell’ordinanza in commento, tale concessione deve trovare necessario contemperamento con la sua effettiva rispondenza all’interesse dei creditori, di modo che il Giudice non debba ritenere il piano non omologabile solo perché di eccessiva durata, potendo piuttosto valutare se, ciò nonostante, esso risulti conveniente per i creditori. 

 

  1. La fattispecie.

La vicenda trae origine dal mancato accoglimento dell’istanza di omologazione del piano del consumatore, proposta nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27 gennaio 2012, n. 3. 

In sintesi, il Gestore della Crisi ha proposto, in alternativa alla vendita all’asta dell’immobile di proprietà della debitrice  (già sottoposto a pignoramento dinanzi al medesimo Tribunale), un accordo della durata di anni 10, consistente nel versamento di una somma corrispondente al valore di stima dell’immobile gravato da ipoteca, cui è stata applicata un’ulteriore falcidia. 

Il Tribunale di Enna ha ritenuto non accoglibile l’istanza così formulata, ponendo a fondamento della decisione la non convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e ritenendo, per contro, condivisibili i motivi di opposizione depositati dal creditore ipotecario.

 

  1. Lo scenario normativo e giuridico.

Il piano del consumatore è un piano di ristrutturazione previsto dalla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3, attraverso il quale i consumatori che versano in difficoltà economiche possono rinegoziare i propri debiti.

La procedura si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori. 

Oltre alla qualifica di “consumatore”, i presupposti per l’ammissibilità del piano previsti dalla legge sono: lo stato di sovraindebitamento; la “meritevolezza” del debitore ad accedere alla procedura; il fatto che il consumatore non debba essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo della Legge n. 3/2012; l’assenza di ulteriore richiesta nei cinque anni precedenti o in alternativa la risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.

Accanto ai limiti di ammissibilità specificatamente previsti dalla Legge n. 3/2012, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ha introdotto anche il limite implicito della durata massima del piano. 

Si rammenta che, alla luce di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012, la proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa ed il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad 1 anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca.

Ad eccezione di tale previsione, però, la Legge 27 gennaio 2012 n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le varie “procedure” di composizione della crisi[1] , specificatamente preordinate al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie, non ha previsto un limite massimo di durata di questi riti alternativi.

La giurisprudenza di merito è così intervenuta sul punto, nell’intento di colmare in via interpretativa la lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore; istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano e non sono invece chiamati ad esprimere un voto.  

È ormai pacifica la possibilità di prevedere che il pagamento dei creditori privilegiati possa avvenire anche oltre il termine di un anno. 

In particolare, un primo orientamento giurisprudenziale, onde evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l’intero sistema economico, ha individuato in 5/7 anni il termine di durata del piano del consumatore. Ciò in analogia con quanto elaborato per le procedure concorsuali e riconducendo tale termine entro i limiti di ragionevole durata del processo stabiliti dalla legge Pinto (ex multis: Cass. sent. n. 17834 del 2019; Cass. n. 8468 del 2012 e Cass. n. 23982 del 2017). 

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, il limite di durata di 5/7 anni, pur potendo assurgere a parametro di riferimento sull’ammissibilità del piano, non può considerarsi di per sé ostativo all’omologa dello stesso.

Secondo tale orientamento, infatti, non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino maggiormente tutelati con un piano del consumatore che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5/7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Si tratta di una situazione che può, ad esempio, avvenire quando il piano contempli il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore aggredibile mediante esecuzione forzata non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore perché costituto da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti[2] .

Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019[3] .

 

  1. L’ ordinanza del Tribunale di Enna del 23 dicembre 2021, n. 10432.

In tale contesto giurisprudenziale si colloca la citata ordinanza del Tribunale di Enna, che ribadisce i principi appena espressi e fornisce una chiave di lettura della su richiamata pronuncia resa dalla S.C. (Cass. n. 27544/2019). 

In particolare, il Giudice di merito, pur riconoscendo che la Corte di legittimità ha ritenuto omologabile (in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti), la proposta di piano del consumatore, per la soluzione della crisi da sovraindebitamento, che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata (anche superiore ai 5/7 anni), ha puntualizzato che una tale apertura è ammissibile solo nell’ottica della maggior tutela dell’interesse dei creditori. 

Il Tribunale, infatti, non potrebbe ritenere tout court il piano non omologabile solo perché di eccessiva durata, dovendo piuttosto valutare se, ciò nonostante, esso risulti conveniente per i creditori; valutazione che, naturalmente, non può prescindere dal giudizio espresso proprio da questi ultimi, e che, del resto, corrisponde allo spirito della disciplina normativa di riferimento. 

Infatti, il comma 4 dell’art. 12 bis della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, dispone che, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesti la convenienza del piano, il giudice può sì procedere ugualmente alla sua omologazione, ma solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dalla sua esecuzione, in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

È chiaro, allora, che la natura geneticamente concordataria che sta alla base degli istituti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, consente solo in via d’eccezione di non tener conto del parere discordante dei creditori. 

Per l’esattezza, soltanto laddove, in presenza di una situazione di evidente convenienza dell’accordo stesso, rispetto all’alternativa liquidatoria, il primo possa imporsi su quest’ultima, superando il limite della ragionevole durata del piano medesimo (implicitamente previsto dalla legge).

 

  1. Conclusioni.

In conclusione, può ritenersi che la ratio della previsione di un limite implicito di durata massima del piano del consumatore, sia quella di tutelare in via principale l’interesse del creditore. 

Nulla vieta, pertanto, l’omologazione di un piano che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5/7 anni), a patto che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative, eventualmente praticabili. 

Spetterà dunque al creditore, in prima battuta, esprimersi sulla convenienza o meno dell’omologa rispetto all’alternativa liquidatoria; e sarà lo stesso creditore a dover fornire le proprie osservazioni all’esito dell’esame del piano, spiegando ed argomentandone dettagliatamente la convenienza, con una prospettazione ex ante dello scenario liquidatorio (ad esempio: il presumibile valore di realizzo superiore dei beni, con l’utilizzo delle tabelle OMI; o la possibilità di soddisfare il proprio interesse in tempi più brevi, nell’ambito della procedura esecutiva). 

Solo laddove vi sia un’evidente convenienza del piano per la soddisfazione dei creditori, rispetto alla procedura liquidatoria, allora il Giudice potrà comunque omologarlo nonostante la maggiore dilazione temporale, discostandosi così, funzionalmente, dalla volontà del creditore.

 

Avv. Alessandra Schiavi

Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Roma

 

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[1] Segnatamente: l’accordo di composizione della crisi (art. 6); il piano del consumatore (art. 8); la procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14 ter).

[2] Cfr.: Tribunale di Catania, decreto del 27.04.2016; decreto del 17.05.2016, decreto del 24.05.2016; decreto del 12.07.2016; decreto del 15.09.2016; Tribunale di Cuneo, decreto del 03.03.2018 G.D. dott.ssa Natalia Fiorello; Tribunale di Livorno, decreto dell’08.11.2017, G.D. dott. Gianmarco Marinai; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 14.02.2017, G.D. Dott.ssa Loredana Ferrara; Tribunale di Napoli, ordinanza del 14.11.2017, G.D. dott. Nicola Graziano; ordinanza del 11.01.2018, G.D. dott. Nicola Graziano; Tribunale di Varese, ordinanza del 19.07.2016, G.D. dott. Fernando Platania; Tribunale di Pistoia, ordinanza del 27.12.2013, G.D. dott.ssa Rosa Salvarolo.

[3] “Non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano del consumatore che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando ai creditori la possibilità di muovere contestazioni in contraddittorio sulla sua durata” Tribunale Napoli Nord sez. III, sentenza del 06.02.2021. Ed in tal senso: Tribunale Como, sez. I, sentenza del 24.05.2018; Tribunale Bari, sentenza del 18.09.2017.

 

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