Aggiornamenti Giurisprudenziali

La mediazione: le novità introdotte dalla riforma cartabia

1. Il quadro normativo e gli obiettivi della riforma Cartabia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2023, il D.M. n. 150 del 24.10.2023, entrato in vigore il 15 novembre 2023, ha abrogato il precedente D.M. 180/2010 così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in materia di mediazione.

I primi due decreti (d.lgs n. 149/2022 e il d.lgs n. 151/2022) erano stati pubblicati il 7.8.2023 ed hanno avuto ad oggetto gli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello stato.

Il D.Lgs. 149/2022 in particolare ha introdotto all’art. 16 alcuni specifici principi cui l’intera Riforma Cartabia indicava dovesse ispirarsi il rinnovamento del testo normativo sulla mediazione: onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, onorabilità, serietà e qualificazione professionale.

Decorsi 13 anni dall’introduzione in Italia dell’istituto della mediazione, era infatti sorta, da un lato, la necessità di fare tesoro e di normare legislativamente molte prassi stratificatisi nella pratica applicativa e, dall’altro lato, di porre delle regole aggiornate all’esercizio dell’attività di mediazione e ai mediatori, per aumentarne la professionalizzazione, incrementare la trasparenza e l’efficienza dello svolgimento del servizio e richiedere il mantenimento di elevati livelli di competenza dei mediatori tramite un’attenta formazione sia iniziale che continua.

Tali principi vengono dettagliati dal novello D.M. 150/2023 in una normativa particolarmente complessa che si snoda in ben 49 articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l’iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti formativi per l’iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all’aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).

Si istituisce inoltre la Sezione Speciale ADR del Registro ministeriale per gli organismi ADR, ossia abilitati a gestire le mediazioni nelle controversie nazionali e transfrontaliere di cui al Codice del Consumo secondo gli artt. 140 ter e segg. D. Lgs. n. 28 del 10 marzo 2023.

 

2. Le principali novità

Al fine di comprendere a pieno l’attuale procedura di mediazione, è bene quindi esaminare le più significative novità e/o modifiche introdotte dalla riforma:

Mediazione obbligatoria: estensione delle materie: Sostituendo l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile, estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda.
Dunque – accanto a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari – l’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, anche per le vertenze in materia di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura;

Opposizione a decreto ingiuntivo: l’art. 7 lett. e del D.Lgs. 149/2022, ha aggiunto alcuni articoli dopo l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero gli artt. da 5-bis a 5-sexies.
Il nuovo art. 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.
Il regime successivo, è simile a quello dettato per la generalità dei casi, ossia: alla prima udienza il giudice, oltre a decidere a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa udienza successiva entro la quale deve essere esperito, allo scadere del termine di cui all’art. 6 del medesimo decreto.
Dunque, l’inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l’improcedibilità della domanda, sicché, se all’udienza fissata il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l’ottenimento del decreto, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
La norma, fa quindi proprio il principio di diritto espresso in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, laddove gli Ermellini sono intervenuti a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni civili semplici relativo all’individuazione della parte processuale tenuta a instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La legittimazione dell’amministratore di condominio: Il nuovo art 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 indica che l’amministratore del condominio ha la facoltà di avviare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. Il verbale che riporta l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato dall’assemblea condominiale, che prende una decisione entro il termine stabilito nell’accordo o nella proposta, seguendo le maggioranze indicate dall’articolo 1136 del codice civile. Se l’approvazione non avviene entro il termine previsto, la conciliazione si considera non conclusa.

Significative novità sono state introdotte con riferimento allo svolgimento dell’incontro di mediazione. In particolare:

Durata del procedimento: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti;

Primo incontro: abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità a favore dell’Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio di conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni);

Presenza personale delle parti: le parti partecipano personalmente alla procedura; solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia.  Il nuovo art 12 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 prevede anche sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione e ciò indipendentemente da quale soggetto sia onerato ad attivarla.

Si prevede, in particolare, che se una parte in causa non prende parte senza giustificazione al primo incontro di mediazione, il giudice può da questa mancata partecipazione trarre elementi probatori nel giudizio e ciò ai sensi del secondo comma dell’art. 116 cpc.

Quando la mediazione è un requisito di procedibilità della domanda giudiziale proposta, si prevede che il giudice condanni la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare una somma parti al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio in questione.

Mediazione tramite mezzi telematici: quando la mediazione avviene tramite mezzi telematici, ogni atto del procedimento è creato e firmato secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e può essere inviato tramite posta elettronica certificata o altri servizi di recapito certificato qualificato. Gli incontri possono essere effettuati con collegamenti audiovisivi da remoto, che garantiscano la contemporanea, reale e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Ogni parte può richiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o di persona.

Alla fine della mediazione, il mediatore crea un unico documento digitale contenente il verbale e l’eventuale accordo, e lo invia alle parti per la firma tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui la mediazione è richiesta dall’articolo 5, comma 1, o dal giudice, il documento elettronico viene inviato anche agli avvocati per la firma con le stesse modalità.

Il documento informatico, firmato come indicato nel terzo comma, viene inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati se presenti, e alla segreteria dell’organismo. La conservazione e la presentazione dei documenti del procedimento di mediazione svolto tramite mezzi telematici sono effettuate dall’organismo di mediazione in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

La valenza quale titolo esecutivo dell’accordo di mediazione: Il primo comma dell’art. 12 riformato dalla Cartabia, nella sostanza contiene una previsione secondo la quale, nel caso in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocati, l’accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, vale come titolo esecutivo per poter procedere con la successiva espropriazione forzata oppure anche per l’esecuzione per consegna e rilascio, ma anche per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, così come per l’iscrizione di ipoteca giudiziale in relazione alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento.

Gli avvocati devono procedere ad attestare e certificare che l’accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Per la successiva esecuzione, la disposizione prevede che l’accordo deve essere trascritto integralmente all’interno dell’atto di precetto, così come previsto dall’art. 480 secondo comma secondo cpc.

Invece, il nuovo comma 1 bis dell’art. 12 indica che per tutte le altre ipotesi diverse da quella che precede, l’accordo di mediazione può, ma solo su richiesta di una parte del procedimento, essere omologato dal Presidente del tribunale, verificando previamente che vi sia una regolarità formale e vi sia stato il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 21 maggio 2008, il verbale viene omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve essere eseguito.

La Riforma Cartabia introduce importanti novità anche sotto il profilo fiscale. In particolare:

a) il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;

b) ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;

c) quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori;

d) alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento;

e) quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione;

f) i crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà;

g) è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;

h) agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

 

3. Considerazioni finali

Le modifiche introdotte con l’insieme degli interventi legislativi che vanno sotto il nome di “riforma Cartabia” (una riforma complessa, che ha investito la giustizia civile, il processo penale, l’ordinamento giudiziario e la giustizia tributaria), hanno incontrato critiche e consensi, dando origine a un amplissimo dibattito nelle più diverse sedi scientifiche e dottrinarie, sulle riviste giuridiche, in numerosissimi incontri di studio, seminari e convegni che continuano ad avvicendarsi con ritmo incessante. Certo è che con riferimento alla procedura di mediazione il legislatore è stato in grado di dettare regole precise, lasciando poco spazio ad interpretazioni giurisprudenziali ma è anche vero che spesso alcune norme, come ad esempio quelle relative alla mediazione in modalità telematica, presentino profili di criticità, rigidità e tecnicismi che mal si conciliano con la flessibilità connaturata al procedimento di mediazione stesso.

 

Avv. Cinzia Troiani

Associate

MFLaw Roma/Milano/Palermo

  

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