Aggiornamenti Giurisprudenziali

L’evoluzione della giurisprudenza sul mutuo con deposito cauzionale Commento a Sentenza SS.UU. n. 5968 del 6 marzo 2025

Negli ultimi anni, il dibattito giurisprudenziale sull’efficacia esecutiva dei contratti di mutuo con clausola di deposito cauzionale ha generato contrasti tra le sezioni della Corte di Cassazione. Tre sentenze fondamentali hanno scandito l’evoluzione interpretativa della materia nell’ultimo anno, culminando con la recentissima decisione delle Sezioni Unite n. 5968 del 6 marzo 2025.

 

  • Sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024: l’innesco del contrasto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12007/2024, ha affrontato la questione della validità esecutiva del contratto di mutuo in cui la somma mutuata viene immediatamente restituita alla banca sotto forma di deposito cauzionale, con svincolo subordinato a determinate condizioni. La decisione ha stabilito che, in tali casi, il contratto non può costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., in quanto il mutuatario non ha una disponibilità effettiva della somma.

A seguito della predetta pronuncia, si è registrato un contrasto nelle decisioni dei Tribunali di merito. Alcuni giudici, invero, hanno aderito all’orientamento della Cassazione, negando l’efficacia esecutiva a tali contratti di mutuo, con ogni evidente impatto anche sulle procedure esecutive già pendenti. Tuttavia altri Tribunali, disattendendo la pronuncia della Cassazione a sezioni semplici, hanno ritenuto che la forma notarile del contratto fosse sufficiente a conferirgli forza esecutiva, indipendentemente dalle modalità di erogazione e restituzione della somma mutuata.

 

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 5841 del 5 marzo 2025: una prima chiarificazione

Un primo chiarimento lo forniscono le SS.UU. con sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 pronunciatesi in tema di mutuo “solutorio”.

Secondo la Corte, il contratto di mutuo si perfeziona quando la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l’accredito su conto corrente, senza necessità di una consegna materiale del denaro.

In tale contesto, la destinazione immediata delle somme al ripianamento di debiti preesistenti non incide sulla validità del mutuo, che rimane perfettamente valido, configurandosi come un contratto legittimo e costituendo un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Ebbene, per le SS.UU., il perfezionamento del contratto di mutuo avviene non tramite la consegna materiale delle somme, ma quando queste sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l’accredito sul suo conto corrente.

In altre parole, il mutuo è valido dal momento in cui la somma è accreditata sul conto, indipendentemente dall’utilizzo successivo delle somme stesse per estinguere debiti preesistenti.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite:

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo“.

 

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 5968 del 6 marzo 2025: il chiarimento definitivo

Con la recentissima sentenza n. 5968/2025, le Sezioni Unite hanno definitivamente risolto il contrasto.

La decisione ha stabilito che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo se e solo se la somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche tramite operazioni contabili. Tuttavia, laddove il contratto preveda che l’importo sia immediatamente vincolato in un deposito cauzionale o altra forma di garanzia presso la banca, esso non può avere efficacia esecutiva automatica, salvo che vi sia una chiara e incondizionata obbligazione restitutoria del mutuatario.

Le Sezioni Unite hanno così delineato un equilibrio tra la tutela dell’istituto di credito e i diritti del mutuatario, enunciando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.

 

  • Implicazioni pratiche e future prospettive.

A quasi un anno dalla sentenza del 3 maggio 2024 la pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un importante chiarimento per gli operatori del settore, che potranno contare su un quadro normativo più certo e definito per la gestione dei mutui con clausola di deposito cauzionale.

La decisione delle Sezioni Unite, inoltre, contribuirà a ridurre le incertezze interpretative e a limitare il contenzioso in materia di opposizione all’esecuzione, con un significativo effetto deflattivo sul sistema giudiziario.

 

Avv. Monica Mangogna

Partner MFLaw StapA | Roma

 

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