Commento a Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda Sezione, sentenza del 3 settembre 2026, C-60/25
1. Premessa
Con la sentenza in commento, la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla natura delle controverse “decisioni EIRD”, adottate dalla Commissione europea il 4 dicembre 2013 e il 7 dicembre 2016, con le quali era stata accertata l’esistenza di un’intesa illecita tra alcuni istituti bancari, finalizzata alla manipolazione dell’Euribor nel mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse denominati in euro.
In particolare, la Corte è stata chiamata a chiarire se gli accertamenti contenuti nelle suddette decisioni della Commissione potessero determinare, quale conseguenza automatica, la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di mutuo che facciano riferimento all’Euribor quale parametro di determinazione del tasso di interesse, indipendentemente dal mercato specifico cui il rapporto contrattuale afferisce.
La Corte di giustizia ha adottato una soluzione negativa, escludendo, in particolare, che le decisioni EIRD possano di per sé determinare l’automatica nullità delle clausole di indicizzazione dei contratti di mutuo fondate sul parametro Euribor.
La portata della pronuncia appare tuttavia di particolare rilievo, considerato che i relativi effetti sono suscettibili di incidere su un’ampia platea di rapporti giuridici nei quali l’Euribor è assunto quale parametro per la determinazione degli interessi.
Le ricadute della decisione, pertanto, non risultano circoscritte al solo ambito dei contratti di mutuo fondiario, ma interessano, più in generale, la validità e l’efficacia delle clausole contrattuali che rinviano all’Euribor quale parametro di riferimento per la determinazione del prezzo del finanziamento.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha delineato l’ambito del ruolo del giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di tali clausole, precisando che le decisioni EIRD non possono essere messe in discussione dai giudici degli Stati membri con riferimento ai fatti in esse materialmente accertati. Deve, pertanto, ritenersi definitivamente accertata l’esistenza di una manipolazione dei tassi Euribor, posta in essere da alcuni soggetti in un determinato periodo e finalizzata a ottenere profitti nel mercato dei derivati. Le decisioni della Commissione Antitrust, tuttavia, non consentono di stabilire se tale condotta abbia effettivamente determinato un’alterazione degli indici Euribor ufficiali quotati.
Nello specifico la CGUE ha stabilito che seppure “… la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’ altro deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’ infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta.”
Andiamo ad analizzare la sentenza in esame.
2. Il caso
La questione trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 15 dicembre 2005. Tale contratto prevedeva un tasso di interesse iniziale del 3,60% per il primo semestre, poi un tasso variabile costituito da una componente fissa dell’1,50% e da una componente variabile determinata con riferimento al tasso Euribor a sei mesi.
La parte mutuataria propose un’azione dinanzi al Tribunale di Oristano al fine, di ottenere, in primo luogo la rideterminazione della somma dovuta a titolo di interessi corrispettivi pagabili per detto mutuo e, in secondo luogo, di accertare il controcredito esistente in suo favore, sostenendo a fondamento delle sue domande, la deduzione della nullità di alcune clausole contrattuali, con particolare riferimento a quella che fissava il tasso di interesse all’Euribor, a causa della loro indeterminatezza e inaffidabilità.
Il Tribunale suddetto, respingendo tali domande, ritenne che il tasso degli interessi corrispettivi convenuto rispondesse a criteri predeterminati, sottratti alla discrezionalità dell’istituto mutuante, così da escludere qualsiasi profilo di nullità del contratto.
D’altro canto, parte soccombente, interponendo appello dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, chiedeva al Giudice di secondo grado di sottoporre alla Corte di giustizia dell’ Unione Europea, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e sulle decisioni EIRD, deducendo, in particolare, l’erronea valutazione dell’impiego del parametro Euribor nella convenzione di interessi, a causa della manipolazione artificiosa di cui tale tasso era stato oggetto, in violazione dell’articolo 101 TFUE, il che sarebbe stato constatato dalla Commissione nelle decisioni EIRD.
3. Il contrasto giurisprudenziale rilevato e il quesito posto all’attenzione della CGUE
Il Giudice del rinvio pone particolare attenzione al rilevante contrasto formatosi nella giurisprudenza del Supremo Collegio in ordine alla natura giuridica delle decisioni EIRD e al loro valore probatorio nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto contratti di mutuo conclusi nel periodo interessato dall’infrazione accertata dalla Commissione europea, nei quali il tasso di interesse è determinato mediante rinvio al tasso Euribor.
In particolare, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dalla decisione del 2013, tale pronuncia dovrebbe assumere un “valore probatorio privilegiato” a sostegno della domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale che determina il tasso di interesse mediante rinvio all’Euribor, nonché il conseguente ricalcolo degli interessi dovuti per il periodo interessato dalla manipolazione, indipendentemente dalla circostanza che l’istituto di credito interessato abbia o meno preso parte all’intesa illecita.
Secondo tale orientamento, qualora l’indice esterno al quale il contratto di mutuo a tasso variabile rinvia, nel caso di specie l’Euribor, non sia più idoneo a riflettere la volontà negoziale espressa dalle parti al momento della conclusione del contratto, in quanto la sua formazione sia stata alterata da condotte illecite poste in essere da terzi, verrebbe meno la possibilità di determinare l’oggetto della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse. La clausola sarebbe, pertanto, affetta da nullità parziale.
A tale impostazione si contrappone un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’infrazione accertata dalla Commissione europea sarebbe circoscritta al mercato dei prodotti derivati sui tassi di interesse denominati in euro e non sarebbe, invece, suscettibile di produrre effetti diretti sul distinto mercato dei finanziamenti a tasso variabile che prevedono l’applicazione dell’Euribor quale parametro di indicizzazione.
Secondo tale seconda ricostruzione, pertanto, i contratti di mutuo che prevedono l’applicazione dell’Euribor non potrebbero essere qualificati come prodotti o contratti riconducibili all’intesa illecita accertata dalla Commissione e, conseguentemente, non potrebbero essere dichiarati nulli per tale ragione.
Pertanto, sulla base di tali divergenze il Giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sull’ interpretazione sistematica dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Nello specifico, di fornire chiarimenti sull’ interpretazione circa la decisione con la quale la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che ha constatato la manipolazione di un tasso di interesse di riferimento su un mercato specifico, chiarendo più specificatamente se da un lato, comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto che faccia riferimento a tale tasso di interesse, indipendentemente dal mercato interessato e dai soggetti coinvolti in tale intesa e, se dall’altro, deve, quanto meno, essere presa in considerazione dai giudici nazionali chiamati a statuire sulla validità di una clausola siffatta.
4. La ricostruzione sistematico-normativa della Corte di Giustizia Europea.
La CGUE, al fine di fornire una pronuncia quanto più completa sotto il profilo sistematico, procede anzitutto a individuare e richiamare i principali riferimenti normativi rilevanti, ricomprendendo tanto la disciplina dell’Unione quanto quella del diritto interno. In particolare, la Corte richiama l’articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003, con specifico riferimento all’articolo 16 del medesimo regolamento. Sul piano del diritto nazionale italiano, vengono invece in rilievo gli articoli 1346 e 1418 del codice civile, nonché l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Muovendo da tale quadro normativo e facendo chiarezza sui contrasti giurisprudenziali illustrati nel precedente punto, la CGUE osserva, in primo luogo, che la portata della nullità di pieno diritto prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE risulta ormai delineata da una consolidata giurisprudenza. In particolare, la Corte ribadisce che: “qualora siano soddisfatti i presupposti di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’accordo in questione non possa beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la nullità prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo deve essere dichiarata dal giudice.”
La nullità prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE costituisce, dunque, una conseguenza direttamente riconducibile al diritto dell’Unione e coinvolge l’accordo o le clausole dell’accordo incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Ciò non significa, tuttavia, che tale nullità possa automaticamente estendersi ad ulteriori clausole ed a rapporti contrattuali sorti in attuazione dell’accordo anticoncorrenziale.
In questa prospettiva, la Corte di Lussemburgo chiarisce espressamente che la nullità di pieno diritto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, di un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e oggetto di una decisione della Commissione non può comportare automaticamente la nullità delle clausole di un contratto concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo anticoncorrenziale, qualora tale contratto riguardi, inoltre, un prodotto appartenente a un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente.
Tale impostazione risulta coerente con il principio di responsabilità delle imprese per la commissione di violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione, in forza del quale, in particolare, è l’impresa che ha violato tali regole a dover rispondere dei danni causati dalla violazione, come sottolineato, in sostanza, anche dall’avvocata generale nelle sue conclusioni.
5. L’ambito di operatività del giudice nazionale
La Corte passa poi a chiarire l’efficacia delle decisioni della Commissione nei confronti del giudice nazionale e, in particolare, la misura in cui quest’ultimo debba tenerne conto.
Quando un giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi su accordi o decisioni rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE che siano già stati oggetto, o che possano essere oggetto, di una decisione della Commissione, esso deve evitare di adottare decisioni che si pongano in contrasto con la decisione della Commissione. Tale vincolo, tuttavia, opera esclusivamente entro i limiti «della natura e della portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione».
Ne consegue che la manipolazione del tasso Euribor accertata dalla Commissione nell’ambito delle decisioni EIRD deve ritenersi ormai comprovata con riferimento al mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse denominati in euro e alle banche coinvolte nelle intese oggetto di sanzione. L’accertamento compiuto dalla Commissione vincola, pertanto, il giudice nazionale nei limiti esatti dell’infrazione oggetto delle relative decisioni.
Come sostenuto ampiamente, le decisioni della Commissione hanno ad oggetto esclusivamente il mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse denominati in euro, che costituisce un mercato distinto da quello cui afferisce il contratto oggetto del procedimento principale.
Ne consegue che l’accertamento dell’infrazione compiuto dalla Commissione, pur dovendo essere rispettato dal giudice nazionale nei limiti sopra indicati, non può essere automaticamente trasposto al diverso rapporto contrattuale sottoposto al suo esame, né può, di per sé, fondare la conclusione che le condotte anticoncorrenziali accertate abbiano inciso concretamente sulle condizioni economiche del contratto in questione.
In definitiva, la sentenza della CGUE stabilisce, dunque, che spetta ai giudici nazionali valutare la portata e le conseguenze che l’accordo vietato può produrre sugli ulteriori rapporti contrattuali che ne siano stati influenzati.
Il fatto che le decisioni EIRD, «di per sé sole», non siano considerate sufficienti a dimostrare specifici effetti sull’andamento del tasso non implica, infatti, che un simile effetto non possa essere provato mediante ulteriori elementi.
Nel caso di specie, pertanto, il mutuatario può fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l’effettiva alterazione delle quotazioni, affinché il giudice italiano possa valutarne le conseguenze sul rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. Non è, quindi, sufficiente dimostrare la mera sussistenza di una condotta anticoncorrenziale nel mercato dei derivati: occorre accertare in concreto se, e in quale misura, tale condotta abbia inciso sul parametro successivamente utilizzato nel rapporto di finanziamento.
In particolare, è necessario dimostrare le ragioni per cui le parti abbiano fatto riferimento a un determinato parametro, individuato e formato sulla base di specifiche caratteristiche oggettive, nonché chiarire in che modo l’alterazione accertata abbia inciso sul rapporto tra tale parametro e il regolamento negoziale.
Solo una volta verificata l’effettiva compromissione di tale collegamento spetterà al giudice nazionale determinare le conseguenze giuridiche dell’alterazione e, conseguentemente, la sanzione applicabile.
6. Conclusioni.
Si può concludere assumendo ormai che la sentenza C-60/25 chiarisce, dunque, che l’accertamento della manipolazione dell’Euribor contenuto nelle decisioni EIRD non determina, per il solo fatto della sua esistenza, la nullità delle clausole di indicizzazione contenute nei contratti di mutuo pur appartenenti a un mercato distinto.
Il principio espresso dalla Corte deve essere letto alla luce della precisa delimitazione dell’infrazione accertata dalla Commissione, essa riguardava, e lo si ripete per mero tuziorismo, il settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro e le imprese coinvolte nelle specifiche intese, nell’arco temporale e nell’ambito territoriale individuati nelle decisioni EIRD.
La pronuncia non determina, dunque, un’automatica estensione dell’infrazione ai contratti di mutuo che utilizzano l’Euribor come parametro di indicizzazione.
Al tempo stesso, la sentenza non può essere interpretata nel senso che ogni clausola contrattuale riferita all’Euribor sia sottratta, in via generale, a qualsiasi contestazione sul piano del diritto nazionale. La Corte si limita ad escludere che l’invalidità possa essere desunta automaticamente dalle decisioni EIRD.
La questione della validità della singola clausola resta, quindi, distinta dall’accertamento anticoncorrenziale compiuto dalla Commissione e deve essere esaminata dal giudice nazionale alla luce del diritto applicabile e delle circostanze concretamente dedotte e provate nel singolo giudizio.
In definitiva, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea individua un importante ambito applicativo in cui mira, da un lato, a garantire l’effettività e l’uniformità dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione, riconoscendo alle decisioni della Commissione l’effetto vincolante previsto dall’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, a impedire che tale effetto vincolante si trasformi in un’automatica estensione dell’infrazione a rapporti contrattuali e mercati che non rientrano nel perimetro della decisione della Commissione.
Dott. Antonio Di Meglio
Trainee
Dipartimento Transaction & Advisory
MFLaw Roma
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