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Il processo telematico approda alle Sezioni Civili della Suprema Corte di Cassazione
- Introduzione – La pandemia e una giustizia sempre più digitalizzata.
Il periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia è assolutamente inedito. In un momento in cui domina l’incertezza, la digitalizzazione sembra essere un punto fermo, il futuro diventa sempre più digitale. Persino il settore giustizia, conosciuto per la fama dei “troppi tempi morti”, è al passo con i tempi. Soprattutto la Corte di Cassazione, apre oggi le porte all’era telematica. Dal 31 marzo 2021 è debuttata, difatti, la sperimentazione del deposito telematico di atti e documenti presso il Supremo Collegio, con molte aspettative e pochissime certezze. Lontano dall’essere una illustrazione esaustiva del funzionamento del processo di legittimità telematico, scopo del presente intervento, è quello di proporre un bignami della partenza del processo telematico presso la Corte Suprema di Cassazione.
- La tabella di marcia per il PCT in Cassazione.
2.1. I protocolli di intesa.
La sperimentazione del procedimento telematico in Cassazione è iniziata il 15 ottobre 2020, con l’adozione del primo Protocollo di intesa siglato fra il Ministero della Giustizia, la Corte Suprema di Cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio nazionale forense, l’Organismo congressuale, al fine di consentire ai magistrati della Corte di poter disporre degli atti processuali anche in formato digitale e non solo analogico.
Il 27 ottobre 2020 è stato siglato un ulteriore Protocollo d’intesa, finalizzato essenzialmente a consentire che gli atti processuali già depositati in modalità analogica dalle parti siano re-inviati telematicamente su supporto informatico e, quindi, resi disponibili anche in formato digitale entro 10 giorni dall’avviso di fissazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale non partecipata1.
La copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione deve avere il formato “pdf” previsto per i documenti informatici allegati, ai sensi dell’art. 12 d.m. n. 44/20112.
Va specificato che, rappresentando una mera agevolazione per gli Uffici, la trasmissione della copia informatica dell’originale cartaceo (ossia del ricorso o del controricorso nonché del provvedimento impugnato, depositati al momento dell’iscrizione a ruolo) non sostituisce il deposito nelle forme (esclusivamente cartacee) e nei termini previsti dal codice di rito (art. 369 c.p.c.) e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate (cfr. art. 5 Protocollo d’intesa).
L’invio degli atti dei difensori – compresa l’Avvocatura dello Stato – avviene secondo la seguente modalità3:
- trasmissione degli atti richiesti mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (“p.e.c.”) risultante dal ReGIndE, congiuntamente, a:
(i) gli indirizzi di p.e.c. delle Cancellerie della Corte di cassazione e delle Segreterie della Procura generale, previamente comunicati all’Avvocatura dello Stato e al Consiglio nazionale forense nonché adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi website dei soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa4;
(ii) l’indirizzo p.e.c. dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. con l. n. 221/2012) e successive modificazioni;
- separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza.
Il messaggio p.e.c. deve contenere:
- l’indicazione nell’oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, della data dell’udienza o adunanza, utilizzando il format che è stato successivamente comunicato e pubblicizzato (cfr. art. 2.2. Protocollo d’intesa)5;
- la seguente dicitura, nel testo del messaggio: “Ai sensi del Protocollo d’intesa 27.10.2020, si trasmette copia in formato pdf dei seguenti atti già depositati nelle forme ordinarie di legge, in relazione al procedimento iscritto al n. R.G. xxx/yyyy: (inserire il tipo di atto: ricorso/provvedimento impugnato/ecc.)”.
2.2. Integrazione al protocollo d’intesa. Il Decreto Ristori.
Il 18 novembre 2020 il Protocollo d’intesa siglato il 27 ottobre 2020 è stato integrato alla luce delle disposizioni dettate dal decreto del 27 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021), c.d. “decreto Ristori”, consentendo l’invio in modalità telematica (in “pdf” nativo) delle memorie difensive e delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, da depositarsi nel corso del giudizio di legittimità.
Conseguentemente, per effetto del decreto Ristori e ai sensi dell’art. 221, c. 5, d.l. n. 34/2020, avranno valore legale i depositi telematici degli atti processuali civili e dei documenti da parte dei difensori delle parti presso la Corte Suprema di Cassazione.
Il deposito telematico rappresenta, ad oggi, soltanto una facoltà per il professionista, posto che l’art. 221, c. 5, d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020) ha statuito che “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (…)”.
2.3. La proroga delle misure straordinarie attualmente vigenti in materia giudiziaria.
La trattazione in versione “emergenziale” delle cause, inizialmente prevista al 30 aprile 2021, è prolungata al 31 luglio 2021.
Pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1° aprile 2021, il d.l. n. 44/2021, entrato in vigore lo stesso giorno, ha prorogato, fino al 31 luglio 2021, le misure dettate dal d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) e, tra le altre, anche dalle disposizioni dell’articolo 221, co. 5 del d.l. n. 34/2020 (udienze cartolari; depositi telematici in Cassazione; udienze in presenza su istanza delle parti; deposito telematici degli atti di indagini preliminari)6.
Per cui, salvo ulteriori proroghe dell’emergenza pandemica ovvero salvo nuovi interventi normativi od ancora salvo che non intervenga l’emanazione del decreto ministeriale ex art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, sarà possibile ma non obbligatorio introdurre il procedimento in cassazione e depositare gli atti successivi in modalità telematica, ferma restando l’opzione di provvedere all’iscrizione a ruolo e al deposito, collazionando il tradizionale fascicolo cartaceo.
- Le regole tecniche del processo telematico presso la Suprema Corte.
L’impianto di base del sistema è mutuato dal PCT ordinario ed i depositi telematici degli avvocati avverranno previa predisposizione (con l’ausilio dei medesimi software già in uso) di una busta telematica da inviarsi a mezzo p.e.c. dall’indirizzo del professionista censito nel ReGIndE. Ad essa seguirà da parte del sistema l’invio delle Ricevuta di Accettazione (RdA), Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC), esito controlli automatici ed accettazione da parte del sistema dei registri della Corte di Cassazione.
3.1. Tipologia di atti che possono essere depositati telematicamente.
Gli atti del processo per i quali è possibile la trasmissione telematica dinanzi alla Suprema Corte, in buona sostanza tutti quelli riferiti al processo civile di legittimità, sono i seguenti:
- il ricorso;
- il controricorso;
- il controricorso con ricorso incidentale;
- le istanze generiche;
- la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione;
- la rinuncia al mandato;7
- la memoria ex art. 378 c.p.c.;
- la memoria ex art. 380-bis c.p.c.;
- la memoria ex art. 380-bis, 1, c.p.c.;
- la memoria ex art. 380-ter c.p.c.;
- i depositi ex art. 372 c.p.c.;
- la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del controricorso;
- la documentazione relativa ai condoni fiscali;
- il ricorso per correzione d’errore materiale8;
- l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite;
- l’istanza di patrocinio a spese dello Stato;
- l’istanza di riunione dei ricorsi;
- l’istanza di sollecita fissazione;
- l’istanza di rinnovo della notifica del ricorso;
- l’istanza di rinnovo notifica (che vale per i controricorsi);
- il deposito del provvedimento impugnato;
- l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere;
- l’istanza di sospensione del giudizio;
- l’istanza di rimborso delle spese di giustizia;
- la procura speciale per la costituzione nel nuovo difensore;
- l’integrazione del contributo unificato;
- qualunque altra istanza, sotto forma di “atto generico”9.
3.2. Il deposito telematico delle produzioni dei gradi precedenti e (l’eventuale) attestazione di conformità agli originali.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’art. 369, co. 1, n. 4, c.p.c. non richiede affatto il deposito integrale dei fascicoli atti e documenti dei gradi precedenti ma solo degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (in pratica, il fascicoletto previsto dal protocollo stipulato tra Corte di Cassazione e CNF nel 2015).
L’avvocato potrà selezionare e depositare la sola documentazione davvero rilevante ai fini della decisione.
Gli atti processuali depositati in sede di legittimità potranno essere:
- duplicati informatici di quelli depositati nei gradi precedenti (e dunque non necessitanti di attestazione di conformità);
- copie informatiche necessitanti di attestazione di conformità.
Quanto alle copie informatiche, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di poteri del difensore dei gradi precedenti10 (ove non coincida con il cassazionista), è bene che le attestazioni di conformità:
a) rechino data antecedente al conferimento della procura per il giudizio di legittimità, se redatte e sottoscritte dal precedente difensore;
b) siano, in alternativa, redatte e sottoscritte dal difensore nominato per il procedimento per cassazione.
Secondo le specifiche tecniche11 è stata prevista la possibilità dei c.d. “depositi complementari” (per depositi superiori ai 30 MB), esattamente come avviene per i giudizi di merito.
Per quanto riguarda i documenti processuali, generalmente depositati in copia fotostatica, non vi è necessità dell’attestazione di conformità, tranne non si tratti di documenti originali per cui, al pari degli atti processuali, vanno muniti dell’attestazione di conformità all’originale (cartaceo).
3.3. Stop al deposito delle notifiche telematiche in formato analogico e l’obbligo del pagamento telematico.
Particolare attenzione occorrerà prestare al regime delle notificazioni qualora effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 3 bis della L. 53/1994 in quanto l’unica prova possibile di tale tipologia di notificazione è costituita dalle Ricevute di Accettazione e di Avvenuta Consegna rilasciate dai gestori di servizi p.e.c.. Per tale motivo, il difensore che intenda utilizzare il PCT in Cassazione, effettuando telematicamente il deposito degli atti, dovrà necessariamente allegare al deposito i file “.eml” o “.msg” comprovanti l’avvenuta notificazione (sia del ricorso/controricorso e, qualora sia avvenuta, del provvedimento impugnato ai fini del calcolo dei termini per l’impugnazione).
Tuttavia, anche il difensore che intenda optare per il deposito in forma cartacea dovrà necessariamente depositare in modalità telematica le ricevute di cui sopra, non essendo possibile attestare la conformità agli originali informatici delle copie analogiche (di accettazione e consegna) qualora il deposito in modalità telematica sia consentito (com’è adesso anche per la corte di cassazione) presso l’ufficio giudiziario competente.
Da ultimo, è importante segnalare che il pagamento delle spese di giustizia dovrà avvenire obbligatoriamente in caso di iscrizione a ruolo telematica, tramite il Portale dei Servizi Telematici (o presso i fornitori di servizi di pagamento) che rilasceranno le ricevute telematiche (RT) da depositare all’atto dell’iscrizione del ricorso.
3.4. Discussione dei ricorsi tramite collegamento da remoto.
Il comma 9 dell’art. 23 del c.d. “Decreto ristori” prevede che nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informatici automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Il co. 7 dell’art. 23 del c.d. “Decreto ristori” prevede che, in deroga al disposto dell’art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77/2020), il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Pertanto, non è più richiesta la presenza fisica del magistrato nell’ufficio.
Con provvedimento del 5 novembre 2020, il Primo Presidente della Corte ha disposto che la trattazione dei procedimenti civili e penali non partecipati de plano può essere effettuata, sentito il presidente titolare, utilizzando gli strumenti di collegamento da remoto indicati nel decreto DGSIA 2 novembre 2020.
In tal caso, il presidente del collegio – o un consigliere da lui delegato – assicura la presenza nella camera di consiglio in Corte, al fine di provvedere alle necessarie verifiche e di redigere e sottoscrivere il ruolo, che sarà accluso al verbale di adunanza, nel quale si dà atto della partecipazione dei magistrati alla camera di consiglio, precisando che è presente fisicamente e chi è collegato da remoto, nonché della disponibilità degli atti processuali.
- Conclusioni
In questa fase di verifica, si assisterà ad un sistema cosiddetto “a doppio binario”, nel quale sarà facoltà di ogni professionista depositare, ma con valore legale e quindi in sostituzione del cartaceo che permane come canale alternativo, in modalità telematica ricorsi, controricorsi, ricorsi incidentali e atti in corso di giudizio.
- La sperimentazione sarà attivata sino al 30 marzo 2021;
- dal 31 marzo 2021 al 31 luglio 2021, vi sarà “il doppio binario” riferito a tutti gli atti processuali, sia introduttivi che endoprocedimentali;
- seguirà una terza fase in cui sarà obbligatorio il deposito telematico per tutti gli atti, compresi quello introduttivo, a condizione che i sistemi informatici risultino sicuri ed efficienti.
Ci si augura che la dematerializzazione di atti di parte e provvedimenti, anche in sede di giudizio di legittimità, possa determinare una riduzione dei tempi di definizione dei processi e che tale sperimentazione sia un primo passo per una completa digitalizzazione dell’intero sistema giudiziario nazionale.
Avv. Eleonora Piccioni
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato
Sede di Roma
Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.
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1. Art. 1, protocollo d’intesa del 27 ottobre 2020.
2. L’art. 12 (rubricato Formato dei documenti informatici allegati) d.m. n. 44/2011 dispone al comma 1 che “I documenti informatici allegati all’atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.”
Il secondo comma dell’art. 12 prevede che “è consentito l’utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente”.
3. Art. 2, protocollo d’intesa del 27 ottobre 2020.
4. L’elenco degli indirizzi p.e.c. delle Cancellerie del settore civile di cui all’art. 2.1.a del Protocollo d’intesa è il seguente:
-
Sezioni unite civili:
[email protected]
-
Prima sezione civile:
[email protected]
-
Seconda sezione civile:
[email protected]
-
Terza sezione civile:
[email protected]
-
Quarta sezione civile (lavoro):
[email protected]
-
Quinta sezione civile (tributaria):
[email protected]
-
Sesta sezione civile:
[email protected]
5. L’oggetto del messaggio deve contenere:
-
la data dell’udienza o dell’adunanza;
-
il numero del Registro Generale del ricorso;
seguendo il seguente format:
UDIENZA/ADUNANZA: GGMMAAAA NRG: XXXXX-AAAA
6. L’art. 6, co. 1 del d.l. 44/2021 ha modificato l’art. 23, co. 1, d.l. 137/2020 (conv. in l. 176/2020) che attualmente recita: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del 31 luglio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”).
7. (“RinunciaProcura”);
8. (“SegnalazioneErroreMateriale”).
9. Gli schemi ministeriali appositamente predisposti per la Suprema Corte prevedono – per l’iscrizione a ruolo del ricorso e come previsto dall’art. 369 c.p.c. – a pena di improcedibilità l’obbligo per alcuni atti e la possibilità per altri del deposito unitamente al ricorso.
Ad esempio l’inserimento nella busta telematica della copia autentica del provvedimento impugnato richiede (da schema ministeriale) la sottoscrizione digitale del relativo file, ma la norma di cui sopra dovrebbe intendersi implicitamente superata dalla possibilità offerta dall’attuale consistenza dei provvedimenti giurisdizionali che sono, già in numero considerevole, digitali (ossia redatti come originali informatici sottoscritti digitalmente) potendo depositare il duplicato informatico (aventi la medesima forma e lo stesso contenuto del documento informatico di origine”, assolutamente indistinguibili dall’«originale» (o, per come sembra più corretto, dalla prima creazione del documento).
A meno che non si voglia interpretare la norma in senso restrittivo, non esistono impedimenti al deposito del provvedimento impugnato non in copia (normalmente, estratta dal fascicolo telematico ovvero allegata al messaggio PEC contenente la comunicazione di cancelleria) attestata come conforme all’originale mediante asseverazione, ma in duplicato informatico che in quanto tale non necessita di alcuna attestazione di conformità. Tale modalità implica l’intangibilità (pena l’impossibilità di verificarne la consistenza) del file sentenza e, dunque, la sua sottoscrizione da parte del difensore risulta tecnicamente impossibile.
Anche l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (ex art. 369, co. 3 c.p.c.) da depositarsi presso la cancelleria della Corte viene trattata come se fosse un originale analogico (si tratta di una vera e propria innovazione, perché detta istanza dovrebbe essere depositata telematicamente presso l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e dunque essere redatto come originale informatico sottoscritto digitalmente). Per essa non è prevista alcuna sottoscrizione mentre – trattandosi indubitabilmente di un atto del processo – la sottoscrizione informatica dovrebbe essere obbligatoria così come obbligatoria dovrebbe essere l’attestazione di conformità della copia dell’istanza ex art. 369 qualora questa sia stata depositata in modalità analogica e venga dunque inserita nella busta telematica del deposito del ricorso per Cassazione come copia informatica di documento analogico.
Unitamente al ricorso possono essere depositate ulteriori istanze da rivolgersi alla Corte, quali quella per la sollecita fissazione di udienza, neppure riguardo a questa o a quella per la riunione dei ricorsi gli schemi ministeriali prevedono l’obbligatorietà della redazione come originale informatico o della sottoscrizione digitale.
10. Cassazione civile Sez. VI – 3, Ordinanza n. 10941 dell’8 maggio 2018: “(…) il potere di certificare la conformità della stampa cartacea all’originale digitale va ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui l’attestazione viene redatta. …In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantochè innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore“.
11. https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?contentId=NEW1860
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