La regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato: cenni sulla delibera ARERA n. 424/2025/R/IDR.

ARERA: quadro normativo, poteri e finalità.
ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), istituita con la legge n. 481 del 1995, è un’autorità amministrativa indipendente che svolge “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici” (art. 21, commi 13 e 19 del decreto legge 201/2011) mirando a tutelare gli interessi di gestori di servizi e consumatori attraverso la predisposizione di standard più o meno specifici che entrambe le parti contrattuali sono tenute a rispettare.
L’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l’Autorità debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, … nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”.
Il D.P.C.M. del 20 luglio 2012, all’articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite ex lege all’Autorità, stabilendo, alla lettera a), che ARERA “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono … per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso” e, a tal fine, “prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie …”.
La regolazione della qualità contrattuale nel Servizio Idrico Integrato (SII), costituito dall’insieme dei servizi pubblici legati alla gestione del ciclo dell’acqua, trova il suo riferimento principale nel RQSII (Testo integrato per la regolazione della Qualità del Servizio Idrico Integrato), che è un quadro normativo introdotto da ARERA con la delibera n. 655/2015/R/IDR riguardante numerosi aspetti del rapporto tra il gestore dei servizi ed il consumatore.
In particolare, la predetta normativa disciplina:
- le tempistiche e le modalità per l’avvio e la cessazione del rapporto contrattuale;
- la gestione del rapporto contrattuale e quindi l’addebito dei costi, la relativa fatturazione e la facoltà per il consumatore di chiederne la rateizzazione, le modalità di presentazione di reclami, richieste di informazioni e rettifiche di fatturazione, nonché le regole per i relativi riscontri, la gestione degli sportelli e la qualità dei servizi telefonici;
- gli standard generali e specifici di qualità contrattuale del SII;
- gli indennizzi automatici nei casi di mancato rispetto degli standard di cui al punto precedente;
- gli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale all’Autorità e all’Ente di governo competente;
- la verifica, a campione, dei dati di qualità contrattuale del SII comunicati dai gestori.
ARERA, inoltre, esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento per fornire pareri tecnici e opinioni su questioni riguardanti le aree di propria competenza, anche ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria.
La delibera n. 424/2025/R/IDR del 23 settembre 2025.
Con la recente delibera n. 424/2025/R/IDR del 23 settembre 2025, ARERA ha avviato un procedimento finalizzato da un lato all’aggiornamento delle tariffe per il biennio 2026-2027, dall’altro alla più puntuale regolazione della qualità contrattuale nel Servizio Idrico Integrato (SII), con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare gli standard previsti dalla precedente normativa di settore.
L’Autorità, si legge nel provvedimento, intende, in particolare:
- revisionare “gli obiettivi di miglioramento e mantenimento da porre in capo agli operatori, nell’ottica di assicurare una maggiore efficacia nel miglioramento dei livelli qualitativi garantiti all’utenza”;
- dettagliare le modalità di aggiornamento di alcune componenti di costo, “in ragione di criteri di priorità degli obiettivi di qualità”;
- adeguare l’attuale disciplina “tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento”.
Nella delibera non si esclude la possibilità di incrementi tariffari, ma sempre con il dichiarato obiettivo di mantenere gli oneri contenuti e proporzionati al servizio offerto, coniugando la sostenibilità economica per i consumatori con la necessità di adattare alcune componenti di costo all’inflazione.
La predetta delibera non contiene misure immediatamente vincolanti, ma apre una fase di acquisizione di dati e di approfondimenti che si concluderà entro il 31 dicembre 2025. Entro fine anno, dunque, si apriranno dibattiti tra i gestori dei servizi, le associazioni di utenti ed anche i rappresentanti degli enti locali – visto che l’aggiornamento dello schema regolatorio si prefigge, tra l’altro, di “rafforzare le misure volte ad assicurare la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale” – volti a raccogliere spunti per ottimizzare la normativa di settore, dai suoi diretti partecipanti.
Conclusioni.
Si rende dunque imprescindibile rivedere i precedenti schemi regolatori, tendendo alla predisposizione di un quadro normativo sempre più chiaro e completo.
Tale auspicio si rivolge ai consumatori finali, ai quali dev’essere garantito l’accesso a procedure più rapide e snelle ed ai gestori del servizio idrico, affinchè sia loro assicurato un corretto bilanciamento del rapporto costi–ricavi.
Delineare disposizioni puntuali e trasparenti giova inoltre a cascata agli operatori del settore legale che, in caso di contestazioni, potranno invocare l’ombrello protettivo di una legge emanata dall’Autorità all’uopo preposta.
Avv. Giulia Poggio
Associate
MFLaw Milano
Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.
Share