L’esigenza di distinguere gli influencer dai professionisti della moda sotto il profilo impositivo.
L’esigenza di dover tassare ancor prima di aver compreso se ed in che modo un profilo social coincide con lo svolgimento di un’attività professionale rischia di creare forti distorsioni applicative in termini di tassazione. E’ per tale ragione che l’attuale azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di personaggi noti che detengono profili social contenenti una rilevante quantità di contenuti digitali ed un elevato numero di followers, non può prescindere dalla comprensione della effettiva natura e funzione delle “figure” che a vario titolo o meno che convivono nelle piattaforme digitali.
Come noto, la circolare INPS n. 44 del febbraio 2025 ha contribuito a definire il perimetro della figura di “content creator” ed in particolare quella degli influencer, ossia coloro che, sfruttando la propria popolarità sui social media sono in grado di orientare opinioni e gusti dei propri followers. Una vera e propria attività professionale quindi, che si sostanzia nella promozione di beni o servizi – molto spesso in contesti di lusso – a fronte di una specifica remunerazione che può declinarsi in denaro o altre utilità. Oltre a degli influencer vi sono a dire il vero una moltitudine di figure assimilabili quali ad esempio gli youtuber, i blogger, i tiktoker, ciascuno dei quali, dalla creazione di immagini, registrazioni video, audio o contenuti in diretta, ne trae una fonte di reddito. Trattasi di attività che possono essere remunerate in vari modi: direttamente dalle piattaforme social mediante accordi individuali oppure direttamente dall’impresa (molto spesso brand di lusso) in favore della quale è promosso il prodotto o la prestazione di servizi. Tipico è l’esempio dell’influencer che promuove catene di ristoranti od alberghi lussuosi.
Ora, da tali figure professionali (dotate non a caso di uno specifico codice ATECO) e che operano esclusivamente nel mondo “social”, occorre tenere ben distinta la ulteriore complessiva categoria costituita da tutti quei personaggi noti che, al contrario, dalla loro attività social, talvolta anche molto rilevante, non traggono alcun profitto. E’ ad esempio il caso delle fotomodelle professioniste, le quali, nella maggior parte dei casi, hanno profili contraddistinti da un elevato numero di “post” o video, spesso ambientati in contesti fashion, e da centinaia di migliaia di followers. A differenza tuttavia degli influencer e delle citate figure a questi assimilabili, le modelle professioniste non “pubblicano” contenuti social al fine di trarre una remunerazione. I compensi in tal caso derivano infatti da una diversa attività professionale, che si estrinseca come noto nella esecuzione di sfilate di moda e shooting ai fini della commercializzazione o promozione di un determinato prodotto o più in generale di uno specifico brand. Trattasi peraltro di un’attività che viene svolta, soprattutto nel caso delle cd. top model, sulla base di vincoli contrattuali di esclusiva molto stringenti, che precludono la ricezione di remunerazioni al di fuori di questa specifica attività professionale. Le prestazioni delle fotomodelle in favore dei brand di lusso sono infatti “intermediate” contrattualmente dalle Agenzie di moda e nell’ambito di tale schema contrattuale è del tutto preclusa lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività professionale né tantopiù è consentito lo sfruttamento e commercializzazione della propria immagine su piattaforme social a fronte di relativa remunerazione.
Tale ragionamento, invero, può essere esteso agevolmente a qualsiasi personaggio noto, vuoi che sia uno sportivo professionista o un personaggio televisivo e che, a fronte di una rilevante attività/popolarità “social”, si possa vedere contestare dall’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di un’attività assimilabile a quella di influencer” con conseguente presunta percezione di redditi, invero, nella quasi totalità dei casi, mai percepito.
E’ di tutta evidenza dunque che l’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito della complessiva istruttoria in corso, dovrà tener conto di tali dirimenti dinamiche al fine di distinguere coloro che, in via concreta, svolgono la propria attività professionale solo ed esclusivamente per il tramite della diffusione di contenuti digitali a fronte di compensi specifici e coloro che, al contrario, pur avendo un profilo social seguito da centinaia se non milioni di followers, non pubblicano contenuti digitali con intento speculativo, non incassando pertanto alcun tipo di compenso.
Avv. Emanuele Tito
Dipartimento Tax
MFLaw Roma
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