Limiti al diritto di accesso dell’assicurato: differenza tra regime di indennizzo diretto e regime generale. Commento a Cass. Sez, III civile, 12 maggio 2025, n. 12605

Con la sentenza n. 12605 del 12 maggio 2025 la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da una Compagnia assicurativa, si è pronunciata per la prima volta in tema di diritto di accesso agli atti già presenti nel fascicolo della Compagnia, da parte del danneggiato.
La Suprema Corte, ai fini della decisione, ha ritenuto necessario operare una distinzione tra regime di indennizzo diretto e regime generale, riconoscendo solo nel primo caso la sussistenza di ampi obblighi di assistenza da parte dell’assicurazione.
La vicenda che ha investito la Cassazione trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Taranto, che ha condannato la Compagnia assicurativa a consegnare al danneggiato tutta la documentazione relativa all’istruttoria del sinistro stradale occorso. La sentenza è stata confermata in secondo grado dal Tribunale di Taranto, che ha ordinato alla Compagnia assicurativa di eseguire ulteriori attività istruttorie non espletate in precedenza, per giungere alla constatazione, valutazione e liquidazione del sinistro, avendo il giudice di seconde cure ritenuto che nel fascicolo informativo debbano essere ricomprese anche le perizie sui danni materiali, che l’assicurazione deve necessariamente espletare per poter giungere a liquidare il sinistro.
La Compagnia assicurativa, nel richiedere la cassazione della pronuncia del Tribunale di Taranto, ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 CDA e 2 del D.M. n. 191/2008.
La Suprema Corte ha ritenuto imprescindibile il raffronto tra dette norme – che disciplinano il regime generale – e il disposto di cui all’art. 9, D.P.R. 254/2006, che disciplina il regime di indennizzo diretto, osservando come solo quest’ultima norma preveda determinati obblighi a carico della Compagnia assicurativa, obblighi certamente molto ampi con riferimento all’assistenza che la stessa deve prestare in favore del danneggiato al fine di individuare e liquidare l’indennizzo. La Cassazione, nel richiamare autorevole dottrina, ha osservato come la Compagnia assicurativa, nel caso del regime di indennizzo diretto, diventi un vero e proprio “consulente gratuito del danneggiato”, gravato da obblighi di assistenza tecnica e informativa molto pregnanti, non potendo limitarsi a trasmettere i documenti contenuti nel proprio fascicolo, ma anche quelli non in suo possesso, purché dipendano dalla sua attività.
Ebbene, tali obblighi non si riscontrano nella normativa di riferimento del regime ordinario, laddove il diritto di accesso del danneggiato ha ad oggetto solamente gli atti già acquisiti nel fascicolo del sinistro e che la Compagnia ha ritenuto sufficienti al fine di accogliere o denegare l’indennizzo richiesto dal danneggiato.
L’impossibilità di applicare al regime generale la disciplina prevista per il regime di indennizzo diretto trova giustificazione nella ratio stessa della normativa “speciale”, che mira allo snellimento della procedura, a tutto vantaggio del danneggiato.
La Cassazione, pertanto, non ha ritenuto possibile desumere dagli artt. 146 CDA e 2 del D.M. n. 191/2008 un obbligo in capo alla Compagnia assicurativa di svolgere atti di istruzione del sinistro ulteriori rispetto a quelli ritenuti necessari e sufficienti al fine di riconoscere o denegare l’indennizzo richiesto in sede stragiudiziale, giungendo a formulare il seguente principio di diritto: “Il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 d.m. 191/2008 va limitato a tutti gli atti – che la Compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo – e che dunque siano già in possesso dell’assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la Compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi”.
Per la prima volta la Suprema Corte interviene sul tema del diritto di accesso nella circolazione stradale, tracciando confini ben precisi in merito ai doveri delle Compagnie assicurative nei confronti dei contraenti quanto all’accesso agli atti, fermo restando l’obbligo di trasparenza e correttezza imposto in via generale dall’art. 3 D.Lgs. 209/2005 alle imprese assicuratrici.
Avv. Federica Belvedere
Senior Associate | MFLaw Milano
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