OCCUPAZIONE DI IMMOBILI, MISURA CAUTELARE SPECIALE DI REINTEGRA NEL POSSESSO COMMENTO AL DECRETO LEGGE N. 48/2025

1. Premessa
Il Governo ha recentemente approvato il Decreto Legge n. 48 del 2025 (cd. D.L. Sicurezza), un provvedimento urgente che introduce nuove misure per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili.
Entrato in vigore il 12 aprile 2025, questo decreto mira a rafforzare la tutela della proprietà, introducendo strumenti più rapidi ed efficaci per la reintegra nel possesso degli immobili indebitamente occupati.
2. La reintegra in possesso dell’immobile alla luce del D.L. n. 48/2025
altrui introducendo, nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, l’articolo 634-bis nel Codice Penale.
Tale articolo, prevede la reclusione da due a sette anni per:
– chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del legittimo proprietario detentore;
– ovvero chi si appropria con artifizi o raggiri di un immobile altrui o cede ad altri l’immobile occupato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia che la condotta criminosa del nuovo reato può aversi quando il soggetto abbia forzato la serratura o abbattuto la porta per entrare nell’immobile (violenza), abbia intimidito i vicini o i testimoni per evitare che denuncino l’occupazione abusiva (minaccia) oppure presenti documenti falsi per dimostrare un diritto di occupazione inesistente (raggiro).
Non è invece punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Una peculiarità rilevante della norma è la sua applicabilità anche alle pertinenze dell’immobile, garantendo una tutela estesa dell’intera proprietà immobiliare e quindi a garage, cantine, posti auto, ecc..
Il secondo comma dell’art. 634-bis estende la punibilità a chiunque, pur non partecipando direttamente all’occupazione, si intrometta o cooperi nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceva o corrisponda denaro o altra utilità per l’occupazione.
L’aspetto più innovativo del Decreto riguarda l’introduzione dell’art. 321-bis c.p.p., che stabilisce una procedura d’urgenza per la reintegrazione nel possesso dell’immobile.
Tale procedura opera quando:
- a) l’immobile occupato costituisca l’unica abitazione effettiva del denunciante;
- b) sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione.
Tale procedura si articola nelle seguenti fasi:
- Denuncia del proprietario o legittimo detentore;
- Intervento immediato degli ufficiali di polizia giudiziaria;
- In caso di diniego all’accesso, resistenza o rifiuto di rilascio: rilascio coattivo previa autorizzazione del pubblico ministero;
- Reintegrazione immediata del denunciante nel possesso.
Un aspetto di particolare interesse per gli avvocati civilisti è la connessione tra questa nuova misura penale e le azioni civili di tutela della proprietà e del possesso.
Infatti, la norma si potrebbe applicare anche nei casi si locazioni finite ma non rilasciate dal conduttore, purché ricorrano gli elementi della violenza, minaccia, artifizi o raggiri.
Nei casi di locazioni giunte a scadenza in cui l’inquilino si rifiuti di rilasciare l’immobile, questi si trova infatti a occupare l’immobile senza un titolo valido, impedendo al proprietario il legittimo ripristino del possesso.
Sebbene tale estensione non sia esplicitamente prevista dalla norma in parola, l’ampia formulazione del testo lascia intravedere una potenziale applicabilità che potrebbe agevolare significativamente i proprietari in queste circostanze, offrendo uno strumento più rapido rispetto alle lunghe procedure esecutive civili.
Occorre evidenziare che, in ogni caso, l’azione civile di reintegrazione o di rivendica del possesso rimane comunque ammissibile anche dopo l’esecuzione della misura cautelare penale.
Ciò significa che la nuova procedura non preclude le vie ordinarie del diritto civile, ma si affianca ad esse come strumento complementare e più celere.
Relativamente alla procedibilità si rileva che il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi in cui il fatto sia commesso ai danni di soggetti incapaci per età o infermità, dove è prevista la procedibilità d’ufficio.
Da quanto precede, quindi, si evince come le nuove disposizioni offrano strumenti più efficaci per la tutela dei proprietari, poiché vi è certamente la riduzione dei tempi per il recupero del possesso dell’immobile e una tutela rafforzata per i piccoli proprietari che dispongono di un solo immobile.
3. Conclusioni
Il Decreto Sicurezza 2025 rappresenta, quindi, una svolta significativa nella lotta alle occupazioni abusive, introducendo strumenti normativi più incisivi e procedure accelerate che dovrebbero garantire una maggiore tutela ai proprietari immobiliari.
L’efficacia pratica delle nuove disposizioni dipenderà tuttavia dalla loro concreta applicazione da parte delle autorità competenti e dall’interpretazione giurisprudenziale che ne seguirà, particolarmente per quanto riguarda la valutazione dei “fondati motivi” richiesti per l’attivazione della predetta procedura.
Avv. Isabella Daniele
Associate
MFLaw Roma
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