Rapporto tra le misure protettive ex artt. 2 e 18 CCII e le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del D. Lgs.vo n. 159/2011 (Codice Antimafia), nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi (CNC)
1.Premessa
La pronuncia in esame riveste particolare interesse per la peculiarità del tema trattato: ovverossia il rapporto, nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi (CNC), tra le misure protettive di cui agli artt. 2 e 18 CCII e quelle di prevenzione collaborativa disciplinate dall’art. 94-bis del D. Lgs.vo n. 159/2011 (Codice Antimafia, di seguito anche semplicemente “CAM”).
Misure – sia le une, che le altre – che, pur mirando entrambe alla salvaguardia del valore aziendale ed entrambe di durata temporanea – si differenziano profondamente tra loro per natura, presupposti, ambiti di applicazione e obiettivi finali.
Quanto alle misure protettive del patrimonio, l’art. 2, 1° comma, lett. p), CCII le definisce come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
Tali misure possono essere richieste anche nell’ambito della CNC – sia all’avvio con l’istanza di nomina dell’Esperto, che con successiva istanza (art. 18 CCII) – e, in tal caso, producono effetto sin dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel RI, per una durata massima di dodici mesi (art. 8 CCII), ma devono essere confermate dal Tribunale (art. 19 CCII), che dovrà accertarne l’effettiva “funzionalità (…) ad assicurare il buon esito delle trattative” e, quindi, il risanamento dell’impresa.
Quanto, viceversa, alle misure di prevenzione collaborativa disciplinate dall’art. 94-bis del D. Lgs.vo n. 159/2011 – articolo introdotto a distanza di circa dieci anni dall’entrata in vigore del CAM, con D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021 – sono provvedimenti di natura amministrativa disposti dal Prefetto nei confronti dell’impresa, in presenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa” “riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale” (art. 94-bis CAM).
Tali misure, definite anche “strumenti di bonifica aziendale”, mirano a ripristinare la legalità nell’azienda, debellando il rischio di contaminazione mafiosa, e consistono in prescrizioni prefettizie – analiticamente indicate nel citato art. 94-bis CAM – volte a consentire un monitoraggio da parte dello Stato e riguardanti gli assetti organizzativi dell’impresa (adozione e/o aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/200), controlli interni (quali l’obbligo di comunicare preventivamente al Gruppo Interforze provinciale tutti gli atti, i contratti e/o i pagamenti che superano una certa soglia, nonché l’utilizzo di un conto bancario o postale dedicato per la gestione dei flussi finanziari dell’impresa) e/o presidi di legalità.
Al termine di tale monitoraggio terapeutico, laddove il Prefetto accerti “il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” (art. 94-bis, 4° comma, CAM); viceversa, laddove l’accertamento dia esito negativo, ovvero l’impresa non abbia rispettato le prescrizioni imposte, il Prefetto rilascia un’informazione interdittiva antimafia che, ex art. 67 CAM, comporta a carico dell’impresa: (i) la revoca di ogni rapporto in essere con P.A. (ivi comprese concessioni, abilitazioni e/o licenze di ogni tipo) e il divieto assoluto a instaurarne di nuovi; (ii) la preclusione a beneficiare di finanziamenti, erogazioni e/o emolumenti pubblici di ogni tipo, anche di natura risarcitoria.
Così succintamente ripercorsi i tratti essenziali delle due misure, possono così sintetizzarsi i principali elementi che le differenziano:
Ne consegue, pertanto, che:
- le misure di prevenzione collaborativa ex CAM, prescindendo dallo stato di crisi, possono attingere anche un’impresa perfettamente sana e florida;
- l’interdittiva antimafia, in particolare, comportando l’immediata interruzione di qualsiasi rapporto e/o finanziamento pubblico, può comportare il “collasso” e la repentina fuoriuscita dell’impresa dal mercato, laddove il suo fatturato dipenda in tutto o in parte dai rapporti con la P.A.;
- l’interdittiva antimafia che dovesse intervenire in pendenza di un percorso di CNC, quindi, potrebbe anche non pregiudicare l’esecuzione del piano di risanamento dell’impresa.
Non sussiste, dunque, nemmeno a livello normativo, alcuna incompatibilità assoluta tra misure protettive ex CCII e misure di prevenzione collaborativa ex CAM, il cui rapporto – pertanto – può definirsi di “possibile convivenza”, nei limiti in cui le misure prefettizie di cui al CAM non incidano negativamente sul possibile risanamento, ovvero addirittura sulla continuità aziendale.
2. Il caso
La vicenda vede come protagonista un’azienda vinicola di Petrosino (TP) – costituita negli anni ’60 e molto conosciuta a livello locale – che, nemmeno due anni prima di avviare il percorso di CNC, aveva assunto un dipendente stagionale, rivelatosi poi essere parente di due noti esponenti del mandamento mafioso di Mazara del Vallo.
In data 26 marzo 2025, quindi, il Prefetto di Marsala disponeva a carico dell’azienda le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis CAM per la durata di un anno, poi prorogate il 15 aprile 2026 per quattro mesi (quindi sino al 15 luglio 2026).
Nelle more, e precisamente in data 30 aprile 2026, l’azienda avviava la CNC, chiedendo la conferma delle misure protettive, sottacendo tuttavia – sia nel ricorso che nel piano – la pendenza a suo carico delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis CAM.
L’Esperto nominato nell’ambito della CNC – venuto comunque a conoscenza della pendenza del “monitoraggio prefettizio” ex art. 94-bis CAM – ne dava atto all’udienza del 02 luglio 2026 fissata per la decisione in ordine alle misure protettive; il Giudice, pertanto, rinviava il procedimento all’udienza dell’11 agosto 2026, invitando la ricorrente a rendere chiarimenti in merito.
Con memoria integrativa in data 14 luglio 2026, quindi, la ricorrente rendeva i chiarimenti richiesti, confermando la pendenza delle misure di prevenzione collaborativa (la cui efficacia sarebbe spirata il 15 luglio 2026), ma rassicurando al tempo stesso il ceto creditorio sul pressoché certo esito positivo delle stesse.
In data 15 luglio 2026, tuttavia, il Prefetto – smentendo le rassicurazioni della ricorrente – rilasciava un’informativa antimafia di carattere interdittivo, dandone comunicazione alla Cancelleria del tribunale di Marsala.
All’udienza dell’11 agosto 2026 il Tribunale, preso atto delle suindicate circostanze, tratteneva in riserva la decisione.
3. La decisione del Tribunale di Marsala e l’importanza dell’obbligo informativo nell’ambito della CNC
Con ordinanza del 20 agosto 2026, il Tribunale di Marsala, a scioglimento della riserva assunta l’11 agosto 2026, rigettava la domanda di conferma delle misure protettive, dichiarandone cessati gli effetti.
L’elemento caratterizzante della pronuncia di rigetto si sostanzia, essenzialmente, nel deficit informativo riscontrato dal Tribunale, tale da impedire una compiuta valutazione prognostica sul possibile risanamento dell’impresa e, quindi, sulla concreta funzionalità delle misure protettive richieste.
Il Tribunale, infatti, nel confermare l’insussistenza di un’incompatibilità assoluta tra misure protettive ex CCII e misure di prevenzione collaborativa ex CAM, stigmatizza l’assenza di corredo informativo che avrebbe dovuto fornire la ricorrente (e l’Esperto) in ordine all’incidenza o meno dell’interdittiva antimafia sulla concreta perseguibilità del risanamento, tenuto conto anche del mancato avvio delle trattative con i creditori.
Nella parte motiva, in particolare, si legge: “(…) il Tribunale non dispone di elementi sufficientemente specifici per valutare se la sopravvenuta interdittiva sia compatibile con il mantenimento dell’assetto negoziale posto a base del piano, con la permanenza dei rapporti economici sui quali esso si fonda e con la concreta realizzabilità delle operazioni prospettate dalla ricorrente.
Né dagli atti emerge una valutazione tecnica dell’esperto che analizzi in modo sufficientemente approfondito e specifico l’incidenza della sopravvenuta interdittiva sulle operazioni poste a fondamento del piano e sulla concreta perseguibilità del percorso di risanamento prospettato. (…).
Pertanto, allo stato degli atti, il Tribunale non dispone di un quadro informativo sufficientemente completo e affidabile per formulare il giudizio di ragionevole perseguibilità del risanamento richiesto dagli artt. 12 e 19 CCII.
Ciò non significa che il risanamento della cooperativa debba ritenersi impossibile, né che la sopravvenuta informativa antimafia interdittiva costituisca, di per sé, una causa automatica ostativa alla prosecuzione della composizione negoziata. Tuttavia, il mancato avvio delle trattative con il principale ceto creditorio, l’omessa originaria rappresentazione del procedimento ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, la successiva adozione dell’interdittiva antimafia e l’assenza di un’analisi sufficientemente specifica del suo impatto sulle operazioni poste a fondamento del piano impediscono di ritenere dimostrati, sia pure secondo il criterio di cognizione sommaria proprio del presente procedimento, i presupposti richiesti dagli artt. 12 e 19 CCII”.
La decisione, quindi, si fonda sulla valutazione congiunta di una pluralità di circostanze convergenti che hanno impedito al Tribunale di ritenere dimostrate tanto la ragionevole perseguibilità del risanamento, quanto la concreta funzionalità delle misure protettive richieste rispetto allo svolgimento delle trattative.
4. Considerazioni finali
L’ordinanza del Tribunale di Marsala riveste particolare interesse, per aver:
- affrontato un tema affatto comune nell’ambito della CNC, quale è la possibile “interferenza” delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis CAM nel percorso di risanamento di un’impresa;
- confermato l’importanza dell’obbligo informativo a carico dell’impresa che accede alla CNC (artt. 4, 16, 17 e 21 CCII), sia nei confronti del ceto creditorio, anche quale espressione di lealtà e trasparenza, ma altresì in funzione del giudizio prognostico sulla perseguibilità del risanamento che dovrà compiere il Tribunale chiamato a pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive.
Avv. Flaminia Mazzoni
Senior Associate
Special Situations Unit
MFLaw Roma
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