SULL’ACCERTAMENTO DELLA NATURA AFFIDATA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO QUALE PRIUS LOGICO RISPETTO ALLA DISPUTA GIURISPRUDENZIALE CIRCA LA NECESSITA’ DI VERIFICARE LA PRESCIZIONE SUL SALDO BANCA OPPURE SUL SALDO RETTIFICATO.
1. Premessa
Il tema della verifica della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario pone una serie di questioni giuridiche sulle quali si sono registrati significativi mutamenti giurisprudenziali e che sono destinate a incidere in modo rilevante sull’esito concreto dei contenziosi.
Una questione di grande rilevanza pratica attiene alla necessità di verificare la natura solutoria delle rimesse sulle movimentazioni risultanti dagli estratti conto (c.d. saldo banca) oppure su quelle rielaborate a seguito dell’espunzione delle annotazioni a debito illegittime (c.d. saldo rettificato): è d’immediata intuizione che la rideterminazione delle esposizioni a debito del cliente riduce la possibilità di superamento del limite del fido e, dunque, l’efficacia dell’eccezione di prescrizione.
La Cassazione ha di recente optato per la necessità della verifica delle rimesse solutorie sul c.d. saldo rettificato, ma, da un lato, la giurisprudenza di merito non sempre si mostra allineata, dall’altro sono sorti nella prassi alcuni equivoci che questo commento, traendo spunto dall’ordinanza della Cassazione n. 28084 del 22.10.2025 la Corte di Cassazione, mira a dissipare.
2. Lo svolgimento del processo
Nel caso in esame, una società correntista aveva introdotto un giudizio di merito contro la Banca, chiedendo l’acquisizione della perizia contabile svolta in sede di ATP, lamentando, nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, la sussistenza di presunte illegittimità nella contabilizzazione d’interessi debitori anatocistici, usurari e ultralegali, nonché nell’applicazione di commissioni e altre condizioni non pattuite.
La Banca si era costituita, eccependo, a fronte della deduzione avversaria della natura affidata del conto, la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali.
Il giudizio di primo grado si concludeva senza la verifica dell’eccepita prescrizione, avendo il Giudice di Prime Cure rigettato l’eccezione proposta dalla Banca sull’erroneo presupposto per il quale la Banca aveva “omesso la prova della mancanza di un affidamento”.
La sentenza di prime cure veniva quindi impugnata sul punto specifico, con espresso richiamo al contrario orientamento di legittimità, secondo il quale è a carico del correntista l’onere della prova dell’affidamento, ossia del fatto modificativo consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa differire l’inizio della prescrizione alla chiusura del conto.
La sentenza di appello accoglieva il gravame della Banca sul punto, espressamente richiamando il precedente della S.C. per il quale “In materia di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate” (Cass. Civ. n. 31927/2019) e rilevando al contempo che nel corso del processo non era emersa la prova dell’esistenza di un affidamento su conto corrente “…non potendosi all’indicato fine valorizzare in alcun modo i contratti regolanti i conti tecnici collegati, di anticipazione e sconto, aventi, comunque, finalità affatto diverse dalla concessione di una vera e propria linea di credito” (Cfr. Corte d’Appello di Salerno, sentenza n. 1810/2021).
La società correntista ha proposto ricorso in Cassazione sul punto, lamentando la violazione di legge nell’applicazione dei principi sulla prescrizione e sulla corretta distribuzione tra le parti dell’onere della prova, avendo la Corte d’Appello mancato di rilevare che la prova dell’esistenza dell’affidamento potesse essere desunta dalla “lettura degli estratti conto” depositati in atti dal correntista ed evidenzianti la natura affidata del rapporto, non risultando necessario un contratto di affidamento in forma scritta.
È stata altresì censurata la pretesa nullità della CTU, non avendo l’ausiliare fatto ricorso, nella verifica delle rimesse solutorie, al criterio del c.d. “saldo rettificato”.
La Banca ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dei motivi di gravame proposti e chiedendo in ogni caso il rigetto delle istanze formulate dalla correntista.
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha confermato l’inammissibilità del ricorso avversario (non da ultimo in quanto avente ad oggetto il riesame nel merito dei fatti di causa e non la violazione di legge), evidenziando in ogni caso, quanto al primo motivo, che da nessun elemento risultava che il secondo giudice avesse escluso la rilevanza del c.d. fido di fatto e, quanto al secondo motivo, che la negazione dell’affidamento privava di rilevanza il motivo relativo al c.d. saldo rettificato.
3. Il principio di diritto
L’ordinanza in commento svolge una precisazione che, per quanto lapalissiana, risulta spesso trascurata nell’ambito del contenzioso bancario: “…la distinzione tra «saldo banca» e «saldo ricalcolato» assume rilievo in presenza di un conto affidato, al fine di differenziare correttamente le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie (si veda, sul punto, Cass. 19 maggio 2021, n. 9141, secondo cui, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, «al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio»)” (Cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 28084 del 22/10/2025).
In applicazione del principio espresso dalla Corte deve, pertanto, rimarcarsi che, dal punto di vista logico ancor prima che giuridico, prima deve essere accertato un accordo per la conservazione di una determinata linea di credito sul conto corrente (scritto o per fatti concludenti non è oggetto del presente commento) e, solo una volta verificata la sussistenza di tale accordo, si pone la questione se rettificare le competenze ritenute indebite prima verificare se il limite accertato sia stato superato.
Non ha dunque alcun senso, una volta negata la natura affidata del conto, rettificare le competenze indebite per eventualmente ridurre l’importo delle rimesse solutorie, dovendosi in tal caso ritenere solutorie tutte le rimesse intervenute e, se capienti rispetto alle competenze addebitate, escludere ogni ricalcolo nel periodo oggetto dell’eccezione.
4. La resilienza del criterio del saldo Banca.
Pur a fronte del contrario orientamento della Cassazione, che allo stato non mostra falle, la giurisprudenza di merito mostra di resistere alla sostituzione del criterio del saldo banca con quello del saldo rettificato.
Di recente il Tribunale di Roma n. 12521/25, richiamando un orientamento dell’intera Sezione, ha affermato
La riscrittura a posteriori del conto corrente non considera che un addebito pagato con rimessa solutoria, anche se illegittimo, perde ragione di essere rideterminato se il suo pagamento non è più ripetibile e ciò anche ai fini della verifica del superamento del limite del fido per cui il rispetto della norma di cui all’art. 1422 c.c. pare richiedere una rivisitazione dell’orientamento della Suprema Corte sul c.d. saldo rettificato.
5. Conclusioni
In generale, la rettifica del saldo pare elusiva dell’istituto della prescrizione, mirando a far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta.
È in ogni caso indubitabile che tale criterio risulti inapplicabile laddove non sia precedentemente accertato un affidamento sul conto corrente, di cui sia stato ben definito anche il limite, senza il quale nessuna verifica di eventuali rimesse ripristinatorie appare anche solo astrattamente possibile.
Avv. Antonio Pepe
Senior Associate
Dipartimento Banking & Finance Litigation
MFLaw Roma
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