Credit recovery and executive procedures
Art. 119, comma 4, T.u.l.b. – sui limiti della richiesta alla banca della documentazione contrattuale e contabile
Commento all’interpretazione della norma nella più recente e varia giurisprudenza di merito
- Premessa.
Nell’ambito dei doveri incombenti in capo alla Banca ai sensi delle norme sulla trasparenza del rapporto bancario, si affacciano con frequenza contrasti nella giurisprudenza di Tribunali e Corti di Appello in ordine all’effettivo contenuto della tutela concessa dall’Ordinamento.
Il presente scritto interviene sull’argomento al fine di segnalare le più recenti pronunce di merito con cui alcuni Tribunali hanno preso posizione a tutela del diritto di accesso dell’utente bancario all’informazione e alla documentazione contrattuale e contabile, al contempo ponendo attenzione anche alle legittime aspettative di tutela degli Istituti di credito, non potendosi ritenere il predetto diritto di accesso libero ed incondizionato.
- Introduzione: l’art. 119 T.u.l.b.
Ai sensi dell’art. 119 del T.u.l.b. (D. Lgs. 385/1993), la Banca nel corso e/o alla scadenza del rapporto bancario intrattenuto con il Cliente è onerata di rendicontare periodicamente lo stato del rapporto (con cadenza almeno annuale).
In caso di conto corrente, il Cliente può scegliere la periodicità gradita del rendiconto (annuale, semestrale, trimestrale o anche mensile). Gli estratti conto e le rendicontazioni contabili non contestati oltre gg. 60 si intendono approvati.
il Cliente o chi per lui (ad esempio il cessionario, il garante escusso, il creditore in surroga) ha diritto a chiedere alla Banca la documentazione inerente a singole operazioni contabili poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca deve consegnare la documentazione richiesta entro il termine di gg. 90 senza addebiti diversi dai costi di produzione.
La norma è chiaramente coordinata con l’art. 2220 c.c., secondo cui le scritture e i documenti contabili in genere, delle imprese, devono essere conservate per “dieci anni dalla data dell’ultima registrazione”.
L’art. 119 T.u.l.b. ha quindi natura e portata sostanziale e va concettualmente distinto dall’art. 210 c.p.c. (che prevede i presupposti per la concessione di un possibile ordine di esibizione da parte del Giudice), norma prettamente processuale.
- Le prime interpretazioni della norma.
Ad oggi, la giurisprudenza ha spesso interpretato l’art. 119, comma 4 del Testo Unico in senso pregiudizievole per la Banca, gravandola di volta in volta di effetti e conseguenze estranee all’ambito di applicazione della norma.
In particolare, alcune pronunce hanno ritenuto, oltrepassando il dato letterale e testuale della disposizione, di estendere liberamente l’onere della produzione e consegna della documentazione contabile (gli estratti conto) anche a quella contrattuale1 (tipicamente, un contratto di corrispondenza in c/c o un contratto di fido o di apertura di credito o altro).
Sulla scorta di tale interpretazione, si è ritenuto che l’onere della Banca di consegna della documentazione contrattuale a richiesta del Cliente, possa pacificamente eccedere il termine del decennio, previsto invece dall’art. 119 T.u.l.b. per la sola documentazione contabile2.
La principale conseguenza delle predette forzature nell’interpretazione della norma, è stata quello di invertire, in sede processuale, l’onere della prova sempre a carico della Banca, anche quando la stessa risulti mera convenuta nel giudizio altrui, teorizzando il distorto (e per fortuna non da tutti accolto, benché comunque diffuso) principio della “vicinanza alla prova” in capo alla Banca3.
A livello di massima aberrazione, si sono verificati casi di ordine di esibizione da parte del Giudice (o anche di autonoma acquisizione d’ufficio da parte del CTU) in sede di operazioni peritali e anche in assenza di anteriori istanze avversarie di consegna di documenti4.
- Le nuove interpretazioni della norma.
A fronte di tali prime, diffuse tendenze interpretative delle disposizioni previste dall’art. 119 T.u.l.b. (le quali sono invece volte a garantire un equilibrio tra le posizioni delle parti), i più recenti provvedimenti della giurisprudenza territoriale oggi in esame, introducono un maggiore, sostanziale riequilibrio nell’applicazione dei diritti sostanziali e dei principi processuali tra Banca e Cliente e meritano al momento un’attenta considerazione, in vista della loro presumibile influenza nelle controversie di settore pendenti e a venire.
Il Tribunale civile di Massa (G.U. Dott. Maurizio Ermellini), con sentenza n. 571/2020, in particolare, sottolinea la natura sostanziale e non processuale dell’istituto di cui all’art. 119 T.u.l.b., da cui ritiene debba derivare una lettura restrittiva dell’oggetto della norma, da riferirsi alla sola documentazione contabile di cui alle singole operazioni bancarie e non anche alla documentazione contrattuale. Quest’ultima deve invece ritenersi, più correttamente, regolata dalla disposizione di cui all’art. 117 T.u.l.b., il quale prevede che all’atto della conclusione e firma del contratto, una copia è sempre consegnata al Cliente, con conseguente presunzione dell’avvenuta consegna ed onere per il Cliente di giustificare lo smarrimento del contratto (N.B.: interpretazione già accolta in sede di legittimità da Cass. 6511/2016).
Il Tribunale civile di Potenza (G.U. D.ssa Alessia D’Alessandro), con sentenza n. 979/2020, ha accolto l’opposizione della Banca, revocando il decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una società correntista per ottenere la consegna della documentazione contrattuale. Nell’occasione, la Banca ha depositato in giudizio la denuncia dello smarrimento dei contratti, a fronte della quale il Giudice ha ritenuto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per l’Istituto, con il conseguente venir meno dell’obbligo di consegna della documentazione e la revoca del decreto opposto.
Il Tribunale civile di Chieti (G.U. Dott. Francesco Grassi), con sentenza n. 179/2020, ha espresso una lettura interpretativa dell’art. 119 TUIB che ad oggi può ritenersi in assoluto forse la più corretta e completa: afferma il Tribunale che il limite decennale di conservazione della documentazione bancaria (Art. 119, co. 4, T.u.l.b.) risponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.) e ciò comporta l’impossibilità di ritenere, per i contratti bancari, un obbligo di conservazione a tempo indefinito. In particolare, precisa la sentenza, non può affermarsi, sulla base della predetta norma (Art. 119), un obbligo di conservazione e di consegna della documentazione svincolato dal limite del termine decennale della sua vigenza. Con l’espresso rilievo che la tutela del Cliente è già ampiamente garantita sia dalla consegna del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di chiederne copia nei dieci anni successivi e con la conseguenza, quindi, che non sia possibile accogliere delle interpretazioni della norma al di fuori di questi limiti.
Con ordinanza del 12 gennaio 2021 il Tribunale di Parma (G.U. D.ssa Antonella Ioffredi) ha respinto in sede cautelare il ricorso d’urgenza proposto da un correntista per la consegna di documentazione contrattuale ultradecennale, statuendo il principio per il quale non può ravvisarsi né l’urgenza né il periculum nella richiesta di documentazione contrattuale verso la quale il ricorrente è rimasto in condizione di inerzia per oltre decennio, a nulla valendo l’incombenza (come nel caso di specie) di termini processuali ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per il deposito della documentazione richiesta, nel parallelo giudizio ordinario di accertamento negativo del credito e dovendo nel caso valutarsi esclusivamente la disponibilità, in capo all’attore, dei presupposti per la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c..
- Conclusioni.
Come si vede, si tratta di principi liquidi e di obiettivo equilibrio, che consentono una rilettura applicativa dell’art. 119, comma 4 T.u.l.b. e delle norme ad esso correlate (l’art. 2220 c.c. e l’art. 210 c.p.c.) più consona all’ordinamento e con intrinseco richiamo ad una maggior diligenza della parte interessata alla cura dei propri adempimenti sostanziali e processuali, ad evidente tutela e dei rispettivi diritti (e richiamo dei rispettivi doveri) delle parti, a tutto vantaggio del processo, della funzione giurisdizionale e della certezza del diritto.
Avv. Antonio Pepe Senior Associate
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato
Sede di Roma
[1] Cfr. Corte d’Appello Milano, sentenza n. 1796/2012.
[2] Così, Tribunale di Lucca, sentenza 23 aprile 2019 n. 665
[3] Da ultimo, cfr. Tribunale di Firenze, sentenza del 25 settembre 2020.
[4] Così, Tribunale di Salerno, 4 ottobre 2011.
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