L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, già dichiarato fallito nella vigenza della “vecchia” Legge fallimentare: i limiti applicativi dell’art. 283 CCII, a seguito del c.d. Correttivo ter (D. Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024). Commento a Corte di Cassazione, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025
1. Premessa
La pronuncia in esame ha chiarito se il soggetto già dichiarato fallito quale titolare di impresa individuale – e che, per qualsiasi ragione, non abbia usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 LF – possa o meno, in un secondo momento, accedere all’istituto della “esdebitazione del sovraindebitato incapiente” ex art. 283 CCII (come modificato dal D. Lgs. n. 136 del 2024), sulla scia dell’analogo istituto dell’esdebitazione del “debitore incapiente” di cui all’art. 14-quaterdecies della Legge n. 3/2012, introdotto con il D.L. n. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020).
La Suprema Corte dà al quesito risposta negativa.
2. Il caso
La vicenda trae origine dalla domanda ex artt. 1, comma 1 e 278, comma 3 CCII presentata da soggetto qualificatosi “debitore incapiente”, già a suo tempo dichiarato fallito quale imprenditore individuale.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Mantova, per difetto del requisito di meritevolezza.
La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal debitore con reclamo ex art. 283 CCII, anch’esso rigettato dalla Corte di Appello di Brescia, che confermava il difetto del requisito di meritevolezza, evidenziando come non si potesse “prescindere dalla valutazione delle condotte poste in essere in prossimità del fallimento” – “nell’ambito del quale i crediti ammessi al passivo erano stati di € 7.787.832,83, di cui € 6.324.287,97 insoddisfatti alla chiusura della procedura concorsuale” – condotte quali “la lacunosa tenuta della contabilità segnalata nella relazione ex art. 33 l.fall. (che «ha precluso agli organi della procedura una completa ricostruzione della massa attiva a detrimento dei creditori») e una serie di condotte distrattive, oggetto di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del 2012 (…)”: elementi, questi, non contraddetti dalla relazione del gestore della crisi, che denunciavano una “condotta gravemente colpevole” del debitore, inidonea ad accedere al beneficio dell’esdebitazione ex art. 283 CCII.
Avverso la decisione della Corte di Appello, il debitore proponeva ricorso straordinario innanzi alla Corte di Cassazione, per violazione o falsa applicazione dell’art. 283 CCII, definitosi con l’ordinanza in commento che – pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso, difettando il provvedimento impugnato del requisito della decisorietà – ha ravvisato la sussistenza dei “presupposti per l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c., stante la particolare importanza che riveste la questione posta con il ricorso” (pag. 5 ordinanza).
3. Il principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363, 3° comma, cpc enunciato con l’ordinanza in esame
La Corte, richiamando un proprio precedente (Cass. civ. n. 14835/2025), ha innanzitutto ribadito come, in tema di esdebitazione, l’istanza proposta dopo l’entrata in vigore del CCII (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resti disciplinata dalla Legge Fallimentare, poiché l’art. 390 CCII (“Disciplina transitoria”) non menziona le procedure di esdebitazione e, dunque, non detta alcuna disciplina transitoria per le domande di esdebitazione proposte dopo il 15 luglio 2022 da soggetti dichiarati falliti in base alla disciplina dettata dalla Legge Fallimentare; il che “non significa” – precisa ancora la Corte – “che possa applicarsi la regola generale di cui all’art. 389 CCII, per cui le domande in questione, in quanto depositate dopo l’entrata in vigore del CCII, sarebbero assoggettate alla nuova disciplina sull’esdebitazione codicistica” (pag. 5 ordinanza).
I debitori, dunque, assoggettati alla disciplina di fallimento di cui alla Legge Fallimentare, ovvero a quella di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. Legge n. n. 3/2012, possono accedere al beneficio dell’esdebitazione solo in virtù della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui alle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. LF e dagli artt. 14 terdecies ss. Legge n. 3/2012, anche laddove la relativa domanda venga presentata dopo l’entrata in vigore del CCII.
E ciò, in virtù di due ordini di ragioni, di natura sistematica e letterale:
- innanzitutto, in quanto l’esdebitazione regolata sia dalla Legge Fallimentare che dalla Legge n. 3/2012 non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al Fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene proprio alla fase conclusiva della rispettiva procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito o del sovraindebitato. Difatti, precisa la Corte, “gli artt. 142 e segg. l. fall., così come l’art. 14-terdecies cit., formano un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina, rispettivamente, del fallimento e della liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, delle quali, pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva espressamente prevista nei loro riguardi dall’art. 390, comma 2, CCII” (pag. 6 ordinanza);
- quanto al secondo ordine di ragioni, poiché sia l’art. 142 LF (al 2° comma), sia l’art. 14-terdecies Legge n. n. 3/2012, riservano chiaramente il beneficio dell’esdebitazione, rispettivamente, al “fallito” e al “debitore in stato di sovraindebitamento”; allo stesso modo in cui gli artt. 278 e ss. CCII riservano il beneficio dell’esdebitazione ivi regolato esclusivamente al “debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”, delle quali, pertanto, presuppongono l’apertura e lo svolgimento secondo le norme (sostanziali e procedurali) ad esse proprie.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento”.
Tale principio di diritto:
- presuppone, evidentemente, l’unicità dell’esposizione debitoria: ovverossia che l’esposizione debitoria che ha determinato l’apertura del Fallimento o della Liquidazione del patrimonio sia la medesima posta a fondamento della richiesta di accesso al beneficio dell’esdebitazione;
- mira a garantire la massa dei creditori, posto che consentire al debitore di avvalersi di un diverso meccanismo di esdebitazione in un momento successivo significherebbe stravolgere e superare “gli stringenti vincoli posti dall’art. 142 l.fall. a garanzia dei creditori rimasti insoddisfatti” in virtù di scelte meramente opportunistiche del debitore, compromettendo così le garanzie su cui i creditori avevano diritto di fare affidamento.
La Corte chiarisce, infine, che, laddove – viceversa – il beneficio dell’esdebitazione venga richiesto “a fronte di un’esposizione debitoria maturata successivamente al fallimento”, la questione condurrebbe a “conclusioni potenzialmente diverse”.
4. Considerazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione riveste particolare importanza, poiché offre un chiaro criterio interpretativo per la comprensione della disciplina applicabile in fattispecie sorte sotto la vigenza della pregressa disciplina (Legge Fallimentare o Legge n. 3/2012), in cui la richiesta di accesso al beneficio dell’esdebitazione venga presentata successivamente all’entrata in vigore del CCII, sottolineando a tal fine l’importante ruolo svolto dall’origine dell’esposizione debitoria del soggetto richiedente.
Dott.ssa Verolinda Berisha
Trainee
Special Situations Department | MFLaw Roma
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