Case Law Updates
Sulla proposta di riforma del processo civile
Commento alla possibile riforma della giustizia, verso un processo “diversamente” civile
1. Premessa
Borsello alla mano, l’Europa ci ha chiesto di varare con urgenza una vera riforma del processo civile che accorci le tempistiche attuali di gestione delle liti, a tutti i livelli. L’obiettivo dichiarato, ambizioso, è di ridurre la durata dei processi di “almeno il 40%”. Al di là dell’innegabile sforzo di buona volontà del Governo e del Ministero della Giustizia, purtroppo l’iter formativo della proposta non ha consentito l’effettiva consultazione delle parti sociali. Premessa invece auspicabile, nel disegno di una riforma volta a risolvere i problemi della giustizia ponendo un orecchio alle voci di categoria provenienti dalla trincea quotidiana della giustizia ordinaria civile. I primi commenti di settore si dichiarano non soddisfatti nelle aspettative e nelle prospettive della riforma proposta.
2. I nodi principali della proposta: gli ADR.
L’approntamento di una maggiore efficienza del processo civile parte in primis dalla revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Certamente condivisibile la decisione di sostenere le procedure attuali, attraverso la scelta strutturale della loro gestione con modalità telematiche.
2.1 – La mediazione civile.
Tra le varie forme di ADR, la proposta di riforma è volta al potenziamento preferenziale della procedura di mediazione civile e commerciale.
Sul piano sostanziale, viene esteso l’ambito della mediazione obbligatoria (ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, ai contratti d’opera, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).
Sul rito, si prevede che la consulenza tecnica eventualmente svolta in sede di mediazione, sull’accordo delle parti potrà prodursi in giudizio e sottoposta al giudice quale esito pre-istruttorio del processo.
Dal lato fiscale è previsto l’incremento degli incentivi ex artt. 17 e 20, D.lgs. 28/2010, con novità di rilievo quali l’esenzione dall’imposta di registro, maggiori agevolazioni sulle spese di avvio della mediazione e sulle indennità spettanti ai mediatori, oltre al riconoscimento di un credito d’imposta sugli onorari di avvocato e sulle spese vive sostenute.
2.2 – La negoziazione assistita.
La negoziazione assistita viene estesa alle controversie di lavoro, su base volontaria e senza vincoli di procedibilità.
In materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni, l’accordo di negoziazione assistita costituirà titolo idoneo alla trascrizione dei trasferimenti immobiliari ex art. 2657 c.c..
2.3. La procedura di arbitrato.
Una delle principali novità riguarda la possibilità per l’arbitro, con l’eccezione di eventuali riserve di legge nelle varie materie interessate, di adottare misure cautelari su concorde disponibilità delle parti, da manifestarsi nella Convenzione di arbitrato o in un successivo atto scritto.
3. Sul processo civile.
3.1 – Il giudizio di primo grado.
Sulla spinta dell’urgenza con cui si chiede di efficientare il sistema giustizia, il legislatore si appresta a potenziare la fase introduttiva del rito civile, con la previsione dell’indicazione specifica dei mezzi di prova sin dall’atto di citazione introduttivo del processo e con l’allegazione dei documenti offerti in comunicazione.
Correlativamente, il convenuto è chiamato fin dalla comparsa di costituzione e risposta a prendere posizione non solo, come ora, sulla domanda, ma anche sulle istanze istruttorie formulate dall’attore e sulla documentazione da questi prodotta.
Sulla base di una valutazione assolutamente discutibile e su cui ci aspettiamo non solo contrasti di opinioni ma possibili battaglie parlamentari e/o eventuali interventi costituzionali ex post, tra le proposte di riforma del rito civile si ipotizza l’estensione del principio di non contestazione anche nei confronti del convenuto contumace (con l’unica limitazione che il giudizio debba vertere in materia di diritti disponibili).
Se confermato, si tratterebbe di un principio estremo e, a nostro avviso, non sostenibile, per l’evidente squilibrio che il giudizio contumaciale potrebbe introdurre nella tutela delle parti: è infatti prevedibile sin d’ora che l’attore, una volta consapevole della condizione di contumacia dell’avversario e non più arginato dal vincolo dell’onere della prova, potrebbe sentirsi libero di attestare circostanze di fatto e formulare domande di tutela anche oltre il limite del suo effettivo diritto e senza la garanzia che il Giudice abbia la possibilità di riconoscere eventuali eccedenze difensive della parte costituita.
Va poi valutato che, pretendere dalla parte convenuta o chiamata in giudizio la forzata costituzione processuale significa imporre alla parte una prestazione, che costituisce invece la più ampia facoltà del sistema giustizia: il diritto costituzionale di difesa. In quanto libertà fondamentale dell’ordinamento costituzionale, al convenuto dovrebbe garantirsi, a sua discrezione ed a risparmio di spese e costi, anche il diritto di restare alla finestra del processo, in attesa di una valutazione del giudice, che prescinda dal suo effettivo ingresso nella lite.
La violazione di questo principio introdurrebbe una grave disparità tra le parti processuali.
3.2 – Il grado di appello.
La proposta di riforma prevede, per il giudizio d’appello, il potenziamento del filtro di ammissibilità e la semplificazione del rito istruttorio, da affidarsi alla gestione monocratica della fase istruttoria delegata ad un singolo consigliere affinché provveda alla trattazione della causa e all’assunzione delle prove ammesse.
3.3 – La cassazione.
Per la cassazione, si prosegue nel potenziamento dei principi di sinteticità e autosufficienza dei ricorsi, uniformando i vari riti oggi esistenti, con preferenza per la definizione in camera di consiglio.
Una novità di rilevo è la possibilità per il giudice del merito di sottoporre alla Corte di legittimità la soluzione di una questione di diritto controversa e di particolare importanza, che sollevi gravi difficoltà interpretative.
4. Il processo esecutivo.
Già in sede di decretazione emergenziale pandemica si è posta in luce la vitale necessità di snellire il processo esecutivo, con l’obiettivo della massima deflazione del fenomeno socio-economicamente deteriorativo del cash in court.
Con una marcia ben più convincente rispetto al piano del contezioso, e con visione di più ampio respiro, è previsto il superamento delle formalità legate all’apposizione della formula esecutiva e alla recente esperienza dell’auto-estrazione telematica degli atti in forma esecutiva da parte dei singoli avvocati, prevedendo che per i titoli esecutivi giudiziali potrà essere sufficiente per il difensore attestare la conformità della copia esecutiva estratta all’originale informatico. Una vera semplificazione, da accogliersi sicuramente con favore.
Nelle procedure di espropriazione immobiliare è prevista la riduzione dei termini per il deposito della documentazione ipocatastale.
La disposizione ci appare meramente afflittiva per gli avvocati e per le parti creditrici. Come ormai ampiamente verificato con la riduzione dei termini di impugnazione e del periodo feriale nel rito ordinario, si è già dimostrato che accorgimenti simili non arrecano alcun effettivo beneficio sulla bilancia dei numeri statistici della giustizia, che resteranno – almeno per le parti che non la ricevono – comunque lunghi.
È prevista l’estensione delle operazioni di delega alla fase della distribuzione. Trattasi, in sostanza della evoluzione dell’attuale impostazione in cui il professionista delegato redige anche il progetto di distribuzione, con la possibilità che questo venga in concreto approvato dai creditori anticipatamente rispetto all’udienza tecnicamente prevista per l’approvazione, in cui possono direttamente non comparire (art. 597 c.p.c.). Ad oggi il Giudice dell’Esecuzione si trova ad omologare la distribuzione delegata agli ausiliari del processo e al contraddittorio anticipato delle parti.
Altra novità di rilievo, la previsione della possibilità, per il debitore esecutato, di proporre a terzi (e magari tramite agenzia) la vendita dell’immobile pignorato, ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima (c.d. vendita privata). La misura si presta ad un coinvolgimento operoso dell’esecutato, fino ad oggi mero soggetto passivo della procedura ed in tal senso deve recepirsi favorevolmente, integrando senza dubbio una maggior giustizia sostanziale. Sul piano pratico, la misura sembra favorire una più rapida definizione del processo. Luci e ombre.
5. Il processo civile telematico.
La riforma si propone di snellire i requisiti di validità di forma degli atti telematici, fermo restando il canone fondamentale per cui l’atto deve in ogni caso risultare idoneo al raggiungimento dello scopo a cui è prefissato.
È prevista inoltre il potenziamento del rito a distanza, con la previsione della possibilità – già collaudata – che le udienze, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si svolgano in forma di trattazione scritta e/o a mezzo di collegamenti a distanza.
6. Osservazioni finali.
È facile prevedere che la riforma risolverà alcuni problemi di contorno, lasciando immutate le questioni sostanziali che appesantiscono la giustizia civile.
Occorre nuovamente ribadire il concetto, autoevidente, che una vera riforma della giustizia non può che derivare dalla riforma delle risorse destinate dallo Stato alle strutture del sistema, con un riordino di mezzi e costi della PA, la riorganizzazione delle inefficienze giudiziarie e la previsione di una maggiore responsabilità di chi la giustizia la amministra in assenza di meccanismi virtuosi, il coinvolgimento attivo dell’intera avvocatura.
Avv. Antonio Pepe
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato
Sede di Roma
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