Crisi di impresa & Restructuring
Class Action – confermata l’apertura del portale, riforma pronta al collaudo
- Introduzione all’istituto
Nonostante i numerosi rinvii per l’approvazione della legge n. 31/2019, dal 19 maggio u.s. è entrata ufficialmente in vigore la “nuova” class action.
Rispetto alla precedente disciplina, contenuta all’interno dell’art. 140-bis del Codice del Consumo, l’azione di classe è ora inserita come titolo autonomo all’interno del Codice di procedura civile e la sua disciplina è regolata lungo l’intero Titolo VIII-bis agli artt. 840-bis e ss. c.p.c..
Le ragioni della riforma risiedono nella volontà del legislatore di estendere la portata dell’istituto per offrire una maggior tutela dei diritti individuali omogenei lesi da atti e comportamenti di imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e, al contempo, rendere l’istituto maggiormente accessibile.
Infatti, mentre nella precedente disciplina la class action poteva essere proposta soltanto dalle associazioni dei consumatori iscritte all’elenco del ministero dello Sviluppo economico, oggi la legittimazione a proporre l’azione per la tutela del diritto leso, volta all’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno ed alla restituzione, spetta a ciascun componente della classe, organizzazione o associazione senza scopo di lucro iscritta in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia e a questo scopo costituita.
In una prospettiva comparativa, seppur l’impianto di fondo dell’istituto recepisce la struttura della class action di matrice statunitense, sono comunque fatti salvi i principi giuridici dell’ordinamento nazionale e comunitario in tema di risarcibilità, restando di fatto preclusi istituti come i punitive damages, a vantaggio dei risarcimenti di natura compensativa e riparatoria (c.d. compensatory damages nei paesi di common law)1.
- La procedura
L’azione di classe viene proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso viene inserito nell’apposito portale dei servizi telematici predisposto dal Ministero della Giustizia ed è pubblicamente accessibile.
Da un punto di vista processuale, il procedimento segue le disposizioni di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. in materia di rito sommario di cognizione (che non può essere mutato di forma).
Sostanzialmente, l’iter è articolato in tre fasi:
- Decisione con Ordinanza sull’ammissibilità della domanda2;
- Accoglimento o rigetto della domanda con Sentenza emessa dal Tribunale3;
- Verifica dei diritti individuali e liquidazione dei risarcimenti4;
Oltre all’azione di classe, con la riforma vengono inserite nel Codice di procedura civile anche misure inedite sull’azione collettiva inibitoria5, proponibile da chiunque abbia interesse a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta d’impresa lesiva dei diritti di una pluralità di individui o enti.
Vengono introdotte, altresì, delle deroghe alla disciplina vigente relativa all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., prevedendo qui l’individuazione specifica e circoscritta degli elementi di prova o delle rilevanti “categorie di prove”, individuate sulla base di “caratteristiche comuni” (natura, oggetto, periodo di formazione)6.
L’impianto corrente del contenzioso bancario non subisce particolari flessioni ed anzi, considerando che la natura degli interventi sulla disciplina in commento deriva di esigenze quasi esclusivamente di economia processuale (e che assumono rilievo principalmente dal lato dei ricorrenti, riguardando soggetti che agirebbero individualmente in giudizio a prescindere dalla presenza o meno dello strumento di tutela collettiva, dando vita ad un contenzioso seriale) si concretizza la possibilità di ridurre le controversie sia dal punto di vista del numero che della durata, con gli evidenti vantaggi che ne conseguono.
- Favoriti gli accordi transattivi
La nuova azione di classe presenta una generale funzione deterrente in relazione alle condotte di inerzia o di pervicace autodifesa del danneggiante.
Di regola, infatti, la presenza di contenziosi a carattere “seriale” (attuale o potenziale) induce le imprese a negare gli addebiti di responsabilità loro mossi e a non accedere ad alcuna forma di accordo transattivo, che potrebbe essere considerato alla stregua di una tacita ammissione di colpevolezza. Il tutto nella chiara volontà di non incentivare i potenziali danneggiati a promuovere attività di contenzioso.
Ebbene, coerentemente con la politica del Ministero della Giustizia di “snellire” i procedimenti giudiziari e ridimensionare la mole di attività pendenti in capo ai Tribunali nazionali, le nuove disposizioni in materia di processo di classe vorrebbero rendere un simile approccio meno conveniente per il danneggiante, considerato che:
- La pubblicità data all’introduzione dell’azione, oltre che alla decisione, profila un consistente rischio di danno d’immagine;
- La struttura del processo di classe appare decisamente orientata a favore di parte ricorrente;
- In caso di esito sfavorevole per il convenuto è previsto il pagamento di un sostanzioso compenso da distrarsi in favore del difensore del ricorrente e del rappresentante comune degli aderenti, proporzionato all’importo complessivo liquidato7.
L’accordo transattivo può essere proposto sia in pendenza del giudizio su proposta formulata dal giudice, sia dopo la sentenza su proposta del rappresentante comune, nell’interesse degli aderenti8.
Viene quindi autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune; costituisce inoltre titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale9.
- Misure dissuasive all’avvio dell’azione e alla sua adesione
L’intervento di bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive delle parti rischia di ribaltare i rapporti di forza, comprimendo eccessivamente la tutela giuridica del resistente.
Difatti, parallelamente alle misure segnalate al punto che precede, sono state introdotte delle previsioni a carattere deterrente volte a dissuadere l’ingiustificato avvio o l’adesione all’azione da parte di soggetti terzi, con il chiaro proposito di evitare la proliferazione di liti temerarie. Infatti, ai sensi dell’art. 840-ter quarto comma, qualora il giudice si pronunci con ordinanza di inammissibilità dell’azione, sono disposte a carico di parte ricorrente sia le spese di procedimento che quelle di pubblicità10.
Inoltre, ciascun aderente è tenuto al versamento di una somma destinata alla costituzione di un fondo spese, ai sensi dell’art. 840-sexies, lett. h), affinché la propria adesione all’azione possa essere considerata valida ed efficace.
Nel quadro sopra delineato resta ovviamente fermo il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., per cui saranno poste a carico della parte soccombente le spese di procedura, nonché il rimborso delle spese sostenute dall’altra parte (ad es. consulenza tecnica, previste dalla legge a carico di parte resistente) e gli onorari di difesa.
- Conclusioni
Superate le iniziali difficoltà riscontrate nella messa in funzione della Piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia e gestita dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati11, il sistema è pronto ad entrare in funzione.
Si profilano, dunque, nuovi importanti scenari di contenzioso con un inevitabile impatto sui business correlati.
Infine, occorrerà valutare con attenzione la compatibilità della nuova disciplina con la Direttiva UE 2020/1828, sulle azioni di tutela dei consumatori12.
Dott. Alessio D’Ascenzo
MFLaw – Mannocchi & Fioretti
Studio Legale Associato
Sede di Roma
Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.
[1] Si segnala, sul punto, che la normativa comunitaria, ed in particolare la Raccomandazione 2013/396/UE, aveva già suggerito il divieto dei risarcimenti “punitivi” che hanno come conseguenza il sorgere, da un lato, di un onere eccessivo a carico del resistente e, dall’altro, un pagamento smisurato in favore del ricorrente.
[2] Reclamabile in Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione. Emessa l’Ordinanza, il Tribunale fissa un termine perentorio compreso tra 60 e 150 giorni per l’adesione all’azione da parte di altri soggetti portatori di diritti individuali omogenei. L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area apposita all’interno del Portale dei Servizi Telematici (PST) di cui all’art. 840-ter c.p.c. e seguendo i requisiti previsti – a pena di inammissibilità – al successivo art. 840-septies c.p.c. È prevista la facoltà di aderire all’azione di classe anche successivamente alla definizione della fase di merito.
[3] Disciplinata all’art. 840-sexies c.p.c., nel quale sono contenute tutte la attività propedeutiche alla definizione del procedimento, tra cui la nomina del Giudice delegato per la procedura di adesione, nonché la nomina di un rappresentante legale comune degli aderenti (tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare) e viene determinato l’ammontare degli importi da liquidare.
[4] Ai sensi dell’art. 840-octies, ultimo periodo, “Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma”.
[5] Art. 840-sexiesdecies c.p.c.
[6] Ex art. 840-quinquies, ultimo periodo, “alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce […]”.
[7] Cfr. primo comma art. 840-nonies c.p.c.
[8] In entrambi i casi, la proposta viene “inserita nell’area pubblica del Portale dei Servizi Telematici ed è comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente”, ex art. 840-quaterdecies c.p.c.
[9] Il ricorrente può produrre le proprie contestazioni motiviate allo schema dell’accordo entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta. Decorsi i trenta giorni successivi, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l’accordo transattivo.
[10] In tal senso si ravvisano delle analogie del nuovo modello con l’esperienza statunitense.
[11] D.M. n. 22/2020.
[12] La Direttiva (UE) 2020/1828, emanata il 25 novembre 2020 ed entrata in vigore il 24 dicembre 2020 (in sostituzione della precedente Direttiva 2009/22/CE), introduce un’azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che può essere intentata da un ente designato da uno Stato membro dell’Unione Europea per conto dei consumatori e finalizzata ad ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi.
Alle azioni inibitorie rappresentative proposte prima del 25 giugno 2023 si applicano le disposizioni di recepimento della direttiva 2009/22/CE.
Testo completo del provvedimento consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020L1828