DAL FORMALISMO TECNICO ALLA RAGIONEVOLEZZA PROBATORIA: IL NUOVO CORSO DELLA CASSAZIONE SUL DEPOSITO TELEMATICO (CASS. 15801/2025)

1. Introduzione
L’avvento del Processo Civile Telematico ha offerto numerosi e diversi vantaggi permettendo di velocizzare i tempi di svolgimento del processo con conseguente riduzione dei costi di gestione, stampa, archiviazione e spedizione dei documenti e semplificazione delle attività degli avvocati e degli operatori di giustizia, automatizzando i processi e riducendo il carico burocratico.
Di contro, la trasmissione/deposito degli atti all’Ufficio Giudiziario di riferimento tramite PEC può generare il rischio di imbattersi in decadenze processuali nell’ipotesi di eventuale rifiuto da parte della Cancelleria.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con Ordinanza del 13 giugno 2025 n. 15801/2025 che ha segnato una svolta epocale sul tema del deposito telematico nel processo civilee, nello specifico, del mancato perfezionamento dello stessoper cause imputabili al sistema informatico e/o alla Cancelleria.
2. Il fatto
La vicenda oggetto dell’Ordinanza in commento originada un giudizio di opposizione allo stato passivo, nel corso del quale il legale di un consorzio aveva eseguito, il 14 marzo 2016, il deposito dell’atto introduttivo.
Il successivo 18 marzo 2016 la Cancelleria provvedeva a rifiutare il deposito rilevando un’irregolarità formale e, nello specifico, l’omesso pagamento del contributo unificato.
Il legale aveva subito provveduto a ripresentare l’atto in formato cartaceo il 30 marzo 2016 unitamente all’istanza di rimessioni in termini; istanza poi rigettata dal Tribunale di Teramo a parere del quale non poteva dirsi dimostrato che il primo ricorso fosse stato depositato in via telematica il 14 giugno 2016 giacchè la parte si era limitata a produrre unicamente un file pdf contenente la scansione delle stampe dei quattro messaggi PEC dai quali poteva solo evincersi che il deposito fosse riferito ad un “ricorso generico” ma non il contenuto effettivo di quanto depositato né il registro di Cancelleria in relazione al quale il deposito era avvenuto.
Osservava quindi il Primo Giudice che il ricorrente avrebbe dovuto produrre i file relativi ai quattro messaggi PEC così da consentire, attraverso i relativi allegati informatici, di accertare la data di effettivo deposito del primo ricorso in opposizione.
A seguito del rigetto, il legale del Consorzio aveva proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione della Legge n. 53/1994 in materia di notifica a mezzo PEC per non avere il Tribunale ritenuto adeguatamente provata l’istanza di rimessione in termini.
3. L’intervento della Corte di Cassazione: il principio di diritto ed il superamento del formalismo
Con l’ordinanza in commento, la Prima Sezione della Suprema Corte – accogliendo il ricorso – ha rilevato che ai fini del deposito telematico di un atto processuale, ènecessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso. In particolare, la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” – c.d. “seconda pec“) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutarela tempestività o meno del deposito medesimo.
Questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto, comunque,subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, e cioè quella di “esito controlli automatici” (c.d. “terza pec“) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec“).
La Suprema Corte chiarisce – con un cambiamento di prospettiva innovativo – che, la mera ricezione della quarta PEC avente esito negativo non determina automaticamente la decadenza della parte giacché, in tale ipotesi, il difensoreha il dovere di attivarsi nell’immediato, potendo percorre due diverse strade:
Se, dunque, il deposito telematico, “a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria”,non si perfeziona, la parte che abbia provveduto al nuovo deposito in continuità con il primo e per contestare la legittimità del rifiuto opposto dalla Cancelleria, ha il solo onere di contestare le ragioni addotte dalla Cancelleria che avrebbero inficiato il primo deposito, senza però essere costretta (come invece preteso dal Tribunale) a dovere dare prova della legittimità dell’intero procedimento.
Spetta, di contro, alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno originato il rifiuto.
4. La massima e le sue implicazioni
«Nell’ipotesi in cui la quarta p.e.c. dia esito non favorevole, la parte ha l’onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; in una tempestiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte. Nel primo caso, a fronte di un’apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l’onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all’interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto».
La massima oggetto di commento cristallizza un principio di bilanciamento tra forma e sostanza, volto ad allineare la giustizia civile italiana con i valori costituzionali del giusto processo e della difesa effettiva.
Il punto focale dell’Ordinanza è quello di ribadire che l’attività processuale non deve essere pregiudicata da mere rigidità formalistiche, tutte quelle volte in cui vi sia stata una comprovata condotta diligente e tempestiva da parte del legale che ha effettuato il deposito.
L’ordinanza ribadisce, infatti, che l’attività processuale non deve soccombere a rigidità formalistiche quando vi sia stata una condotta diligente e tempestiva da parte del difensore.
5. Conclusione
Con l’Ordinanza in commento n. 15801/2025 vienedefinito un importante passo in avanti verso una visione pragmatica e funzionale del processo civile telematico, escludendo le mere formalità che possono solo determinare un rallentamento del sistema. La Suprema Corte riconosce che, in un sistema processuale digitalizzato,ciò che ha maggiore rilevanza è il comportamento effettivo della parte, che si concretizza come l’elemento decisivo per valutare la validità di un deposito e non il semplice aspetto tecnico-formale. L’ordinanza in commento è stata in grado di dare centralità alla diligenza processuale liberando il difensore da oneri probatori “diabolici”, e con contestuale affermazione un principio di ragionevole distribuzione dell’onere della prova, conforme al canone del giusto processo.
Dott.ssa Martina De Paulis
Trainee | MFLaw Roma
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