Aggiornamenti Giurisprudenziali
DECRETO LEGISLATIVO N. 28/2010 IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA.
Il Decreto Legislativo n. 28/2010 – recentemente novellato dalla c.d. “riforma Cartabia” (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) e dalle ulteriori disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri il 17 settembre 2024 – rappresenta il fulcro normativo della disciplina della mediazione civile e commerciale nell’ordinamento italiano. La ratio legis sottesa all’intervento si sostanzia nella volontà del legislatore di potenziale l’istituto della mediazione, quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie, nell’ottica di una più efficace deflazione del contenzioso giudiziario e di promozione della cultura conciliativa. L’impianto normativo, così come emendato, si caratterizza per una serie di innovazioni di notevole portata sistematica, che meritano un’attenta disamina sotto il profilo tecnico-giuridico.
Ambito di applicazione e obbligatorietà.
In primis, va rilevata l’estensione dell’ambito applicativo della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1. Il novero delle materie in cui il previo esperimento del tentativo di mediazione assurge a condizione di procedibilità della domanda giudiziale risulta ampliato – includendo ora anche le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Detto ampliamento denota la chiara volontà del legislatore di valorizzare lo strumento mediativo in ambiti caratterizzati da relazioni commerciali complesse e durature, ove la composizione stragiudiziale della lite può rivelarsi particolarmente proficua.
Di particolare rilievo è l’introduzione dell’istituto della mediazione demandata dal giudice, disciplinato dal nuovo art. 5-quater. La norma attribuisce al giudice, anche in sede di appello – sino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione – il potere di disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione, previa valutazione della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti. Tale previsione si inserisce nel solco di un trend legislativo volto a valorizzare il ruolo proattivo dell’organo giudicante nella promozione di soluzioni conciliative, in ossequio al principio di economia processuale.
Formazione e qualificazione dei mediatori.
Meritevole di apprezzamento è altresì la nuova disciplina in materia di formazione e qualificazione professionale dei mediatori, delineata dagli artt. 16 e 16-bis. Il legislatore ha opportunamente innalzato gli standard qualitativi richiesti, con l’introduzione di un nuovo focus sulla formazione continua e l’aggiornamento obbligatorio per i mediatori e prevedendo requisiti più stringenti per l’iscrizione negli elenchi degli organismi di mediazione e dei formatori. Tale stretta dei requisiti appare funzionale a garantire un elevato livello qualitativo del servizio di mediazione, presupposto imprescindibile per il successo dell’istituto.
Procedimento e modalità di svolgimento.
Particolarmente innovativa si rivela la previsione di cui all’art. 8-bis, che disciplina la mediazione in modalità telematica. La norma, recependo le istanze di digitalizzazione emerse anche a seguito dell’emergenza pandemica, consente lo svolgimento del procedimento mediativo con modalità telematiche. La novità principale è che anche il verbale conclusivo e l’accordo possono essere sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. È stata introdotta la possibilità di identificare in via telematica i partecipanti attraverso strumenti che consentano la verifica dell’identità, della qualità e dei poteri di rappresentanza. Tale previsione, se da un lato favorisce l’accessibilità e la celerità della procedura, dall’altro pone delicate questioni in ordine alla garanzia di riservatezza e alla genuinità del confronto tra le parti.
Di particolare rilievo è anche l’introduzione dell’art. 8-ter, che disciplina gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto. La norma prevede che ciascuna parte possa chiedere di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo, purché siano assicurate la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Il mediatore deve garantire che le sessioni si svolgano in modo da assicurare la riservatezza, la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto del contraddittorio.
Effetti della mancata adesione.
Di notevole impatto pratico si rivela la nuova disciplina in materia di effetti processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, delineata dall’art. 12-bis. La norma prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro, nonché condannare la parte costituita al versamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato. Tale previsione, mira a incentivare la partecipazione effettiva alla mediazione, scoraggiando comportamenti dilatori e ostruzionistici. La sanzione, dunque, rappresenta un deterrente significativo ed enfatizza l’importanza che il legislatore attribuisce alla mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie.
Degna di nota è altresì la nuova disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione, introdotta dal Capo II-bis. L’estensione del beneficio anche alla fase mediativa rappresenta un importante presidio di effettività del diritto di accesso alla giustizia, anche nella sua declinazione stragiudiziale.
Incentivi
Sul piano degli incentivi fiscali, l’art. 20 introduce un articolato sistema di crediti d’imposta, volti a promuovere il ricorso alla mediazione. In particolare, è previsto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, fino a concorrenza di 600 euro, nonché un ulteriore credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, sempre nel limite di 600 euro. La previsione di benefici fiscali sia per le parti che per gli organismi di mediazione denota la chiara volontà del legislatore di rendere economicamente appetibile lo strumento mediativo.
Osservazioni e prospettive future.
Questi cambiamenti, sebbene ancora in fase di consolidamento normativo, puntano a migliorare l’efficacia della mediazione, facilitare l’accesso alla giustizia e promuovere una cultura della risoluzione alternativa delle controversie.
Avv. Micol Marino
Associate
MFLaw Roma