Crisi di impresa & Restructuring

È esclusa la possibilità del creditore di insinuarsi al passivo del terzo datore d’ipoteca al fine di ottenere il riconoscimento della garanzia ipotecaria

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 27 marzo 2023, n. 8857

 

1. – Premessa

Con sentenza n. 8857 del 27 marzo 2023, la Suprema Corte a Sezioni Unite Civili è tornata ad esprimersi sul fallimento del terzo datore d’ipoteca, precisando che il creditore del terzo fallito può intervenire nella procedura concorsuale in vista della ripartizione dell’attivo per chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati acquisiti all’attivo.

La vicenda de qua trae origine da un decreto di accoglimento dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 L.F. da un creditore – una Banca nello specifico – avverso il provvedimento con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo di un Fallimento, disponendo l’ammissione al passivo in via ipotecaria del creditore, con la precisazione che la stessa era da intendersi “limitata al ricavato della vendita degli immobili e che l’opponente non avrebbe potuto in alcun modo partecipare alla ripartizione delle somme derivanti dalla liquidazione degli altri beni facenti parte dell’attivo fallimentare”.

Il Giudice dell’opposizione ha richiamato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, per cui ogni questione relativa al diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi sul ricavato degli immobili gravati da ipoteca concessa dal fallito dovesse essere affrontata nella fase di liquidazione degli immobili, prima della ripartizione del ricavato tra i creditori concorsuali.

Avverso il predetto decreto la Curatela ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi di diritto, rimessa successivamente dalla Prima Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 18337 del 7 giugno 2022 alle Sezioni Unite atteso che la questione è stata ritenuta di particolare importanza.

 

2. – L’intervento delle Sezioni Unite con la pronuncia in commento.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte è tornata ad affrontare e a statuire sulla questione concernente la tutela del creditore con garanzia su beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno.

Nello specifico il titolare del diritto di prelazione è tenuto a far valere il proprio diritto non mediante la domanda di insinuazione, che è inammissibile, bensì a mezzo di una istanza con la quale si chiede di partecipare alla distribuzione delle somme che derivano dalla liquidazione.

L’approdo della giurisprudenza di legittimità è frutto dell’orientamento oramai consolidato, secondo il quale il creditore ipotecario è privo di un titolo idoneo all’intervento nella fase di verificazione dello stato passivo, in quanto il credito vantato non è nei confronti del fallito e, dunque, non è opponibile alla Procedura in sede di ammissione delle domande, esulando dunque dal principio in materia concorsuale della par conditio creditorum.

In ogni caso, l’ipoteca lascia integro il diritto a partecipare al ricavato della vendita del bene.

Difatti, a differenza dei crediti concorsuali, il creditore titolare di nuda prelazione può essere soddisfatto, in tutto o in parte, in ogni momento dal debitore. Tale assunto contribuisce pertanto a spiegare il senso della collocazione del procedimento di verifica in una fase successiva a quella dell’accertamento del passivo.

La S.C.  ha esposto la questione relativa alla notizia per il creditore privilegiato della pendenza della procedura concorsuale al fine di poter intervenire in vista della ripartizione dell’attivo. Ciò avviene attraverso la notifica da parte del Curatore e/o Liquidatore dell’avviso di cui agli artt. 107, comma 3, L.F. e avuto riguardo ai beni immobili e a quelli iscritti nei pubblici registri. Attraverso l’attività notiziale i creditori sono posti nella condizione di intervenire nella procedura concorsuale e così soddisfarsi in sede di riparto sul ricavato della vendita del bene ipotecato. La Corte ha ritenuto che tale disciplina: “presenta affinità con quanto prescritto, per l’esecuzione individuale, dall’art. 498 c.p.c.: norma, questa, che ha uno stretto legame funzionale col successivo art. 499 c.p.c., il quale ammette l’intervento di quanti abbiano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o abbiano un diritto di pegno”, con ciò alludendo alla possibilità di partecipare alla procedura fallimentare mediante una domanda di intervento modellata sull’istanza di cui all’art. 499 c.p.c.” .

Sul punto le SSUU hanno disposto che, da una lettura in combinato disposto degli artt. 110, comma 2 L.F. e 107, comma 3 L.F., la comunicazione dell’avvenuto deposito del piano di riparto deve essere indirizzata a tutti i creditori, senza alcuna distinzione tra i creditori concorsuali e non concorsuali.

A fronte della domanda di intervento dei creditori del terzo datore di ipoteca fallito la verifica del Curatore e/o Liquidatore, secondo costante giurisprudenza, deve essere estesa al credito garantito e cioè alla sua esistenza ed entità (così da ultima Cass. n. 18790/2019), prospettandosi, ove non effettuato, il rischio per la Procedura del soddisfacimento di un credito divenuto in tutto o in parte nel frattempo “insussistente”.

Per soddisfare tale esigenza, la sentenza oggetto della disamina, ha stabilito che i poteri del Curatore, nella fase di accertamento del credito garantito da ipoteca, ricalcano quanto previsto per l’elaborazione del progetto di stato passivo di cui all’art. 95 L.F (adesso diventato l’art. 201 CCII) per la verifica sulla garanzia reale ed il credito garantito, come ad esempio il potere di eccepire fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto fatto valere.

Rimane in tale evenienza la facoltà da parte del creditore del terzo datore di ipoteca di proporre reclamo ai sensi all’art. 36 L.F. avverso il progetto di riparto predisposto dal Curatore, da presentarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del piano di cui all’art. 110, comma 2 L.F.

Sulla base di quanto sopra sintetizzato, le SSUU con la pronuncia in esame, aderendo dunque all’orientamento maggioritario, hanno affermato i seguenti principi di diritto: “i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o rivendica dei beni acquisiti al fallimento. I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.”

 

3. – Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza in esame appaiono condivisibili, atteso che la decisione delle Sezioni Unite si pone in linea di continuità con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità espressa sulla questione.

Pertanto a fronte della notifica dell’avviso ai creditori concorsuali e non concorsuali da parte del Curatore e/o Liquidatore ex artt. 107 LF e 216 CCII, il creditore del terzo datore di ipoteca sarà posto nelle condizioni di partecipare, una volta espletata la verifica sulla garanzia e sul credito garantito, alla ripartizione del ricavato di vendita del bene ipotecato.

Il rischio che potrebbe tuttavia verificarsi è quello in cui il Curatore e/o Liquidatore ometta di notificare al creditore ipotecario l’avviso della vendita del bene immobile e/o del deposito del piano di distribuzione per i creditori concorsuali, precludendo così la possibilità di intervenire per la partecipazione alla distribuzione con vanificazione della garanzia ipotecaria (purgata a seguito del trasferimento).

Se è vero che l’ammissione del creditore ipotecario è espressamente circoscritta al ricavato della liquidazione del bene ipotecato, come oggi previsto dall’art. 216, comma 1 del CCII, collocandosi dunque in una fase successiva rispetto alle domande di insinuazione presentate dai creditori concorsuali, lo scenario resta tutt’ora privo di riferimenti normativi adeguati  con specifico riguardo alla tutela del creditore ipotecario nel caso in cui la Curatela e/o Liquidazione ometta di avvisarlo della vendita del bene ipotecato e quindi della distribuzione.

In tale evenienza, quindi, nell’ipotesi di vendita del bene ipotecato con distribuzione del ricavato senza la partecipazione del creditore ipotecario per omessa attività notiziale del Curatore e/o Liquidatore, si può ipotizzare una responsabilità ex art. 38 L.F. (ora 136 CCII) di natura contrattuale, soggetta dunque al termine di prescrizione decennale, in considerazione della natura del rapporto – equiparabile allo schema del mandato – e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge, a carico dell’organo concorsuale per il danno occorso ai creditori sulla Curatela e/o Liquidatela.

Pertanto verso la Curatela e/o Liquidatela dovrà essere esperita un’azione giudiziale volta ad accertare il risarcimento del danno, a fronte del mancato assolvimento di un proprio dovere informativo ai creditori tra i quali, anche se sul punto manca un’adeguata previsione normativa ma alla luce della pronuncia in commento, è verosimilmente ricompreso anche il creditore del terzo datore d’ipoteca al quale non sia pervenuto l’avviso di ai sensi degli artt. 107, comma 3, L.F. e 216, comma 3, CCII.

Ovviamente la questione sulla responsabilità della procedura per omessa attività notiziale andrà verificata con particolare attenzione nell’ipotesi di cartolarizzazioni di crediti, giacché in tale evenienza si palesa assai problematico per la Curatela e/o Liquidazione risalire al cessionario sulla base del solo avviso di cessione pubblicato nella G.U..  In tale evenienza ed in caso di omessa partecipazione alla distribuzione per mancato avviso ex artt. 107 L.F. e 216 CCII, sarà opportuno verificare se esso sia stato notificato alla Cedente da parte della Procedura, con conseguente responsabilità della prima per i danni cagionati al Cessionario non avvisato.

Il suggerimento che si ritiene di fornire è quello in caso di crediti ipotecari cartolarizzati e non, vantati verso soggetti fallibili e/o sottoponibili alla Liquidazione Giudiziale, di avviare l’esecuzione immobiliare sul bene pignorato o in difetto di monitorare la situazione ipotecaria del medesimo per verificare eventuali procedure concorsuali pendenti e conseguente vendita del compendio ipotecato.

 

Avv. Gianpaolo Pascone

Associate

MFLaw Roma

 

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