Recupero crediti e procedure esecutive

Formula esecutiva verso l’addio: basterà la copia esecutiva attestata conforme

1. Il quadro normativo e l’interpretazione giurisprudenziale

Il decreto legislativo n. 149, che dà attuazione alla riforma del processo civile (L 206 del 2021), ha reso più leggeri gli adempimenti per il creditore che deve porre in esecuzione un titolo esecutivo.

L’art. 3 comma 34 del decreto legislativo 149/22 infatti va a sostituire la disposizione dell’art 475 del codice di procedura civile.

La vecchia norma fissava l’obbligo, per chi volesse far valere il titolo, di munirlo di formula esecutiva.

Essa consisteva nell’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

Con la nuova norma, a decorrere dal 28 febbraio 2023, basterà che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, così come gli atti ricevuti da Notaio o altro pubblico ufficiale, siano rilasciati in copia attestata conforme all’originale.

Di seguito il nuovo testo: «Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). – Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»

La legge delega 206 del 2021, nel dare attuazione agli impegni assunti ai fini del finanziamento “Next generation Eu”, aveva già fissato i criteri di semplificazione del procedimento di esecuzione.

La formula esecutiva, che si apponeva al titolo quando si concludeva la fase giurisdizionale o contenziosa risultava ormai priva di univoca funzione, anche se rimaneva obbligatoria. L’apposizione della formula esecutiva infatti era finalizzata a prevedere un controllo sulla legittimazione del soggetto che intendeva avvalersi del titolo esecutivo per procedere all’esecuzione forzata (in relazione agli aspetti formali ovvero l’esistenza del titolo esecutivo e la sua esecutività). La ratio dell’istituto era quella di garantire un controllo preliminare rispetto al procedimento di esecuzione forzata.

Il controllo preliminare era meramente di tipo formale, il pubblico ufficiale non verificava i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi dell’art. 474 cpc e non analizzava il diritto sostanziale portato dal titolo. Verifica che non poteva poi limitare il diritto del debitore esecutato di formulare contestazioni sul titolo.

Peraltro, sugli effetti che poteva produrre la mancata apposizione della formula esecutiva la giurisprudenza aveva assunto posizioni non univoche.

Si era affermato che l’omessa notifica del titolo con formula esecutiva determinava una mera irregolarità formale che legittimava la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc da parte del debitore (Cass 32838 del 2021), fino ad affermare che l’opposizione fondata solo sulla mancanza della formula esecutiva doveva dichiararsi inammissibile, se il debitore non indicava il reale pregiudizio subito dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. 3967/2019). Da ultimo la giurisprudenza aveva affermato che se il debitore proponeva un’opposizione di merito congiuntamente a quella di rito, non poteva più lamentare l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato perché, comunque, dimostrava di aver chiaramente individuato il soggetto creditore ed il debito per il quale si procedeva, sicché il precetto aveva raggiunto il suo scopo. (Cass. 14275 del 2022).

In questo contesto, l’emergenza epidemiologica ha limitato, se non addirittura eliminato, per un certo periodo gli accessi in Tribunale, ed ha quindi reso ancor più necessario digitalizzare la maggior parte delle attività organizzative, compreso il rilascio delle formule esecutive telematiche.

Con la riforma in commento, il legislatore ha inteso semplificare ulteriormente l’avvio dell’esecuzione forzata, eliminando la “vecchia” formula esecutiva e tutti i controlli formali legali ad essa.

Allo stato pratico pertanto, chi intende avvalersi del titolo esecutivo per procedere all’esecuzione forzata non deve più produrre la copia esecutiva del titolo ma una mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.

Questo non significa che il creditore non deve essere in possesso del titolo esecutivo ma che ne potrà meramente attestare la sua conformità all’originale. E ciò sarà sufficiente all’avvio dell’azione esecutiva.

Va da sé che la modifica in commento non comporta alcuna diminuzione di garanzie per il debitore, dati gli ampi poteri del giudice dell’esecuzione che in ogni momento può verificare d’ufficio la carenza del titolo esecutivo, e fermi i diritti del debitore di proporre opposizione all’esecuzione nelle forme di cui all’art.  615 cpc anche nella fase preliminare all’esecuzione forzata.

 

2. Considerazioni finali

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, dunque è evidente come la disposizione è ispirata a principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo esecutivo nonché risponde ad un’esigenza di semplificazione dello stesso.

 

Avv. Federica Eleuteri

Senior Associate

MFLaw Roma

 

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