Crisi di impresa & Restructuring
I prestiti garantiti dal mediocredito centrale alle PMI nell’ambito della composizione negoziata
1. – Introduzione
Nell’ambito dell’istituto della composizione negoziata della crisi è stata recentemente introdotta la possibilità per le imprese che versano in stato di difficoltà economica di formulare proposte per il perfezionamento di accordi transattivi con il ceto creditorio, ricomprendendo tra questi crediti garantiti dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Mediocredito Centrale). La nuova impostazione offre un’ulteriore chance importante di risanamento dell’impresa, ricomprendendo negli accordi anche i garanti dei crediti oggetto di composizione negoziata. L’esigenza di ampliare la platea dei creditori che dunque hanno la possibilità di essere ricompresi negli accordi della composizione negoziata è stata prevista anche alla luce
dell’ampio ricorso ai finanziamenti bancari assistiti dal Fondo di garanzia Mediocredito centrale da parte delle PMI avvenuto nel corso del periodo della pandemia.
Il primo intervento sul tema è stato avanzato con la circolare interna n. 8/2022, con la quale Mediocredito Centrale (MCC) ha fornito le istruzioni alle banche e agli intermediari finanziari sulla gestione delle negoziazioni volte alla definizione transattiva, stabilendo l’ammontare del quantum minimo (in misura percentuale) dovuto dall’impresa in difficoltà economica-
finanziaria.
Sulla base della predetta circolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 3 ottobre 2022, ha modificato le disposizioni operative del Fondo di garanzia: dal 14 ottobre u.s. è dunque consentito presentare proposte per il raggiungimento di soluzioni transattive con le Banche in ordine ai finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia MCC, anche in sede di composizione negoziata.
Ciò posto, resta ferma la condizione imprescindibile prevista con l’entrata in vigore del Codice della Crisi di esperire una preventiva valutazione sulle concrete prospettive di risanamento delle imprese che presentano la proposta, al fine di valutare se l’accesso alla procedura appaia più conveniente della liquidazione giudiziale.
2. – I requisiti
Più nel dettaglio, affinché si possa accedere all’istituto, le disposizioni del Decreto del 3 ottobre 2022, rese operative a partire dallo scorso 14 ottobre, hanno classificato i presupposti necessari che devono sussistere congiuntamente per la presentazione della proposta iniziale:
1) in primo luogo le proposte devono essere valutate con il previo parere positivo da parte dell’Organo deliberativo della Banca, viceversa la proposta non può essere trasmessa alla successiva approvazione del Consiglio di Gestione interno del MCC.
2) Le proposte restano vincolate al termine per la richiesta di escussione della garanzia, ossia entro il termine di 18 mesi decorrente dalla data in cui si è verificato il c.d. evento di rischio, come, ad esempio, il mancato pagamento di una rata da oltre 90 giorni dalla scadenza.
3) Da ultimo, le proposte devono contenere una percentuale di pagamento per almeno il 15% del debito complessivo contratto. Pertanto l’importo presentato nella proposta a saldo e stralcio deve essere costituito sia dall’importo monetario che da quello in percentuale rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora), evidenziando alla Banca e, conseguentemente, a MCC, l’esatto importo della differenza in perdita che subiranno.
Sul punto basti penare al caso in cui la banca vanti un credito chirografario di € 1.000 assistito dalla garanzia di MCC nella misura dell’80%: la proposta transattiva potrebbe prevedere le seguenti condizioni: a) pagamento del 20% per i creditori finanziari garantiti MCC; b) escussione della garanzia da parte delle banche per la differenza tra l’importo garantito e quello transattivo proposto dalla società; c) adesione all’accordo da parte di MCC con rinuncia alla surroga per la suddetta differenza.
Sulla base di tale proposta, le banche riceveranno un pagamento pari a € 200 da parte del debitore con diritto di escutere la garanzia per i residui € 600, ottenendo una soddisfazione complessiva pari ad € 800. MCC, invece, subisce una perdita di € 600 a seguito di tale escussione.
Stante la natura chirografaria del credito, tale scenario permetterebbe ai creditori finanziari di ottenere una soddisfazione di € 800, ovvero pari di quanto otterrebbe escutendo la garanzia MCC.
Segnatamente, i requisiti per l’accesso alla composizione negoziata restano pertanto subordinati ad una valutazione sull’opportunità e convenienza della proposta a fronte del miglior soddisfacimento che l’Istituto bancario e Mediocredito Centrale otterrebbero rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. – Conclusioni
L’ampliamento dell’ambito applicativo dello strumento della composizione negoziata anche ai presentiti garantiti dal MCC si colloca nel più ampio processo di incentivi al risanamento dedicato dal legislatore alle imprese afflitte dalle difficoltà economiche del periodo post pandemico e che, grazie all’introduzione del Codice della Crisi, permette alle stesse diverse
opportunità per la salvaguardia della continuità aziendale.
Tale scenario risulta rafforzato dalla piena operatività ed entrata in vigore delle disposizioni del Codice della Crisi a partire dalla quale è derivata una vera e propria “rivoluzione copernicana”, trasferendo l’obiettivo delle imprese in crisi non più esclusivamente a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione dei cespiti patrimoniali, quanto piuttosto favorendo le stesse ad avvalersi di soluzioni a natura transattiva con il ceto creditorio per il loro risanamento.
Tutto ciò grazie all’ampliamento degli istituti e dei relativi presupposti per accedervi, nell’ottica di favorire e propendere alla salvaguardia dei valori intrinseci dell’attività imprenditoriale (come, ad esempio, il valore di avviamento e la tutela dei livelli
occupazionali).
Avv. Gianpaolo Pascone
Associate
MFLaw Roma
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