Crisi di impresa & Restructuring

Composizione negoziata della crisi: analisi e commento del DL 118/2021 convertito in L. 147/2021 il 21 ottobre 2021

  1. Il D.L. 118 e l’attuale contesto normativo.

Il Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, n. 202, con entrata in vigora dal 25 agosto 2021.

Il testo è quello approvato dal CdM del 5 agosto 2021, a sua volta corrispondente al testo consegnato il 1° giugno 2021 dalla “Commissione Pagni”, insediatasi il 22 aprile 2021 con l’incarico di: i) adeguare all’occorrenza il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alle indicazioni contenute nella Direttiva UE Insolvency n. 1023/2019 (riguardante le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione); ii) apportare eventuali modifiche migliorative al Codice della Crisi e dell’Insolvenza (il c.d. “CCI”); iii) sondare l’opportunità di varare altre misure a sostegno delle imprese in crisi (necessità derivante dalla crisi pandemica).

Quanto al primo punto, ed in generale, come già accaduto in tempi recenti, il legislatore ha ritenuto inopportuno, o quantomeno prematuro, far entrate in vigore il CCI nell’attuale contesto di crisi economica causata dalla pandemia o, meglio, la parte (per la verità l’unica veramente innovativa e quindi caratterizzante della riforma) sulle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi; mentre ha anticipato l’entrata in vigore di alcune parti (o le ha comunque mutuate) dello stesso Codice.

Il decreto è stato convertito dalla Legge n. 147 del 21 ottobre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, con emendamenti che però non snaturano il provvedimento, risolvendosi più in piccoli ritocchi e precisazioni.

In estrema sintesi, il risultato finale che ne è emerso è il seguente:

– l’entrata in vigore del Codice della Crisi (o di quel che ne resta) è stata rinviata dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;

–  l’entrata in vigore del Titolo II, Parte I, del CCI (quello relativo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi) è stata rinviata al 31 dicembre 2023 (che peraltro cade di domenica; ma probabilmente il legislatore non ha avuto il coraggio di dichiarare che se ne riparlerà – forse – nel 2024). Peraltro, il Codice e, ancora più in particolare, il sistema delle misure di allerta, rispondevano all’obbligo di introduzione di sistemi di precoce rilevamento delle crisi d’impresa dettato dalle Direttive comunitarie (prima con la Direttiva n. 1132/2017 e poi con la Direttiva UE Insolvency n. 1023/2019, da attuare entro il nuovo termine – già differito di un anno – del 17 luglio 2022).

Come noto, il nuovo Codice sarebbe dovuto entrare in vigore già ad agosto 2020; tuttavia, l’insorgere dell’emergenza Covid aveva spinto il legislatore a differire l’entrata in vigore al settembre 2021.

Probabilmente è stato ritenuto troppo “invasivo” (ed il pensiero va in particolare ai sistemi d’allerta) ovvero complesso il nuovo sistema concorsuale, rispetto al moltiplicarsi di imprese e soggetti che sono venuti a trovarsi in uno stato di crisi.

D’altro canto, però, lo stesso legislatore aveva ritenuto di anticipare l’entrata in vigore di alcune parti del codice (in particolare sulle procedure di sovraindebitamento), proprio per fronteggiare meglio la crisi economica generata dal Covid.

Ciò che emerge, quindi, è l’apparente assenza di un chiaro disegno relativamente al sistema delle procedure concorsuali; d’altronde, da un unico Codice completo, si passa all’ennesima novellazione della legge fallimentare del 1942 e ad uno “spezzatino”, ad entrate in vigore frazionate e differite, dello stesso Codice, la cui genesi risale all’ormai lontano 2017.

Per la verità non è neanche chiaro se il D.L 118 intenda rispondere direttamente agli effetti economici negativi del Covid, non essendo prevista alcuna distinzione al riguardo, né in base alle dimensioni dell’impresa, né in base alle cause della crisi, e perché l’intervento legislativo non è definito chiaramente come temporalmente delimitato.

Resta il fatto che, come spiegato dalla relazione illustrativa al decreto legge,  si è ritenuto che molte imprese, una volta venuti meno gli interventi di sostegno da parte dello Stato, non avranno mezzi idonei volti ad analizzare e comprendere la reale situazione in cui si trovano, né hanno a disposizione gli strumenti volti ad evitare che la crisi degeneri in un dissesto, così da rendere necessario intervenire in via d’urgenza con una disciplina che rinvii temporaneamente l’entrata in vigore del Codice della crisi e sia in grado di fornire agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti efficaci e meno onerosi per il risanamento delle imprese.

 

Per leggere l’analisi completa scarica il Pdf: IL DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

 

Avv. Andrea D’Ambrosio 

Partner MFLaw 

Responsabile Dipartimento  Special Situation – Insolvency – Restructuring

 

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

 

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