Aggiornamenti Giurisprudenziali

Il nuovo art. 125 sexies TUB: il legislatore italiano chiude il caso Lexitor (ma il Tribunale di Torino lo riapre)

  1. – Introduzione.

Con la nota sentenza Lexitor (CGE, 11 settembre 2019, causa C 383/18), la Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a fornire un’interpretazione univoca dell’art. 16, par. 1, della Direttiva n. 2008/48/CE1.

Sulla scorta di tali indicazioni, il Decreto Sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. n. 106 del 23 luglio 2021), ha riformato il nuovo articolo 125-sexies del TUB includendo, tra i costi da rimborsare al consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, anche quelli di up front (ossia quelli che maturano e si esauriscono al momento della conclusione del contratto), e non solo quelli recurring.

 

  1. – Considerazioni generali sulla norma.

L’intervento normativo – per espressa disposizione di legge – ha valenza ultrattiva, solo per il futuro, e quindi solo per quei contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della novella legislativa.

Militano verso tale soluzione, oltre al criterio letterale, anche quello logico.

Ed invero, nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo).

In base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis.

La quale, è bene sottolinearlo, non si limita alla previsione, prima del tutto assente sia nella norma nazionale che nella Direttiva, dei criteri di riduzione dei costi applicabili (il riferimento è ai commi aggiunti nn. 2 e 3), ma incide prima di tutto sul previgente testo dell’art.125-sexies TUB (comma 1°).

Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito” – precisando però, in senso limitativo, che essa era pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti “per la vita residua del contratto” (facendo perciò intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring) – la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente – in piena osservanza ai dettami della sentenza Lexitor – che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.

Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] e le norme secondarie […] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

In tal modo, la norma individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), ma anche in base al testo ed al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti2.

Queste le uniche norme di rango secondario cui il legislatore ha espressamente fatto riferimento nel “nuovo” art. 125 sexies TUB.

E ciò appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella più volte citata sentenza Lexitor.

Non può quindi non attribuirsi significato alla chiara distinzione fra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente; distinzione che sarebbe del tutto svalorizzata se, attraverso una lettura parziale e segmentata della complessa normativa introdotta dalla novella, fosse ridotta alla sola alla previsione aggiuntiva, pro futuro, del criterio di calcolo dei costi rimborsabili.

 

  1. Sui rapporti tra norma interna, Direttiva Europea e la sentenza della CGE.

Sotto altro profilo, e ad ulteriore sostegno della tesi secondo la quale la sentenza Lexitor non trova diretta applicazione nell’ordinamento italiano, non può non osservarsi che se è vero che le decisioni della CGUE hanno valenza di fonte del diritto (v. Corte Cost., 23/04/1985 n. 113) e vincolano in primis il Giudice che la ha interpellata, il sistema del rinvio pregiudiziale di cui all’art 267 TFUE ripartisce nettamente i compiti delle autorità, conferendo alla Corte il ruolo di interpretazione del diritto dell’Unione, senza attribuzioni nella risoluzione del caso, ed al Giudice nazionale il ruolo di decisione della controversia in virtù delle emergenze processuali e del diritto interno, tramite eventualmente la disapplicazione della norma nazionale contraria al diritto dell’unione (v. punti 8 ed 11 delle Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale 2016/C 439/01; v. per tutte C. Giust. Cee 27 marzo 1963. Da Costa en Schaake NV e a.c. Amministrazione olandese delle imposte).

Peraltro, non essendo la direttiva 48/2008/CE, art. 16, par. 1, una direttiva c.d. “self executing”, in quanto non è sufficientemente dettagliata nei propri contenuti e non specifica in alcun modo il perimetro dei diritti attribuiti al consumatore, ha efficacia verticale con ciò intendendosi che l’interessato può far valere solo nei confronti dello Stato una ritenuta imperfetta attuazione della direttiva, mentre essa non ha efficacia orizzontale tra privati. Essa richiede, pertanto, per assumere efficacia orizzontale, il necessario recepimento da parte degli Stati membri (Tribunale di Roma, 11 febbraio 2021; Tribunale di Napoli, 10 marzo 2020, n. 2391; Giudice di Pace di Roma, 28 agosto 2020, n. 13888; Giudice di Pace di Como, 13 ottobre 2020, n. 538).

Ne consegue che i privati devono osservare la norma interna ratione temporis vigente e che l’interpretazione della Corte di giustizia, relativa a una norma comunitaria, non può essere utilmente invocata in una controversia tra loro insorta.

 

  1. – La giurisprudenza di settore

Militano nel senso fin qui propugnato anche le prime applicazioni giurisprudenziali della novella (Giudice di Pace di Piombino, Giudice Marielena Cristiani, sentenza n. 66 del 16 agosto 2021) e le prime circolari interpretative.

Ed invero, il Conciliatore Bancario, con la Circolare del 27 luglio 2021 pt. n. 949037/AS relativa alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB, ha confermato detta interpretazione, affermando espressamente che: “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. L’espresso richiamo alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia pro tempore vigenti evidenzia la volontà del Legislatore di confermare il valore vincolante della complessiva disciplina sub primaria emanata nel tempo dall’Organo di vigilanza in materia (cfr. le Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; Conciliatore Bancario Finanziario Lettera-circolare del 27 luglio 2021 Pag. 4 di 6 correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, nonché le Indicazioni della Banca d’Italia del 2009, 2011 e 2018 e le Comunicazioni di quest’ultima del 20092 e del 20113 ). Da ciò ne deriva che gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, appaiono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring)3.

 

  1. Last news: l’ordinanza del Tribunale di Torino.

Tutto ciò corrobora il convincimento che il nostro legislatore abbia voluto, per esigenze di politica economica e di tutela del principio dell’affidamento, dettare una disciplina intertemporale conforme all’interpretazione che del vecchio testo dell’art. 125-sexies TUB, dava costantemente tutta la giurisprudenza anteriore alla sentenza Lexitor, così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione “adeguatrice”. Vero è che l’obbligo di interpretazione conforme — che viene ricondotto all’obbligo di leale collaborazione tra Stati e Unione europea, oggi contemplato dall’art. 4, par. 3, TUE — non deve ritenersi limitato alle specifiche disposizioni che hanno dato attuazione al contenuto della direttiva, ma si estende al diritto nazionale nel suo complesso (cfr. Corte di Giustizia, 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a.; Corte di Giustizia, 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler).

 

Sulla scorta di tali riflessioni interpretative, si colloca l’ordinanza del 2 novembre 2021 con cui il Tribunale di Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, rinviandola per ciò alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 nelle parti in cui:

  • prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
  • limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

Il legislatore sembrava aver chiuso il caso ma, come spesso accade, l’interpretazione va oltre.

 

Avv. Francesca Tucceri

Partner

MFLaw – Mannocchi & Fioretti – Studio Legale Associato – Sede di Roma

 

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[1] In particolare, la Corte ha affermato che “l’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

[2] Sul punto, si richiama quanto chiarito dal Collegio di Coordinamento (doc. 6 pagg. 6-7): <<La valenza del richiamo delle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia acquista maggior peso interpretativo se si considera che, con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 (“Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti”), emanata a seguito della sentenza Lexitor, la Banca d’Italia aveva richiamato gli intermediari a (ri)determinare la riduzione del costo totale del credito includendo “tutti” i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Siffatto richiamo era però invece del tutto assente nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza (norma secondaria richiamata dal testo legislativo).

Ed invero, vanno in particolare richiamate le “Disposizioni di Trasparenza dei Servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, del 29 luglio 2009, e succ. modiff., in base alle quali “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (cfr. Sez. VI, § 5.2.1, lett. q, nt. 3; e v. anche Sez. XI, § 2, nt. 2). Inoltre, in base alla Delibera 145/2018, “Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Orientamenti di vigilanza”, § 12, “Le Disposizioni richiedono che la documentazione precontrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimborso anticipato, vanno anche indicate le modalità di calcolo della riduzione del “costo totale del credito”, specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. “recurring”) e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti”. Sempre nella citata delibera si prevede altresi, al § 62, che “In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento da parte del cliente, gli intermediari devono fornire tempestivamente i necessari conteggi estintivi; essi devono evidenziare in modo chiaro e comprensibile almeno il residuo da corrispondere, le rate pagate e quelle ancora non pagate (evidenziando quelle in scadenza e quelle già scadute in relazione al piano di ammortamento […], l’ammontare degli oneri già corrisposti che formeranno oggetto di restituzione e quelli che invece, avendo natura upfront, non saranno restituiti>>.

[3] Dello stesso avviso, da ultimo, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario che, con la citata decisione del 15.10.2021, ha affermato il seguente principio di diritto:  “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi fra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.

 

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