Recupero crediti e procedure esecutive

Il nuovo limite minimo di pignorabilità delle pensioni

1. La modifica legislativa

La legge n. 142 di conversione del così detto “Decreto Aiuti bis”, approvata definitivamente al Senato nella giornata del 20 settembre 2022, ha modificato tra le altre cose la normativa in materia di pignoramento delle pensioni.

Viene in particolare ritoccata la norma del Codice di procedura civile che limita i prelievi su stipendi e pensioni.

L’attuale disciplina dell’articolo 545 c.p.c., comma 7, prevede che le somme “da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”. Il secondo periodo dispone invece che la parte eccedente quella sopra citata è pignorabile “nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle disposizioni di legge”.
E’ opportuno evidenziare che nel 2022 l’assegno sociale, contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate e il cui importo è adeguato di anno in anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nella sua misura piena, ammonta a 468,11 Euro al mese, erogato per 13 mensilità.

Prima della riforma, la pignorabilità ammessa era pari alla parte eccedente 1,5 volte il valore dell’assegno sociale, e cioè circa oltre i 702 Euro al mese.

Con la riforma, invece, la nuova formulazione del settimo comma dell’art. 545 c.p.c. prevede il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di € 1.000.

Il legislatore ha quindi sostanzialmente innalzato l’importo minimo di impignorabilità delle pensioni (c.d. minino vitale) da euro 702,42 ad euro 1.000,00, per cui tutte le somme dovute a titolo di stipendio o pensione, sono pignorabili solo per la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dalla normativa vigente (un quinto).

Per fare un esempio pratico, se il debitore percepisce una pensione di € 1.500 mensili, tale pensione potrà essere pignorata solo per la parte eccedente i 1.000 euro, ovvero solo un quinto di 500.

Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e dei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace e tale inefficacia può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

 

2. Questioni di diritto intertemporale

A questo punto è fondamentale domandarsi se il nuovo limite di impignorabilità delle pensioni sia applicabile anche alle procedure esecutive pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma.

In mancanza di una disciplina transitoria, la giurisprudenza di merito ha colmato la lacuna legislativa. In particolare, il Tribunale di Catania, con un’ordinanza pubblicata il 27 settembre 2022, ha fornito risposta affermativa alla domanda.

Nello specifico il giudice catanese in forza del principio tempus regit actum ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità di un pignoramento presso terzi notificato prima della predetta modifica per violazione del nuovo limite di impignorabilità delle pensioni.

Secondo il giudice catanese, in mancanza di una disciplina transitoria, l’articolo 545 c.p.c., nella nuova formulazione, si applica anche alle procedure ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Ciò alla luce della ratio della sentenza n. 12/2019 della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla disciplina transitoria di cui ai limiti di impignorabilità delle pensioni introdotti dal decreto legge n. 83 del 2015, convertito con modifiche nella legge n. 132 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 23, comma 6 del predetto decreto, nella parte in cui non prevedeva che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali si applicasse anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Tenuto conto che la modifica introdotta dal c.d. “decreto aiuti bis”, ha osservato il Tribunale, risponde ad una esigenza sociale di derivazione costituzionale (art. 38 Cost), volendo il legislatore garantire la “conservazione” dei mezzi di sussistenza adeguati alle esigenze di vita del pensionato, in particolar modo nell’attuale periodo storico in cui imperversa la crisi economica, applicare il nuovo limite di impignorabilità previsto dall’art. 545 c.p.c. solo alle nuove procedure esecutive configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i debitori, fondata esclusivamente sulla data di notifica del pignoramento.

Alla luce di quanto esposto risulta evidente che l’innalzamento del limite minimo di pignorabilità risponde a una chiara esigenza sociale di stretta derivazione costituzionale ed eurounitaria; essa è volta ad assicurare lo svolgimento delle minime necessità di vita, costituendo il limite in parola il parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria in base all’art. 38, comma 2, Cost. per assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. Il tutto anche alla luce dell’entrata in vigore della Carta sociale europea 12/12/2007 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 303, il cui art. 34, terzo comma, stabilisce che “al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti”.

 

3. Considerazioni finali

E’ evidente come la disposizione risponda ad un’esigenza sociale in tempi caratterizzati dall’evolversi di un fenomeno inflazionistico di elevata entità e dal conseguente manifestarsi di una sensibile perdita del potere di acquisto, perfino in relazione a beni di prima necessità, dei trattamenti pensionistici in conseguenza della loro mancata rivalutazione secondo il reale andamento dei prezzi.

Da tale punto di vista essa svela pienamente lo scopo di tutelare il fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare.

D’altra parte, non v’è chi non veda che lungi dal farsi carico il Welfare di tale situazione sociale, ad esempio rivalutando le pensioni in relazione all’indice inflazionistico, gli effetti della modifica del limite di pignorabilità delle pensioni grava integralmente sul ceto bancario e sul ceto creditorio in generale, che vede sostanzialmente compresso il proprio diritto di credito, soprattutto se si considera che in Italia circa il 36% dei pensionati percepisce un assegno sociale al di sotto dei mille euro, con conseguente impignorabilità della pensione.

 

Avv. Cinzia Troiani

Associate

MFLaw Sede di Roma

 

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