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Il termine per l’impugnazione deve ritenersi scaduto se la ricevuta di accettazione è generata dopo le 23:59:59

Commento alla sentenza della Cassazione del 18 gennaio 2023 n. 1519

 

1. Premessa.

1.1. La sentenza n. 1519 del 18.01.2023 ha fornito importanti precisazioni sul tema della notifica di un ricorso a mezzo PEC inviato alle 00:00:00 della mezzanotte del giorno di scadenza. L’assoluta peculiarità della vicenda ha consentito alla Cassazione di meglio puntualizzare alcuni snodi essenziali afferenti al tema che ci occupa, ancora non affrontati dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 891/16/2016 affidandosi a tre formali motivi. I giudici di legittimità, investiti delle questioni sollevate, non hanno affrontato e argomentato il merito dei motivi, in quanto il ricorso si è manifestato, sin da subito, inammissibile poiché tardivamente proposto.

Più nel dettaglio, la sentenza oggetto di impugnazione pubblicata il 10.05.2016 non veniva notificata, motivo per cui, applicandosi il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., il termine ultimo per la notifica spirava il 12.12.2016, in quanto il giorno 11.11.2016 cadeva di domenica.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, si comprendeva, con assoluta certezza, come la notifica del ricorso fosse stata comunque effettuata tardivamente posto che la ricevuta di accettazione (che rileva soprattutto alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 75 del 2019) risultava essere emessa alle ore 00:00:01 del 13.12.2016, quindi chiaramente oltre il termine entro il quale doveva essere effettuata.

 

2. La precedente decisione della Corte Costituzionale.

La pronuncia in commento apre con il richiamo alla sentenza n. 75/2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00, si perfeziona per il notificante alle ore 7:00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della citata ricevuta. Ecco quindi che, con tale decisione, la spedizione del messaggio a mezzo PEC effettuata tra le ore 21:00 e la fine dell’ultimo giorno continua a perfezionarsi, per il destinatario, alle ore 7.00 del giorno successivo, mentre per il mittente occorre fare riferimento al momento della generazione della ricevuta di accettazione di cui all’art. 6, comma 1, d.P.R n. 68/2005 (recante Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata) nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione.

Emerge già qui, nella precisazione relativa alla questione delle ore 7:00, come per il mittente fa fede la data contenuta nella ricevuta di accettazione della PEC “nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione” (ex art. 6, comma 1, d.P.R n. 68/2005), anche se la ricevuta di consegna della PEC è successiva. 

Precisava ancora la Corte Costituzionale, nella citata pronuncia, che il termine di cui all’art. 155 c.p.c. doveva computarsi a giorni e che nel caso di impugnazione la sua scadenza doveva ricondursi allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno utile.

Ebbene, i Giudici di legittimità – nella pronuncia in esame – si sono ovviamente adeguati al (suddetto) principio indicato dalla Corte costituzionale, non mancando di ribadire che “la reductio ad legitimitatem del citato art. 16-septies trova la sua giustificazione concettuale proprio nell’applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica anche alle notifiche con modalità telematiche (come del resto previsto dall’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994)”. In altri termini, l’unico momento rilevante, ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telematica dell’atto processuale, è dunque quello di generazione della ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente e non quello di materiale invio del messaggio.

 

3. Il momento perfezionativo della notifica.

3.1 Compiuto il doveroso richiamo al principio sancito dalla Corte Costituzionale, i Giudici di legittimità hanno affrontato la questione più delicata concernente la validità di un ricorso notificato alle ore 24:00:00 del giorno di scadenza, rilevando come, nel caso di specie, la ricevuta di accettazione della spedizione fosse stata generata solo in data 13 dicembre 2016 alle ore 00.00.01 (come da documentazione prodotta dalla ricorrente) e che, pertanto, la notifica si era perfezionata in ogni caso tardivamente per lo stesso ricorrente quando già era iniziato il giorno successivo a quello di scadenza. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate provvedeva a notificare il ricorso a mezzo PEC “cliccando” l’invio del messaggio nell’esatto momento in cui, appena spirato il 12.12.2016, era già iniziato in giorno successivo (i.e. il 13.12.2106), alle ore 00:00:00.

3.2 Ebbene, dallo scrupoloso esame della documentazione prodotta dalla ricorrente (i.e. ricevuta di accettazione) e, in particolare, dall’orario in cui la stessa era stata emessa, la Cassazione prende lo spunto per affrontare e risolvere alcune questioni sulle quali la giurisprudenza non aveva avuto modo di confrontarsi. In particolare, quanto affermato da parte ricorrente (quindi che il ricorso sarebbe stato spedito alle ore 00:00:00 del 12/12/2016), consente ai Giudici di Piazza Cavour di esaminare la questione per la quale le ore 00:00:00 di un dato giorno “x” possano anche leggersi come le ore 24:00:00 del giorno “x-1” e, quindi, se fosse o meno concepibile che un determinato “minuto secondo” possa appartenere, ad un tempo, a due giorni, quand’anche immediatamente contigui.

La Suprema Corte si è interrogata, quindi, sia su quando finisce esattamente un dato giorno, sia quando inizia esattamente il giorno successivo. Non solo il legislatore, ma anche la Corte Costituzionale e finanche la Corte di Cassazione hanno talvolta fatto riferimento alla necessità di compiere un determinato atto e/o adempimento entro le ore 24:00 del giorno di scadenza, con ciò facendo (forse, erroneamente) intuire che le ore 24:00 dovrebbero essere considerate appartenenti all’ipotetico giorno di scadenza e non anche al giorno successivo a quest’ultimo (per la soluzione, vedi infra).

 

4. La normativa di riferimento.

4.1 La Cassazione risolve il quesito richiamando le seguenti disposizioni:

  1. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/07/2014 (c.d. Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature);
  2. l’art. 48, comma 3, del C.A.D., nel testo vigente ratione temporis,
  3. Regolamento ministeriale, adottato dal M.I.T. con D.M. 2/11/2015 (recante, appunto, le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) che rimanda per la definizione e individuazione della “marca temporale” al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004.

Alla luce della normativa citata, la Suprema Corte afferma che “il riferimento temporale che viene in rilievo, ai fini delle trasmissioni a mezzo PEC, è dunque il Coordinated Universal Time (noto con l’acronimo UTC)” il quale rappresenta “una scala di tempo che, parametrata al fuso orario corrispondente per ciascun Paese (in Italia, +1 o +2, a seconda che sia in vigore l’ora solare o l’ora legale), è stata adottata dall’International Telecommunication Union (Agenzia nell’egida dell’ONU, con sede a Ginevra) e diffusa a livello planetario a partire dal 1972”.

4.2 Tirando le fila di quanto fin qui riportato, emerge dunque che la misurazione relativa al giorno “x” non può che avere come dato iniziale le ore 00:00:00 (sul punto v. già Cass. n. 24637/2014 che indicava il momento d’ inizio del calcolo con “le ore zero del giorno stesso”).

Quale ulteriore corollario, si ha che il riferimento alla “ricevuta di accettazione… generata… entro le ore 24…”, come indicato dalla più volte citata Corte Cost. n. 75/2019, deve essere letto nel senso che la ricevuta in discorso, ove si tratti di notificazione di una impugnazione, deve essere generata al più tardi entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno, ossia entro le ore 23:59:59.

Pertanto, sia in forza della prospettazione della ricorrente, sia in base alle risultanze del “messaggio originale” documentato dalla stessa, la Cassazione ha disposto l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate poiché “inviato, in modo inequivocabile, il 13 dicembre 2016 alle ore 00:00:00 cioè quando il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era già irrimediabilmente scaduto”.

 

5. Conclusioni

5.1 La sentenza in commento va altresì analizzata alla luce della del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149 (c.d. Riforma civile Cartabia).

Il legislatore della riforma, all’art. 147 c.p.c. ha aggiunto due nuovi commi (il secondo e il terzo), prevedendo che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario.

Tale disposizione si dovrà leggere, dunque, in “combinato disposto” con la sentenza 1519/2023 della Cassazione, per cui:

  • nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua disposizione sino alle 23:59:59 del giorno stesso (in forza di quanto previsto dalla sentenza in commento). Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema.
  • per quanto concerne il notificato (i.e. destinatario) gli effetti della notifica si produrranno al momento della generazione della ricevuta di consegna. Se quest’ultima viene generata tra le ore 21:00 e le ore 7:00 la notifica si intende perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo.

La scissione, così applicata, consentirebbe di tutelare sia l’interesse di chi riceve la notifica, sia l’interesse di chi, onerato di compiere un atto giuridico al fine di tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il termine a propria difesa.

 

Avv. Francesca Bertozzi

Associate

MFLaw Roma

 

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