Recupero crediti e procedure esecutive

Intermediari finanziari ed albo ex art. 106 TUB: la rilevanza della mancata iscrizione ai fini del recupero del credito

1. Premessa

Con ordinanza n. 7243/2024 del 18.3.2024 la Corte di Cassazione, ribaltando l’interpretazione fino ad oggi prevalente, ha affrontato le conseguenze derivanti dall’omessa iscrizione nel registro ex art. 106 T.U.B. delle società di recupero del credito c.d. special servicer o sub servicer, statuendo la piena legittimità dell’attività esecutiva ad opera di dette società.

 

2. La consolidata giurisprudenza di merito superata dall’ordinanza n. 7243/2024 della Suprema Corte

Il tema delle operazioni di recupero dei crediti cartolarizzati da parte delle società c.d. special servicer ha dato vita, soprattutto negli ultimi anni, ad un intenso dibattito giurisprudenziale concernete la legittimazione a svolgere l’attività di recupero del credito da parte di società non iscritte all’albo previsto dall’art. 106 T.U.B.

Nello specifico, le oscillazioni interpretative hanno riguardato il comma 6 dell’articolo 2 della Legge n. 130/1999, il quale sancisce espressamente che: “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.

La giurisprudenza di merito maggioritaria, antecedente all’ordinanza in commento, considerava il comma 6 dell’articolo 2 della Legge n. 130/1999 norma imperativa volta a garantire la protezione degli investitori, assicurando che il recupero dei crediti fosse affidato a soggetti professionalmente qualificati: su tale presupposto, l’omessa iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. di una società che agisce quale mandataria del titolare del credito, avrebbe determinato la carenza di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati e, di conseguenza, l’invalidità sia dell’atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza che la nullità degli atti posti in essere sulla base di esso[1] .

Pertanto, alla luce di tale orientamento, la mancata iscrizione dell’intermediario all’albo ex art. 106 TUB comportava una carenza di legittimazione processuale insanabile e tale da rendere nulla ogni azione conseguentemente messa in atto dallo special servicer per il recupero del credito della mandante.

Ebbene, il suddetto indirizzo interpretativo è stato superato dalla recentissima ordinanza n. 7243/2024 del 18.3.2024 emessa dalla Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi in ordine all’eccezione, mossa da parte ricorrente, del difetto di rappresentanza di una società, special servicer, che, avendo ricevuto mandato dalla società veicolo per il recupero di alcuni crediti cartolarizzati, non risultava essere iscritta all’albo di cui all’art. 106 TUB.

Nello specifico, parte ricorrente, inquadrando l’eccezione de quo nel difetto di rappresentanza, affermava che “[…] l’attività di recupero dei crediti cartolarizzati è riservata esclusivamente (ex art. 2 comma 6 legge n.130/1999) in via diretta ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB …” e, pertanto, in ossequio al combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. “è nullo il conferimento dell’incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità che affligge il mandato si ripercuotere sugli atti compiuti nell’esercizio dell’attività”.

La Suprema Corte è stata, dunque, chiamata a valutare se le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 6, della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e nell’articolo 106 del T.U.B., considerate congiuntamente, possano essere qualificate come norme imperative, e quindi come strumenti di tutela di interessi pubblicistici.

La stessa Corte ha osservato che, affinché una norma possa essere considerata di natura pubblicistica e quindi imperativa, non è sufficiente che abbia una rilevanza economica, come nel caso delle disposizioni in esame.

Ciò poiché le norme fino ad ora menzionate non presentano alcuna valenza civilistica, bensì riguardano esclusivamente il settore bancario-finanziario la cui rilevanza pubblicistica risulta già, peraltro, tutelata dal sistema di controlli e poteri attribuiti all’autorità di vigilanza – in particolare alla Banca d’Italia – nonché da norme penali.

Alla luce di tali osservazioni, la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento ha sancito fermamente l’artificiosità e la mancanza di fondamento caratterizzanti l’eccezione mossa da parte ricorrente, contestando allo stesso tempo, il presunto carattere di norma imperativa inderogabile che la giurisprudenza di merito prevalente ha attribuito fino ad oggi al comma 6 dell’art. 2 della Legge 130/1999.

 

3. Conclusioni

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, a seguito dell’analisi della vicenda de quo,

stabilisce che l’omessa iscrizione della società incaricata del recupero del credito all’albo previsto dall’art. 106 T.U.B. non comporta l’invalidità dell’azione di recupero intrapresa da quest’ultima sulla base dell’incarico ricevuto dal titolare del credito.

In altre parole, la mancata iscrizione al suddetto albo da parte dei sub servicer non è sufficiente ad invalidare né i contratti stipulati tra la mandante e il Servicer, né le successive attività di recupero del credito.

Tutt’al più, sebbene l’omessa iscrizione non influisca direttamente sulla validità dell’azione di recupero potrebbe avere rilevanza su altri fronti, quali il rispetto delle normative di settore con conseguenti eventuali sanzioni penali.

 

Dott.ssa Graziana Calì

Trainee

MFLaw Roma

 

 

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[1] Ex multius : Tribunale di Monza, ordinanza 22 gennaio 2024;  Tribunale di Cagliari, ordinanza 28 febbraio 2024.

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