Crisi di impresa & Restructuring
La compatibilità del privilegio processuale fondiario con le nuove norme del Codice della Crisi d’Impresa
Introduzione
Con la recente sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914 (Pres. Cristiano, Est. Crolla), la Corte di Cassazione si è espressa sulla compatibilità del privilegio processuale fondiario di cui all’art. 41, comma 2, TUB con le norme introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa.
Se da una parte la pronuncia ha confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario stabilendo che il privilegio processuale fondiario deve ritenersi applicabile alla liquidazione giudiziale, dall’altra ha ritenuto che il creditore che vanta ipoteca di primo grado sull’immobile a garanzia di mutuo fondiario possa procedere alla vendita coattiva di tale ultimo anche in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata.
La pronuncia de qua costituisce una pietra miliare nell’acceso dibattito giurisprudenziale – sinora non univoco – sul punto.
Commento alla Cassazione n. 22914 del 19 agosto 2024
Con la sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in linea con le pronunce antecedenti, ha confermato che quando l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale interviene in un momento in cui è già pendente l’esecuzione immobiliare avviata dal creditore fondiario, tale ultimo può procedere autonomamente con l’esproprio.
L’art. 41, comma 2, TUB, come noto, accorda un privilegio processuale al creditore fondiario disponendo che “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore“.
In vigenza della legge fallimentare la norma rappresentava una deroga al principio generale del divieto di azioni esecutive e cautelari sancito dall’art. 51 l. fall. per cui “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”. La “diversa disposizione di legge” era, dunque, immediatamente riferibile alla clausola di salvezza di cui all’art. 41, comma 2, TUB, che, di fatto, impediva la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione forzata a favore della vendita coattiva nell’ambito della procedura liquidatoria.
La giurisprudenza consolidatasi in vigenza della l. n. 3/2012 riteneva inammissibile l’applicazione analogica dell’art. 41, comma 2, TUB alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della l. n. 3/2012, trattandosi di norma eccezionale dettata in modo specifico per la sola procedura fallimentare.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nella pronuncia che si commenta, l’Istituto di credito ha quindi diritto a portare avanti il pignoramento dell’immobile su cui vanta ipoteca di primo grado a garanzia di mutuo fondiario, anche qualora l’esecutato sia sottoposto alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.
Come statuito, infatti “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”.
Mentre le sentenze precedenti a quella in discorso erano pressochè univoche nel ritenere che il privilegio fondiario, già applicabile alle procedure fallimentari, sia altresì da ritenersi compatibile con la liquidazione giudiziale, l’orientamento della Cassazione in merito alla sua coniugabilità con le procedure di liquidazione controllata costituisce una svolta in seno all’acceso dibattito giurisprudenziale sul punto.
Ex multis, mentre il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 20 luglio 2023, ha statuito “Nella procedura di liquidazione controllata va confermata l’ultrattività del privilegio processuale riconosciuto dall’art. 41, comma 2, D. Lgs. n.385/1993 al titolare del credito fondiario, in virtù della clausola di riserva contemplata dall’art. 150 CCII richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII dettato nella procedura di liquidazione controllata”, il Tribunale di Modena, con sentenza del 3 marzo 2023, ha, al contrario, affermato che “l’art. 41 t.u.b., derogando al generale principio della concorsualità nella liquidazione dell’attivo, ha carattere eccezionale e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica, trovando applicazione esclusiva nel fallimento, oggi liquidazione giudiziale, non anche nella liquidazione controllata”.
Relativamente alle procedure di liquidazione giudiziale, il dato normativo è inequivocabile, avendo l’art. 150 CCII riprodotto il contenuto lessicale dell’art. 51 L.F., – sostituendo alla parola “fallimento” la locuzione “liquidazione giudiziale” – per il quale, nella liquidazione giudiziale, l’effetto inibitorio delle procedure esecutive ammette la deroga delle “altre disposizioni di legge”, quali appunto l’art. 41, comma 2, TUB.
In merito alle procedure di liquidazione controllata, il legislatore del Codice della Crisi d’’Impresa ha inserito una norma di rinvio altrettanto chiara, non contenuta nell’analoga procedura disciplinata dalla l. n. 3/2012. L’art. 270, comma 5, CCII, infatti, richiama espressamente il predetto art. 150 CCII. Il riferimento a tale ultima norma, peraltro, si appalesa privo di una clausola di compatibilità, esonerando dunque l’interprete dalla necessità di valutare se la disciplina oggetto del rinvio sia coerente strutturalmente e/o funzionalmente con l’istituto che sarà da essa regolato.
Il rimando sopra richiamato è stato ritenuto sufficiente per affermare che anche nella liquidazione controllata il predetto divieto di azioni esecutive cede il passo alla deroga della legge speciale contenuta nell’art. 41, comma 2, TUB.
La Corte di Cassazione ha poi respinto l’argomentazione di talune pronunce precedenti secondo la quale l’applicazione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata configurerebbe un’estensione analogica di una norma eccezionale.
Infatti, la compatibilità con la liquidazione controllata dell’art. 41, comma 2, TUB, è stata considerata conseguente al richiamo normativo operato dall’art. 270 CCII e non frutto del ricorso all’analogia.
La Corte ha altresì sottolineato che la sopravvivenza dell’art. 41, comma 2, TUB, né abrogato, né modificato a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa, è significativa della volontà del legislatore circa l’applicazione del privilegio fondiario anche nelle procedure di liquidazione controllata.
Da un punto di vista sistematico, è da ritenersi che la procedura di liquidazione controllata risulta plasmata sulla falsariga della procedura maggiore, ancorché con la tecnica della semplificazione, per cui ne avrebbe assunto la struttura, i limiti e le medesime regole di interferenza con il processo esecutivo individuale.
Conclusioni
Nel silenzio della legge, la sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914 della Corte di Cassazione costituisce, ad oggi, un importante riconoscimento della centralità del privilegio fondiario nel sistema delle garanzie offerte ai creditori.
La pronuncia de qua, infatti, avrà un impatto significativo sulle procedure esecutive immobiliari che potranno pacificamente essere proseguite dai creditori fondiari non soltanto nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ma anche della liquidazione controllata dell’esecutato.
Poiché la presente costituisce la prima statuizione in merito della giurisprudenza di legittimità, in un’ottica de iure condendo, si auspica un intervento legislativo che confermi a chiare lettere la sussistenza dei privilegi offerti alle Banche anche nelle procedure concorsuali minori.
Avv. Giulia Poggio
MFLaw StapA
Sede di Milano