Crisi di impresa & Restructuring

La competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 18 del D. lgs n. 3/2017 in tema di nullità delle fideiussioni

Analisi e disamina del quadro normativo e giurisprudenziale in merito alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia di impresa per le eccezioni concernenti la nullità delle fideiussioni contrarie allo schema ABI

 

1. Premessa

Nei giudizi in cui viene eccepita la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust assume rilevanza il profilo della competenza del giudice adito.

Secondo l’orientamento prevalente, anche nell’ipotesi in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore sollevi eccezioni volte ad ottenere l’accertamento della nullità della fideiussione, la competenza spetta comunque alle sezioni specializzate in materia d’impresa, derogando in tal modo alla competenza funzionale del giudice del procedimento monitorio.

 

2. Quadro normativo e giurisprudenziale

In tal senso si era già espressa parte della giurisprudenza di merito tra cui  il Tribunale di Verona il quale, con ordinanza del 22 ottobre 2020, ha così dedotto: “Sul tema di nullità della fideiussione omnibus, eccepita sul presupposto che essa sia stata redatta in conformità al modello ritenuto contrario alla normativa antitrust dalla Banca d’Italia, la questione non può essere conosciuta dal giudice non specializzato nemmeno in via di mera eccezione poiché la decisione su di essa implica un accertamento sulla nullità o non nullità del contratto che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26242/2014, sebbene incidentale, è comunque idoneo al giudicato. Va esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l’opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, di competenza del giudice specializzato”.

Nello stesso solco interpretativo si è pronunciata la Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 6523/2021, ha stabilito che la questione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, censurato nel 2005 per violazione della normativa Antitrust, sia di competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (competenza che prima spettava alle Corti d’appello).

Tale pronuncia scaturisce dal regolamento di competenza richiesto d’ufficio dalla sezione specializzata del tribunale di Catanzaro il quale assumeva che la materia oggetto di causa non rientrasse fra quelle di cui all’art. 33, secondo comma, della I. n. 287 del 1990 e che comunque non il foro di Catanzaro, ma semmai quello di Napoli, sarebbe stato competente in materia di violazioni della normativa antitrust.

Nella sentenza della Cassazione si legge “La segnalata (dal tribunale di Catanzaro) necessità di valutare “la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza”, (…), richiede di estendere l’accertamento alla sorte dell’intesa restrittiva, la quale dunque finisce per rientrare nell’oggetto del processo. Invero, in linea generale, fa parte dell’oggetto del processo tutto ciò che è individuato nella domanda come suo presupposto.

E’ pertanto errato dire che il processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perché riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust, non comprenda anche la valutazione di una tale illiceità.

Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell’attribuzione della competenza per materia”.

Come noto, la competenza funzionale, a cui fa riferimento l’art. 33 della L. n. 287/1990, è determinata dagli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 3/2017.

In particolare, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea”.

Il successivo art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 168 del 2003, disciplina il regime specifico e inderogabile secondo il quale “per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);

  1. b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
  2. c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.»”.

 

3. Effetti pratici

Per quanto concerne gli effetti concreti che tali decisioni producono sulla gestione delle liti, è evidente che, a fronte di un giudizio volto a far valere la presunta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (sia che si tratti di una azione autonoma incardinata dal garante, sia che si tratti di una opposizione a decreto ingiuntivo), il creditore dovrà previamente verificare la corretta competenza del tribunale adito avendo cura, in caso di erronea individuazione da parte dell’attore/opponente del foro competente, di sollevare la relativa eccezione di incompetenza (rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado).

Sulla scorta del predetto orientamento giurisprudenziale, sempre più Tribunali, anche in contenziosi giunti in fase decisionale, provvedono a dichiarare la propria incompetenza in ordine alla suddetta eccezione.

Segnaliamo peraltro che, ferma restando la predetta dichiarazione di incompetenza, le diverse Corti di merito sembrano assumere provvedimenti difformi in ordine al prosieguo del giudizio.

Presso il Tribunale di Roma per esempio, in un caso esaminato, il Presidente ha disposto la cancellazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal registro della sezione ordinaria, disponendo l’iscrizione della causa nella medesima sezione quale Sezione “Tribunale Imprese”.

Presso il Tribunale di Urbino, invece, in un caso analogo, il Giudice “ritenuta la pregiudizialità della questione, ha sospeso il giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo n.d.a.) ex art. 295 cpc rimettendo la questione alla SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA COMPETENTE ex art 18 del D. Lgs n. 3/2017.”

In tale ultimo caso il debitore ingiunto ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Ancona –  Sezione Specializzata in Materia di Impresa – il quale tuttavia ha posto “al contraddittorio delle parti la questione della competenza della sezione specializzata del tribunale di Ancona, anziché quella del tribunale di Roma, come previsto dall’art. 4, comma 1ter, del d. lgs. n. 168 del 2003, come da ultimo modificato dal d.lgs 19 gennaio 2017, n. 3.”

Sebbene il tribunale di Ancona ancora non si sia pronunciato sul punto, possiamo sostenere che l’insieme dei richiamati principi, tradotto nel contesto della disciplina conseguente al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 18, comma 1, lett. b), (in recepimento della Dir. 2014/104-UE), porta a riconoscere la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Roma, visto che la stessa attrae le controversie che, in assenza di deroghe, come nel caso di specie, sarebbero state trattate presso gli uffici del distretto di Ancona.

 

4. Conclusioni

Concludendo, non può non evidenziarsi che sebbene la questione in commento sia stata già chiarita dalla giurisprudenza di legittimità,  nonché dal legislatore, da un punto di vista pratico si rimane ancora in attesa di un consolidamento dei suesposti principi ermeneutici e normativi da parte dei Tribunali di merito, i quali si stanno uniformando nel riconoscere anche d’ufficio, la competenza funzionale esclusiva delle sezioni di Milano, Roma e Napoli  per tutte le controversie per le quali sarebbe competente per territorio – rispettivamente – una Sezione specializzata in materia d’impresa del Nord, del Centro e del Sud Italia.

 

Avv. Agata Giacalone

Associate

MFLaw Palermo

 

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