LA COMPETENZA TERRITORIALE PER L’ESECUZIONE PRESSO TERZI NEI CASI IN CUI IL DEBITORE O TERZO SIANO RESIDENTI ALL’ESTERO.
La competenza territoriale per le procedure esecutive trova la sua disciplina codicistica generale nell’art. 26 c.p.c. che indica quale foro generale per l’esecuzione su beni mobili o immobili, il forum rei sitae, il luogo in cui si trovano le cose oggetto della procedura esecutiva.
Dopo l’entrata in vigore del D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014), l’introduzione dell’art. 26-bis c.p.c. ha segnato una svolta nel sistema della competenza territoriale in materia esecutiva, introducendo un criterio speciale per l’espropriazione forzata di crediti, volto a razionalizzare e concentrare la competenza nei procedimenti di espropriazione presso terzi.
La disposizione opera una chiara distinzione fondata sulla natura soggettiva del debitore esecutato, individuando criteri differenti di competenza territoriale.
Infatti, quando il debitore è un soggetto privato o una persona giuridica, la competenza spetta al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Questo criterio soggettivo persegue la finalità di concentrare presso un unico ufficio giudiziario tutte le procedure esecutive promosse nei confronti del medesimo debitore, anche quando coinvolgano una pluralità di terzi pignorati che abbiano sede in luoghi diversi del territorio nazionale.
Diversa è invece la soluzione quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, per la quale la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente nel distretto di residenza, domicilio o sede del creditore, salvo che leggi speciali prevedano una diversa disciplina. Tale previsione risponde a esigenze di coordinamento istituzionale e di tutela dell’interesse pubblico, confermando la specialità del regime esecutivo nei confronti della P.A.
L’art. 26bis cpc può tuttavia incontrare un limite strutturale ed invalicabile quando vengono in rilievo elementi c.d. di “estraneità”, per il quali la competenza non può più essere determinata seguendo il criterio soggettivo previsto dall’art. stesso, ma deve necessariamente essere individuata sulla base della localizzazione territoriale del bene o del credito oggetto di espropriazione, oltre che tenendo conto delle norme sovranazionali eventualmente applicabili alla fattispecie concreta.
Prima di esaminare nello specifico le diverse casistiche che possono presentarsi nella pratica, è opportuno richiamare brevemente il quadro normativo sovranazionale che occorre tener presente quando ci si trova di fronte a fattispecie con elementi di internazionalità.
Per quanto riguarda i rapporti intra-UE, assume rilievo centrale il Regolamento (UE) n. 1215/2012, comunemente noto come “Bruxelles I bis”, che disciplina gli strumenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
È importante sottolineare che, in questo ambito, l’art. 26-bis c.p.c. non può prevalere sulle norme di diritto europeo, né tantomeno sui principi fondamentali della giurisdizione esecutiva, primo fra tutti quello di territorialità.
Diversa è invece la situazione quando vengono in rilievo rapporti con Stati extra-UE. Infatti in questi casi, occorre verificare l’esistenza di eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali che regolino la materia dell’esecuzione forzata e della cooperazione giudiziaria.
In assenza di tali convenzioni, trovano applicazione le norme di diritto internazionale privato italiano, sempre nel rispetto del principio fondamentale secondo cui la giurisdizione esecutiva può essere esercitata solo sui beni e crediti localizzati nel territorio dello Stato.
Ciò posto, entrando nel merito della questione oggetto di analisi, le principali fattispecie che possono presentarsi sono quelle in cui il terzo pignorato o il debitore esecutato hanno sede all’estero.
Nel caso in cui sia il terzo pignorato ad avere sede all’estero, la competenza spetta al giudice dello Stato estero in cui è localizzato il bene o il credito da sottoporre a esecuzione.
La ratio di questa soluzione è perfettamente coerente con il principio di territorialità secondo cui il giudice italiano non può imporre vincoli esecutivi su beni o crediti che si trovano materialmente al di fuori del territorio nazionale, né tantomeno può esercitare poteri coercitivi nei confronti di soggetti giuridici stabiliti all’estero, in assenza di specifici strumenti di cooperazione giudiziaria che lo consentano.
Da ciò consegue che il creditore italiano che intenda aggredire crediti del proprio debitore verso terzi con sede all’estero dovrà necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria dello Stato in cui il terzo ha la propria sede.
Sarà quindi necessario, preliminarmente, ottenere il riconoscimento del titolo esecutivo italiano nello Stato estero, secondo le forme e le modalità previste dagli strumenti di cooperazione giudiziaria applicabili al caso concreto. Solo dopo aver ottenuto tale riconoscimento, e solo se la legge dello Stato estero lo consente, sarà possibile procedere all’esecuzione forzata secondo le forme processuali previste dall’ordinamento di quello Stato.
Ben diversa è l’ipotesi in cui sia il debitore esecutato a risiedere all’estero, mentre il terzo pignorato sia domiciliato o abbia la propria sede nel territorio italiano.
Detta fattispecie presenta caratteristiche peculiari che meritano un’analisi approfondita, tanto sotto il profilo della competenza, quanto sotto quello delle conseguenze processuali che ne derivano.
In tale evenienza, si verifica una deroga necessaria all’applicazione dell’art. 26-bis c.p.c., tornando operativa la disciplina generale contenuta nell’art. 26 c.p.c. con conseguente competenza territoriale del Giudice italiano
La ragione di questa soluzione risiede nel principio di territorialità. Quando il debitore risiede all’estero, viene meno il collegamento soggettivo che giustificherebbe l’applicazione del criterio accentratore previsto dall’art. 26-bis c.p.c. e acquista, invece, rilievo esclusivo il criterio della localizzazione oggettiva del bene o credito da espropriare ex art 26 c.p.c..
Da ciò, deriva che la competenza è radicata presso il giudice italiano territorialmente compente, ovvero presso il foro del luogo in cui si trova materialmente il bene o il credito che, nel caso del pignoramento presso terzi, coincide con il luogo di residenza o sede del terzo stesso.
La suindicata deroga produce delle conseguenze di ordine operativo, fra cui quella forse più rilevante, riguarda l’impossibilità di concentrare più pignoramenti presso terzi diversi dinanzi ad un unico giudice.
Il credito pignorato si considera territorialmente localizzato nel luogo in cui il terzo ha la residenza o la sede e quindi la competenza del giudice dell’esecuzione è funzionale e inderogabile. Per tale motivo ciascun credito costituisce quindi un autonomo oggetto di esecuzione che non può essere artificiosamente accorpato ad altri. Ne deriva che non è consentito accentrare più pignoramenti presso terzi dinanzi a un unico giudice, neppure quando ciò appaia giustificato da esigenze di economia processuale o di coordinamento delle diverse procedure, ciò comportando che ogni pignoramento deve essere introdotto con un procedimento autonomo, davanti al tribunale del luogo in cui è domiciliato il singolo terzo pignorato.
L’orientamento interpretativo sopra descritto ha trovato autorevole conferma nella recente giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza n. 22302 del 7 agosto 2024, nella quale la Suprema Corte ha avuto occasione di pronunciarsi specificamente sulla questione della competenza nell’espropriazione presso terzi promossa nei confronti di un debitore residente all’estero, affermando in modo netto che la regola di cui all’art. 26-bis c.p.c. subisce in tali casi una deroga necessaria.
La Corte, infatti, ha chiarito con precisione che in tal caso è applicabile la disciplina generale dell’art. 26 c.p.c., e non già quella speciale dell’art. 26-bis.
Conseguentemente, il giudice competente è quello del luogo in cui risiede il terzo pignorato, quale luogo di localizzazione del credito o del bene oggetto di esecuzione.
La pronuncia presenta particolare interesse non solo per la soluzione adottata che, come si è visto, è perfettamente coerente con i principi generali del sistema, ma anche per la ratio decidendi che la sorregge. La Corte ha valorizzato il principio dell’effettiva tutela esecutiva, evidenziando come una diversa soluzione, che consentisse di estendere la competenza del giudice italiano oltre i limiti territoriali imposti dall’ordinamento, rischierebbe di compromettere proprio quell’effettività che dovrebbe invece essere garantita.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che la competenza deve essere individuata con riferimento al luogo di localizzazione del credito, con applicazione dell’art. 26 c.p.c., anche quando ciò comporti l’instaurazione di una pluralità di procedimenti esecutivi presso giudici diversi. L’impossibilità di accentrare più pignoramenti presso terzi dinanzi a un unico giudice non costituisce quindi una scelta discrezionale dell’interprete, né tantomeno un’opzione processuale rimessa alla valutazione del caso concreto, ma rappresenta invece una conseguenza necessaria dell’applicazione del criterio territoriale ordinario, che torna a operare ogniqualvolta l’art. 26-bis c.p.c. non sia applicabile.
Una sintesi operativa, utile nelle ipotesi di pignoramento presso terzi con profili transnazionali, deve innanzitutto prendere in considerazione un elemento imprescindibile: la localizzazione del bene o del credito da espropriare.
(i) Qualora i beni o i crediti siano localizzati in Italia, la competenza spetta sempre al giudice italiano. In particolare:
(i.i) se il debitore risiede in Italia, trova applicazione l’art. 26-bis c.p.c.;
(i.ii) se il debitore risiede all’estero, si applica il criterio generale di cui all’art. 26 c.p.c.
(ii) Qualora, invece, i beni o i crediti siano localizzati all’estero, la competenza spetta al giudice dello Stato in cui essi si trovano; il creditore italiano dovrà pertanto attivare gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale previsti per procedere all’esecuzione.
Avv. Vittoria Garofalo
Associate
MFLaw Roma
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