Recupero crediti e procedure esecutive

La digitalizzazione delle aste: luci e ombre della partecipazione agli esperimenti di vendita da remoto

Introduzione.

La modifica dell’art. 569 c.p.c. ad opera del d.l. n. 59 del 2016 in forza della quale il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con cui dispone la vendita, “stabilisce” che “il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti … nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche” rappresenta lo snodo conclusivo del passaggio dalla vendita analogica a quella da remoto.

Invero, per la piena operatività (almeno sulla carta) di tale riforma, è stato necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle c.d. specifiche tecniche. Così, solo a partire da aprile 2018 l’espletamento delle aste da remoto è divenuto per legge il modello tradizionale, derogabile solo qualora il giudice lo ritenesse pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Orbene, è evidente che, nella prassi, i Tribunali hanno manifestato grande cautela nel delegare la vendita in modalità esclusivamente telematica.

Si è registrato, infatti, un largo uso della predetta clausola di salvaguardia valorizzando, ad esempio, la necessità – prima dell’entrata a regime delle gare online – di un sistema di convenzioni tra gli uffici giudiziari e gli istituti bancari che garantisse efficienza nella gestione dell’accredito e della restituzione delle cauzioni da versarsi da parte degli offerenti.

Ancora, taluni giudici hanno interpretato la suddetta norma ritenendo che l’analisi dell’eventuale pregiudizio ai creditori in caso di fissazione delle aste da remoto dovesse essere effettuata esclusivamente dagli stessi creditori quali arbitri dei propri interessi.

Ad ogni buon conto, con l’avvento della pandemia, il fenomeno dello svolgimento degli esperimenti telematici ha preso sempre più piede, giungendo al suo picco nel 2023, quando il 41% delle vendite si sono svolte in modalità completamente telematica, a fronte della già alta percentuale del 38% registrata nel 2022.

Contestualmente si è quindi osservato un calo delle aste tradizionali (c.d. in busta chiusa), scese al 26% nel 2023 a fronte del 32% del 2022.

 

Vantaggi e svantaggi delle gare telematiche.

Indubbiamente la fissazione di vendite telematiche è stata cruciale durante la pandemia ove, diversamente, in un primo periodo nessun’asta con assembramenti di persone avrebbe potuto celebrarsi e, in un secondo periodo, comunque, l’eventuale esperimento fissato, per il timore del contagio, avrebbe rischiato di non essere partecipato.

Il maggior vantaggio garantito dalle aste telematiche risulta essere ovviamente quello di consentire la partecipazione da parte di utenti che si trovino in qualsiasi regione d’Italia i quali, dunque, non devono più sostenere i disagi e i costi di spostamenti che, magari, confluirebbero in un’aggiudicazione a favore di qualcun altro.

Ulteriore indiscutibile pregio, fruibile soprattutto da parte di chi acquista per investimento, riguarda poi la possibilità di partecipare a più vendite online contemporaneamente.

La gara via internet, inoltre, garantisce l’anonimato degli offerenti ed esclude le eventuali turbative.

Accanto ai sopra menzionati vantaggi, tuttavia, lo svolgimento delle aste in modalità esclusivamente telematica, porta con sé non poche storture.

Innanzitutto occorre porre in luce le difficoltà legate alla partecipazione alle vendite da remoto rispetto a quelle espletate attraverso le modalità tradizionali. Per partecipare alle aste c.d. in busta chiusa, infatti, occorre semplicemente compilare in maniera banale un modulo, qualificarsi attraverso l’esibizione di un documento d’identità e allegare alla propria offerta la cauzione contenuta in un assegno.

Per la fissazione e la partecipazione agli esperimenti telematici è invece necessaria innanzitutto un’alfabetizzazione digitale dei professionisti delegati e degli offerenti.

Ad esempio, occorre essere in grado di effettuare il pagamento telematico dell’imposta di bollo che, nelle aste cartacee, può essere assolto da chiunque in tabaccheria.

Bisogna poi che i partecipanti dispongano di un indirizzo pec e di firma digitale dei quali ancora oggi difficilmente sono dotati gli utenti medi.

Inoltre la procedura di presentazione delle domande appare particolarmente complessa, essendo necessaria la compilazione di numerose pagine che determina, spessissimo, l’invalidazione delle offerte per meri errori formali.

Al fine di aggirare i sopra evidenziati ostacoli, gli offerenti spesso preferiscono ricorrere all’ausilio di un avvocato (o altro soggetto specializzato) che possa procedere al deposito dell’offerta in loro nome e per loro conto, evidentemente a fronte del pagamento di un compenso per l’attività da svolgere.

La partecipazione alle aste tramite device si appalesa maggiormente costosa inoltre ove la domanda venga sottoscritta da più offerenti, essendo necessario in quel caso allegare alla stessa una procura speciale notarile che contenga la dichiarazione delle parti circa quella che procederà in nome e per conto di tutte alla presentazione dell’offerta iniziale e agli eventuali rilanci. Al contrario, come noto, durante le gare tradizionali, i più offerenti sono tenuti semplicemente a comunicare al delegato, che lo annota a verbale, il nominativo della parte che parteciperà concretamente all’esperimento per conto suo e di tutte le altre.

Ancora, per partecipare alle vendite telematiche occorre presentare la cauzione, tramite bonifico, con largo anticipo e, in caso di mancata aggiudicazione del cespite, la stessa non viene contestualmente restituita all’offerente; nelle vendite c.d. in busta chiusa, invece, la cauzione dev’essere contenuta in un assegno da presentare il giorno della gara, che, lo stesso giorno, viene riconsegnato a coloro che non si sono aggiudicati il lotto.

 

Conclusioni.

Alla luce di quanto sopra, dunque, la categoria di vendita da preferirsi pare essere senz’altro la mista. In tal modo, coloro che per comodità (ed avendone le capacità) ritengono di partecipare telematicamente, possono farlo senza doversi spostare, mentre coloro che ritengano eccessivamente difficoltoso presentare l’offerta attraverso le modalità richieste (e oneroso domandarlo ad un addetto ai lavori), possono presentarsi fisicamente avanti al delegato, presentando la busta contenente l’offerta e la cauzione.

Al giorno d’oggi è quantomai necessario rendere il mercato delle aste accessibile a chiunque, trattandosi dell’unico strumento utile per aggiudicarsi i cespiti desiderati a un prezzo maggiormente competitivo rispetto a quello di libero mercato.

Non da ultimo, una maggiore affluenza alle gare determinerebbe un incremento della soddisfazione dei creditori che allo stato attuale, troppo spesso, vedono frustrate le proprie ragioni creditorie.

Sovente, infatti, assistiamo all’avvicendarsi di troppi esperimenti deserti – con evidente allungamento della durata dei processi – che confluiscono da ultimo in una vendita del cespite a un prezzo troppo inferiore al suo valore o, addirittura, nell’estinzione delle procedure esecutive per infruttuosità.

 

Avv. Giulia Poggio

Associate

MFLaw Milano

 

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

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