LA LEGGE DI BILANCIO 2026 RISCRIVE I PRESUPPOSTI APPLICATIVI IN MATERIA DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN
LA LEGGE DI BILANCIO 2026 RISCRIVE I PRESUPPOSTI APPLICATIVI IN MATERIA DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN
La Legge di Bilancio 2026 ha posto sostanzialmente fine al regime di detassazione generalizzata vigente dal 2004 nell’ambito del reddito di impresa in favore di un sistema di esclusione/esenzione impositiva a maglie più strette.
In particolare, i commi 51 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 199/2025 hanno modificato la disciplina tributaria in materia di esclusione o esenzione degli utili e delle plusvalenze derivanti dalla detenzione e dalla cessione di partecipazioni societarie, strumenti finanziari assimilati e contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporti diversi dai beni o servizi.
In tal senso, il DPR 917/1986 (TUIR) è stato modificato come segue:
- l’art. 58, in tema di tassazione delle plusvalenze realizzate da imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice ed enti non commerciali nell’esercizio di imprese commerciali;
- l’art. 59 in tema di tassazione degli utili percepiti dai soggetti di cui alla precedente lett. b);
- l’art. 87, in tema di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di capitale enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice residente nonché società ed enti di qualsiasi tipo non residenti realizzate da società di capitali ed enti commerciali residenti e stabili organizzazioni in Italia di entità non residenti; tale disposizione si applica anche alle plusvalenze derivanti da strumenti finanziari similari alle partecipazioni e ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi;
- l’art. 89 in tema di tassazione degli utili distribuiti società di capitale ed enti residenti, da società non residenti di qualsiasi tipo e percepiti da società di capitali ed enti commerciali residenti e stabili organizzazioni in Italia di entità non residenti; tale disposizione si applica anche ai proventi derivanti da strumenti finanziari similari alle partecipazioni e ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi.
- E’ stato poi modificato il comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 che dispone ora l’applicazione di una ritenuta dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti.
Ciò detto, vediamo ora qual è stata la portata della modifica introdotta dal legislatore tributario.
Le disposizioni anzidette sono state infatti tutte modificate sulla base di una linea direttrice comune nel senso che le esenzioni previste di cui agli artt. 58 e 87 del TUIR e le esclusioni previste dagli artt. 59 e 89 del TUIR nonché la ritenuta ridotta prevista dall’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973 si applicano solo agli utili relativi e alle plusvalenze realizzate in relazione:
- a) ad una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% oppure di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo – intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del Codice civile. E’ certamente una formulazione più ampia rispetto alla precedente che consentiva invece soltanto alla controllante della società intermedia di computare con il meccanismo della demoltiplicazione la partecipazione detenuta indirettamente; la nuova formulazione consente invece anche alle società intermedie controllate direttamente o indirettamente di tener conto delle partecipazioni detenute dalle controllanti.
- b) ai titoli e agli strumenti finanziari “similari alle azioni” (di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del Testo Unico, e ai contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del T.U.I.R. di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Infine, sotto il profilo temporale, le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 si applicano:
– alle distribuzioni di utili e riserve approvate a partire dal 1° gennaio 2026; in tal senso, assume pertanto rilevanza la data di approvazione della delibera e non a quella dell’effettivo pagamento;
– alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e strumenti finanziari similari alle azioni che siano stati acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026. Qui trova applicazione il criterio “first-in first-out” (FIFO) in caso di partecipazioni acquisite in parte prima e in parte dopo il 1° gennaio 2026.
Avv. Emanuele Tito
Counsel dipartimento Tax Law
MFLaw Roma
Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di MFLaw e dei lettori del Magazine di MFLaw. È proprietà di MFLaw e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.
Condividi