Recupero crediti e procedure esecutive

La prova della titolarità del diritto di credito oggetto di cessione e della conseguente legittimazione attiva del cessionario

PREMESSA

Gli ultimi anni hanno visto il diffondersi del fenomeno delle cessioni in blocco dei crediti bancari ed è emersa la necessità di provare in ambito giudiziario, la legittimazione ad agire del cessionario.

Ricordiamo che su tale argomento le SSUU della Suprema Corte nella pronuncia n. 2951/2016 hanno stabilito che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

Sulla scorta di tale principio è invalso l’uso, da parte degli obbligati/esecutati, di contestare in ogni stato e grado dei giudizi o delle procedure esecutive la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo ai cessionari di talchè si rende  necessario individuare le migliori strategie atte a neutralizzare tali contestazioni.

 

  1. LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI E LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO DA PARTE DEI SOGGETTI CESSIONARI.

L’art. 58 del T.U.B. nel disciplinare, la cessione di crediti in blocco, ai commi 2, 3 e 4, prevede che:

  1. la notificazione della cessione di cui all’art. 1264 c.c. sia sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  2. la cessione oltre ad essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese (onere introdotto dal D.lgs. n. 6/2004 che ha modificato l’art. 58 TUB);
  3. il cessionario conserva i privilegi e le garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente, senza necessità di dover porre in essere alcuna formalità.

Dalla lettura dell’art. 58 non si evince, invero, l’obbligo di inserire nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’elenco specifico dei crediti ceduti, quanto piuttosto l’onere di fornire indicazioni per categorie di tali rapporti  così da poter individuare senza incertezze il perimetro di cessione.

Sulla base di quanto stabilito dalla norma si è ritenuto, in un primo momento, che fosse sufficiente l’indicazione di requisiti di minima determinatezza del credito ceduto, requisiti che ricorrevano laddove la Gazzetta avesse indicato i criteri idonei ad individuare senza incertezze, i crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione.

In presenza di tali elementi, la prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva in capo al cessionario, si riteneva raggiunta.

Tuttavia nel corso degli anni, varie pronunce, di merito e soprattutto di legittimità hanno introdotto degli elementi integrativi sul punto, stabilendo il principio per il quale “il meccanismo pubblicitario delineato dall’art. 58, comma 2, TUB determina in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione”. Tuttavia ”…una cosa è l’avviso della cessione, necessario ai fini dell’efficacia del trasferimento, un’altra cosa è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. n. 2780/2019).

La Corte di Cassazione si è quindi sempre più orientata a sostenere il principio per il quale la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esonera il cessionario dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contratto di cessione consentendo di verificare l’inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non avrebbe efficacia probatoria circa la titolarità dello stesso.

Tale interpretazione è stata ribadita sempre dalla Suprema Corte secondo la quale: “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).

In conseguenza di quanto sopra, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest’ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie prevista dall’art. 58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all’inserimento di tale credito nel perimetro dell’operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n. 24798/2020).

 

  1. LA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI DI MERITO

Giova a questo punto vagliare i più recenti e anche diversificati orientamenti formatisi nella giurisprudenza di merito che quotidianamente incidono sui giudizi pendenti tra debitore ceduto e cessionario, richiamando a tal fine alcune pronunce emblematiche dei diversi indirizzi assunti:

a. Corte d’Appello Ancona, 3 maggio 2022

Secondo la Corte d’Appello di Ancona “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Prosegue la corte sostenendo che “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione”.

Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o di un estratto notarile che attesti l’inserzione del singolo nominativo in tale elenco, determinerebbe una carenza di prova della titolarità del credito in capo al cessionario che pertanto non sarebbe legittimato a porre in essere alcuna azione a tutela del diritto.  (nello stesso senso si è pronunciato tra le tante, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3943/2022 del 12 ottobre 2022)

b. Corte d’Appello Milano, 220, del 24 gennaio 2023.

Secondo il Collegio Meneghino, che si discosta dalle indicazioni della Suprema Corte, l’avviso di avvenuta cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve considerarsi idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria laddove contenga l’indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti che permettano di individuare con certezza l’inserimento del credito oggetto di lite nel perimetro della cessione.

Prosegue la Corte affermando che, in ogni caso, la mera dichiarazione sottoscritta dalla cedente che confermi l’intervenuta cessione del credito, rappresenta “una prova liquida”, idonea a dimostrare la titolarità del diritto azionato dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione non veritiera.

c. Trib. Prato, sent. del 12 gennaio 2023

Il Tribunale di Prato, adottando una linea intermedia tra le due sopra indicate, ha ribadito che l’art. 58 comma 2 TUB non impone un contenuto informativo minimo richiede, bensì, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.

Qualora l’avviso in GU non presenti i requisiti di certezza e determinatezza in ordine ai crediti ceduti, il cessionario dovrà necessariamente produrre la copia del contratto di cessione da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla cedente nei confronti del debitore ceduto ed indicazione specifica di quella oggetto del giudizio, non potendosi neppure ritenere raggiunta la prova della legittimazione del cessionario con la mera produzione dei contratti di cessione, ove il contenuto non risulti sufficientemente determinato, a norma dell’art 1346 c.c. (come avviene laddove si faccia un generico riferimento ad un portafoglio di crediti già nella titolarità della cedente ma senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati al contratto ma non prodotti in giudizio).

d. Trib. Rovigo sent. del 21 febbraio 2023

Ancora più stringente appare la pronuncia del Tribunale di Rovigo che, richiamando un orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. sent. n. 2780/2019) non ritiene sufficiente a dimostrare l’intervenuta cessione del credito in contestazione ed a provare il contenuto del contratto di cessione, la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale, con ciò ponendosi nel solco di un indirizzo già in precedenza evidenziato.

In più, secondo la pronuncia in esame, l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione dell’operazione nel registro delle imprese, non sarebbero nemmeno elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione.

Tale pronuncia, quindi, allarga l’obiettivo non solo alla prova circa l’inserimento del credito nel perimetro di cessione ma anche alla efficacia della cessione stessa, rispetto alla quale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non assumerebbe alcuna rilevanza.

Il cessionario è tenuto, quindi, anche a produrre il contratto di cessione che unitamente agli ulteriori adempimenti pubblicitari, rende la cessione opponibile facendole acquisire efficacia. Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Spoleto con sentenza del 1° marzo 2023.

e. Tribunale di Firenze sent. n. 685 del 7 marzo 2023

Anche il Tribunale di Firenze ha affermato che in materia di cessioni in blocco dei crediti ex art. 58TUB, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Tuttavia, in una ottica più restrittiva rispetto alle precedenti pronunce, la Corte Fiorentina sostiene che l’unico documento idoneo a comprovare la legittimazione ad agire del cessionario è il contratto di cessione portante l’elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotto in giudizio unitamente all’evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell’iscrizione dell’operazione in Camera di Commercio.

 

CONCLUSIONI

In conclusione, in attesa che si consolidi un orientamento univoco sul punto, al fine di evitare che le contestazioni degli obbligati possano paralizzare le azioni poste correttamente in essere dai creditori cessionari e preso atto delle verifiche che, in tema di legittimazione ad agire, sempre più spesso i giudici di merito operano pur in assenza di espresse richieste in proposito, appare necessario produrre, fin dalla fase iniziale delle azioni di recupero del credito o di intervento ex art. 111 cpc in giudizi o procedure in corso, documenti idonei a provare la titolarità del credito in capo al soggetto agente evitando in tal modo, ritardi o sospensioni delle azioni di recupero del credito.

La prova in ordine alla effettiva titolarità del diritto azionato potrà essere fornita con la produzione in via alternativa o cumulativa, della seguente documentazione avente una valenza probatoria crescente:

  1. dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione richiamata nell’atto;
  2. estratto notarile attestante la medesima circostanza.
  3. copia del contratto di cessione con l’estratto dell’elenco delle posizioni cedute tra cui emerge in modo inequivocabile, la posizione debitoria per la quale si agisce.

 

Avv. Guglielmo Mendolia

Associate

MFLaw Palermo

 

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