La transazione fiscale nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Esclusione del c.d. cram-down del debito fiscale e possibilità della formalizzazione dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria anche successivamente alla scadenza del termine massimo dell’incarico dell’Esperto
Commento a Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIV, decreto del 05 ottobre 2026 (Est. Dott. Fabio Miccio)
1. Premessa
La pronuncia in esame riveste particolare interesse, soprattutto sotto il profilo pratico, in quanto:
- ha ad oggetto il (relativamente) nuovo istituto della transazione fiscale nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introdotto nel CCII – al comma 2-bis dell’art. 23 – dal c.d. “Correttivo ter” (Decreto Legislativo n. 136/2024), consentendo anche nella CNC la previsione del pagamento, parziale o dilazionato, del debito tributario e dei relativi accessori;
- delinea chiaramente l’ambito cognitivo e di valutazione spettante al Tribunale chiamato a pronunciarsi ex 23, comma 2-bis, CCII, sottolineandone la profonda differenza rispetto a quello previsto nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato minore) nelle quali, stante la loro natura giudiziale e la fase dell’omologa che le caratterizza, il Tribunale ha anche un potere sostitutivo delle determinazioni dell’amministrazione finanziaria (c.d. cram dawn o “forzata omologa”), potere – viceversa – escluso dal perimetro di cui all’ art. 23, comma 2-bis, CCII, coerentemente alla natura stragiudiziale della CNC;
- sottolinea come, nell’ambito della transazione fiscale nella CNC, il parere favorevole dell’Erario e la sottoscrizione formale dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria possano intervenire anche dopo la relazione finale dell’Esperto – che sostanzialmente segna la chiusura della CNC – purché la proposta definitiva venga presentata prima della scadenza dei 360 giorni, quale termine massimo di durata dell’incarico dell’Esperto ex art. 17 CCII, e della comunicazione della relazione da parte di quest’ultimo.
L’istituto della transazione fiscale nella CNC è espressamente disciplinato dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, secondo cui “Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione e agli enti pubblici territoriali che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito inerente ai tributi e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti”.
2. Il caso
In pendenza del percorso di CNC avviato da una Spa, quest’ultima, con ricorso depositato il 06.08.2026, chiedeva al Tribunale di Roma l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2-bis, CCII, ad eseguire l’accordo di transazione fiscale raggiunto con l’Amministrazione finanziaria.
A fondamento del ricorso, la debitrice ha dedotto che:
- in data 14.04.2025 aveva depositato, tramite la piattaforma telematica nazionale di cui all’art. 13 CCII, istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII;
- in data 07.05. 2025 veniva nominato l’Esperto che, il 09.05.2025, accettava l’incarico;
- la CNC, con scadenza iniziale al 05.11.2025, veniva successivamente prorogata di ulteriori 180 giorni sino al 04.05.2026;
- nel corso della CNC, la società aveva avviato, condotto e concluso le necessarie trattative con i propri creditori (compreso l’Erario), in vista del risanamento dell’impresa, grazie ad un piano elaborato su concrete prospettive di riequilibrio, come confermato dall’Esperto nella propria relazione finale;
- in data 19.01.2026, la società presentava una proposta di transazione fiscale ex 23, comma 2-bis, CCII, corredata dell’attestazione del professionista indipendente circa la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, successivamente integrata, il 16.02.2026, con la relazione sulla veridicità e completezza dei dati aziendali, redatta dal revisore legale della società; la proposta veniva, poi, integrata in data 24.03.2026 e 02.04.2026;
- in data 25.05.2026, la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate rilasciava parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo;
- in data 30.07.2026 veniva sottoscritto l’accordo di transazione fiscale concluso nell’ambito della CNC (art. 23, comma 2-bis, CCII), tra la società ricorrente, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, l’AdER e altra società quale terza datrice di ipoteca;
- tale accordo aveva ad oggetto il trattamento dei debiti tributari della ricorrente relativamente ai periodi d’imposta anteriori al 31.12.2024 e sino al 30.06.2025, per complessivi euro 4.690.419,93, e prevedeva il pagamento dell’importo di euro 1.970.000,00, oltre interessi al tasso legale vigente (per euro 63.248,24) e somme spettanti all’AdER (per euro 357,50), in base al piano di ammortamento allegato all’accordo di transazione fiscale;
- l’efficacia della transazione fiscale veniva sospensivamente condizionata all’emissione del decreto di autorizzazione all’esecuzione del citato accordo da parte del Tribunale di Roma;
- l’accordo veniva comunicato all’Esperto in data 30.07.202026.
Con il ricorso sono stati prodotti: a) copia dell’accordo raggiunto con l’Amministrazione finanziaria firmato digitalmente il 30.07.2026 con i relativi allegati; b) la relazione di attestazione relativa alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria sottoscritta dal professionista indipendente; c) la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali sottoscritta dal revisore legale della società; d) la prova dell’accesso alla CNC e della sua proroga; e) la relazione finale dell’Esperto ex art. 17, comma 8, CCII del 06.05.2025; f) la comunicazione dell’accordo all’Esperto ex art. 23, comma 2-bis, CCII del 30.07.2026.
3. La decisione del Tribunale di Roma
Con decreto ex art. 23, comma 2-bis, CCII del 05.10.2026, il Tribunale di Roma – verificata la regolarità della documentazione e dell’accordo, nonché la completezza dei documenti ex lege prescritti e la loro conformità allo schema legale – ha autorizzato l’esecuzione dell’accordo, precisando come lo stesso si sarebbe risolto di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza a carico della ricorrente, ovvero nel caso in cui quest’ultima non avesse eseguito integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale evidenzia chiaramente come la delibazione ex art. 23, comma 2-bis, CCII si sostanzi solo in una verifica di regolarità formale, richiamando al riguardo la stessa relazione illustrativa al Decreto Legislativo 136/2024, in cui può testualmente leggersi: “Al fine di migliorare l’efficacia della composizione negoziata, nell’ambito degli esiti è infine inserita, con il comma 2-bis, la possibilità di un accordo con i creditori pubblici, ad esclusione degli enti previdenziali e assicurativi. Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell’esperto, produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Il tribunale ne verifica la regolarità formale – sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l’impresa e per i creditori pubblici e dall’esperto – e ne autorizza l’esecuzione con decreto. La soluzione prescelta consente espressamente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata e evitando di renderla meno efficace. La previsione del mero deposito in tribunale dell’accordo, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell’ambito del processo civile, consente di fornire all’accordo stesso una natura più formale senza ricorrere ad un ulteriore procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso del fisco, procedimento che determinerebbe l’aumento dei costi di ristrutturazione per l’impresa. Occorre sul punto evidenziare che, nonostante la gran parte del debito delle imprese che accedono alla composizione negoziata riguardi i creditori sopra indicati -circostanza che suggerisce la previsione di uno strumento che porti l’erario al tavolo delle trattative garantendolo da possibili abusi – appare prioritario l’obiettivo di non compromettere la natura della composizione negoziata. Tale istituto, per essere efficace e mantenere la sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva Insolvency), non va complicato tramite la previsione di ulteriori percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento. La soluzione prescelta, d’altro canto, non limita in assoluto l’efficacia delle trattative o la loro appetibilità posto che le potenzialità della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali, come si è poc’anzi chiarito, fanno sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori di cui si è detto, l’imprenditore potrà comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere anche il c.d. cram-down del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti.
L’accordo è sottoscritto dalle sole parti ed è comunicato all’esperto che, proprio in ragione del costante ruolo che svolge, di affiancamento dell’impresa e di verifica delle condizioni di risanabilità, deve essere informato del suo contenuto”.
Da qui, il Tribunale sottolinea come il legislatore abbia inteso attribuire al Giudice una mera funzione di verifica della completezza dei documenti a supporto della transazione fiscale già sottoscritta e della conformità di tali documenti al loro schema legale, escludendo chiaramente l’esercizio di un qualsivoglia potere sostitutivo delle determinazioni dell’amministrazione finanziaria, analogo a quello previsto nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Parimenti escluso è anche il controllo sulla convenienza economica dell’accordo o sulla
coerenza e/o fattibilità del piano ad esso sotteso che, infatti, non viene contemplato dalla disposizione normativa.
Il Tribunale, infine, richiamando un proprio precedente (Tribunale di Roma, dott. Francesco Cottone, 06.06.2026), evidenzia come, nei casi in cui si è inteso attribuire al Giudice un controllo più penetrante si è previsto il diverso strumento della omologazione e non di semplice autorizzazione alla “esecuzione”.
Venendo, quindi, al caso di specie, il Tribunale di Roma richiama il disposto di cui alle norme di riferimento (art. 23, comma 2-bis e comma 2-ter CCII), evidenziando, quindi, come al Giudice spetti “verificare:
- a) che l’accordo si sia formato nell’ambito temporale previsto dall’articolo 23 (…);
- b) l’effettiva sottoscrizione della transazione;
- c) che l’accordo non investa diritti indisponibili (risorse proprie dell’unione europea);
- d) la presenza dei documenti che devono essere posti a fondamento della transazione e la loro conformità allo schema legale”.
Verificato il rispetto, da parte della ricorrente, dei requisiti di carattere formale appena indicati, il Tribunale affronta il tema dei limiti temporali entro i quali può essere sottoscritto l’accordo da sottoporre al potere autorizzativo dell’Organo giudiziario e – rilevato che nella fattispecie “la proposta transattiva definitiva è giunta agli enti finanziari prima del decorso di 360 giorni dall’avvio della composizione negoziata (e prima del deposito della relazione finale dell’esperto)”, e che solo “il parere favorevole all’accordo degli enti finanziari” e “la sottoscrizione finale dello stesso sono ad esso successivi” – sottolinea come il fatto la formale sottoscrizione dell’accordo intervenuta successivamente allo spirare dei 360 giorni non precluda l’autorizzazione alla sua esecuzione.
E ciò, in quanto “Il comma 2 – bis dispone (…) che l’imprenditore può formulare «nel corso delle trattative» una proposta di transazione fiscale, non già che durante le trattative detto accordo debba necessariamente essere concluso; si tratta di una indicazione interpretativa fondata sulla lettera della norma chiara e che non può essere pretermessa nel senso che, laddove si fosse voluto rendere necessaria la conclusione dell’accordo nel corso delle trattative (ossia prima della scadenza dei 360 giorni, termine massimo di durata dell’incarico dell’esperto di cui all’art. 17 co. 7) sarebbe stato agevole utilizzare una diversa formulazione letterale (sarebbe bastato, nel comma 2 bis, sostituire l’espressione «formulare una proposta» con «concludere un accordo»”.
In altri termini, precisa ancora il Tribunale, “ciò che la norma, così interpretata, permette – una volta spirato il termine massimo per le trattative – non è l’avvio o la prosecuzione di trattative sulla base di una proposta di transazione fiscale pur depositata nel corso della composizione negoziata, ma unicamente di ottenere il parere
favorevole degli enti finanziari e la successiva formalizzazione della proposta, nei termini in cui tempestivamente avanzata e messa a punto all’esito di trattative svoltesi nel corso della composizione negoziata: diversamente si riconoscerebbe uno spazio indeterminato non solo per una attività di mera valutazione e formalizzazione della adesione da parte degli enti destinatari, ma di vera e propria prosecuzione delle trattative che, in quanto tali (cioè in quanto trattative della e nella composizione negoziata) devono concludersi entro il termine massimo di operatività dell’incarico dell’esperto”.
L’istanza di autorizzazione ex art. 23, comma 2-bis, CCII, deve comunque essere avanzata tempestivamente, e non in prossimità della scadenza; diversamente, l’istanza tardiva risulterebbe lesiva dei principi di correttezza e buona fede, non lasciando all’Erario il tempo di valutare adeguatamente.
In ordine, infine, alla “indeterminatezza del termine finale di formalizzazione dell’accordo (indeterminatezza comune, peraltro, anche alla eventuale sottoscrizione dell’esperto di cui all’art. 23 comma 2-ter del CCII)”, il Tribunale sottolinea come la stessa resti “comunque adeguatamente bilanciata dalla recuperata possibilità di emettere una eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 18 co. 4 del CCII, circostanza tale da escludere ragionevolmente che possa trattarsi di lasso temporale significativo”.
Il Tribunale, quindi, conclude che “la sottoscrizione dell’accordo, sebbene successiva al deposito della relazione finale della composizione negoziata, non essendovi elementi per ritenere che sia pervenuta su un testo diverso da quello avanzato prima della conclusione delle trattative, può ugualmente ritenersi tempestiva ai fini della valutazione della istanza di autorizzazione richiesta in questa sede”.
Il decreto in esame, quindi, certamente pro-impresa e pro-CNC, tende a “salvare” tutti quegli accordi che, a causa delle notorie lungaggini dell’Erario, vengono formalizzati in ritardo, purché la proposta risulti già sul tavolo entro i 360 giorni.
4. Considerazioni finali
Con il decreto in esame, il Tribunale di Roma sottolinea come il controllo del Giudice ex art. 23, comma 2-bis, CCII, abbia ad oggetto la regolarità della documentazione e dell’accordo, comprendendo altresì la verifica della completezza dei documenti prescritti e della loro conformità allo schema legale, dell’effettiva sottoscrizione della transazione, della sua formazione nell’ambito temporale consentito e dell’assenza di diritti indisponibili, laddove sono esclusi da tale perimetro sia un potere sostitutivo rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria sia il controllo sulla convenienza economica dell’accordo e sulla coerenza o fattibilità del piano ad esso sotteso.
La proposta di transazione fiscale deve essere formulata nel corso delle trattative, laddove il consenso dell’Amministrazione finanziaria e la conseguente sottoscrizione dell’accordo possono intervenire anche dopo la scadenza del termine massimo dell’incarico dell’Esperto (360 giorni, compresa la proroga) e il deposito della relazione finale, purché l’accordo formalizzi la proposta tempestivamente formulata e definita durante le trattative; dopo la scadenza di tale termine non è, viceversa, consentito avviare o proseguire le trattative sulla proposta.
Il Tribunale di Roma, quindi, al fine di non vanificare il risanamento dell’impresa all’esito di un percorso di CNC svoltosi correttamente, riesce a coniugare perfettamente (i) il principio del favor nei confronti dell’imprenditore e degli strumenti di soluzione della crisi alternativi alle procedure concorsuali più invasive, cui si ispira il CCII, (ii) con la consueta e notoria lungaggine dei tempi dell’Amministrazione finanziaria.
Avv. Flaminia Mazzoni
Senior Associate
Special Situations Unit
MFLaw Roma
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