Recupero crediti e procedure esecutive

L’esecuzione su beni dell’eredità vacante devoluta allo stato alla luce del decreto del Ministero Economie e Finanze n. 128/22

Brevi cenni sulla successione dello Stato ex art 586 cc.

La successione mortis causa dello Stato è disciplinata dagli artt. 565 e 586 c.c..

Il primo enumera tra i successori legittimi lo Stato, mentre il secondo dispone che “in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.

In ordine all’operatività dell’art. 586 c.c. si ritiene che l’interesse pubblico e la necessità sociale che un patrimonio non resti privo di titolare, spiegano il motivo per cui vi siano delle deroghe all’impostazione del fenomeno successorio in generale, con particolare riferimento all’eccezionale esclusione del potere di rinuncia da parte dello Stato che preclude la configurazione dello stesso quale successore a titolo di erede o di legatario e distingue la sua vocazione da quella dei privati, la cui la sfera giuridica non è invece modificabile senza una manifestazione di consenso.

Il presupposto previsto dall’art. 586 c.c. , a fronte dell’apertura di una successione, consiste nella “mancanza di altri successibili”, e si riferisce all’ipotesi in cui manchino successibili testamentari o legittimi (coniuge e parenti entro il sesto grado), ovvero gli stessi siano indegni (artt. 463 e ss.), ovvero il testamento sia invalido, ovvero i chiamati non accettino nel termine (art. 480 c.c.) o rinunzino all’eredità (art. 519 c.c.) quando però sia decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinunzia (art. 525 c.c.).

In presenza di tale presupposto, l’acquisto dello Stato avviene automaticamente, solo se la vocazione è legittima (titolo II del libro II del codice civile – artt. 565 e ss.); se la chiamata è testamentaria (titolo immediatamente successivo dello stesso libro – artt. 587 e ss.) l’acquisto è invece regolato dalle norme comuni proprie alle persone giuridiche.

Il fenomeno previsto dall’art. 586 c.c. ha natura successoria perché lo Stato subentra nell’universum ius defuncti, sebbene non in quanto erede o legatario, ma nell’esercizio dello ius imperii che gli fa capo, adempiendo ad un munus publicum (cfr. Trib. Napoli, ord. 31.05.2023, Giudice Ivana Sassi, in www.expartecreditoris.it, contra: Cassazione 14/06/1989, n. 2873, che qualifica lo Stato come erede legittimo diversamente che nel vigore del codice del 1865).

L’acquisto è ispo iure e senza possibilità di rinuncia, perché la funzione pubblica che la successione dello Stato è preposta ad assolvere, è necessaria ed irrinunciabile.

L’acquisto infine. è ex lege, ma non può prescindere da un procedimento di natura giurisdizionale o amministrativo volto ad accertarne i presupposti e a consentire la materiale apprensione dei beni al patrimonio dello Stato.

 

Modalità operative di devoluzione dell’eredità vacante allo Stato

Il procedimento che accerta l’avvenuta traslazione in capo allo Stato del patrimonio del defunto a titolo derivativo iure successionis si conclude con un atto trascrivibile, idoneo a garantire il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni nei successivi trasferimenti per i beni immobili e mobili soggetti a pubblicità.

Fino all’emanazione del DM 128/2022 lo strumento processuale più frequentemente utilizzato al fine di ottenere la declaratoria di devoluzione dei beni dell’eredità vacante allo Stato, era il ricorso sommario ex 702 bis cpc (oggi 281 decies cpc) il cui atto trascrivibile è identificato nell’ordinanza di declaratoria di devoluzione dell’eredità allo stato.

Con il D.M. 128 del 22 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. del 29 agosto in attuazione della Legge 296/2006, sono stati definiti i criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato e prevede all’art. 2, le seguenti ipotesi:

a) eredità devolute allo Stato all’esito delle procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile (ossia laddove sia intervenuta la nomina del curatore dell’eredità giacente);

b) eredità devolute allo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile per le quali non sono intervenute nomine del curatore dell’eredità giacente.

Si tratta di un procedimento di natura amministrativa più celere e snello del giudizio sommario e che può costituire per i soggetti interessati (tra cui i creditori del de cuius) una possibile alternativa di azione.

L’obiettivo della norma primaria è quello di assicurare un flusso di informazioni sui beni (immobili e mobili) che cadono in proprietà dello Stato.

Il “cuore” del regolamento è costituito dall’ art. 3, comma 2 che disciplina il contenuto dell’elenco provvisorio dei beni ereditari che il curatore dell’eredità giacente è tenuto a trasmettere all’Agenzia del Demanio entro sei mesi dalla nomina nel quale devono essere indicati gli elementi identificativi del curatore dell’eredità giacente, del defunto, dei chiamati e dei beni ricompresi nella massa ereditaria, potenzialmente acquisibili dallo Stato, unitamente ad eventuali trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri.

Laddove poi all’esito della procedura, non siano stati rinvenuti soggetti successibili dell’asse ereditario, il curatore non potrà chiudere sic et simpliciter  la procedura (come fino ad ora avvenuto) ma dovrà procedere con la devoluzione allo Stato, consegnando al Demanio una relazione definitiva contenente l’elenco dei beni, sia mobili che immobili, affinchè questo ne prenda possesso e gestisca il Patrimonio Immobiliare dello Stato per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Cancelleria trasmette quindi al demanio, i rendiconti finali e comunica l’archiviazione del procedimento.

Il Demanio, quando riceve la comunicazione del Curatore, ovvero allo scadere del decennio dalla apertura della successione, chiede alla Cancelleria copia conforme del provvedimento di devoluzione e provvede alla trascrizione.

In caso di eredità “vacante” – per la quale, cioè, non sia stata attivata la procedura di eredità “giacente” in precedenza indicata – l’art. 5 prevede che: “la cancelleria, il notaio, l’Amministrazione Comunale e l’Agenzia delle Entrate ove ne  vengano  a  conoscenza  per  ragioni d’ufficio, comunicano all’Agenzia del Demanio gli elementi identificativi dei beni ereditari e ogni altra informazione rilevante”

In questa ultima ipotesi, ad avviso di chi scrive, pur essendo trascorso il termine di 10 anni dal decesso, si potrebbe depositare l’istanza di nomina di un curatore affinchè ponga in essere tutti gli adempimenti previsti dal decreto, sommariamente indicati, per la devoluzione dei beni allo Stato.

Sussiste invero la possibilità che il giudice emetta un provvedimento di rigetto avverso l’istanza essendo trascorsi oltre 10 anni dalla morte del de cuius,  ma, detta istanza, seppur rigettata, obbligherebbe  comunque la Cancelleria, “… venuta a conoscenza per ragioni di ufficio”, ad effettuare gli adempimenti necessari a perfezionare la devoluzione allo Stato dei beni dell’eredità “vacante”.

 

Procedura esecutiva sui beni dell’eredità vacante devoluta allo Stato

Una volta perfezionatasi l’acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato per il tramite delle procedure di cui al DM 128/2022 o in alternativa, attraverso il rito sommario introdotto da uno dei soggetti interessati, i creditori del de cuius potranno agire in executiviis sui predetti beni per il recupero dei soli debiti ereditari, ovvero debiti gravanti sul de cuius o sull’eredità, escluso qualsiasi altro (Cass. 2873/1989 cit.).

Ci si chiede a questo punto se l’esecuzione possa seguire le vie ordinarie oppure debba essere applicata la speciale previsione di cui all’ 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996

Orbene, laddove lo Stato, in virtù della posizione giuridica sui generis che ha nella vicenda, nella quale non assume la qualità di erede o legatario, non venisse considerato alla stregua di un soggetto debitore, ma di un mero “garante reale“, un’eventuale esecuzione sui beni caduti in successione dovrebbe seguire le regole ordinarie e le tempistiche previste dal codice di procedura civile  in materia di esecutiva. .

Tuttavia, a mente del secondo comma dell’art. 586 cod. civ., lo Stato “risponde dei debiti ereditari” nel limite del “valore dei beni acquistati”.

Questa norma contempla un debito iure successionis da parte dello Stato, se pur con la limitazione di responsabilità del valore dei beni acquistati, che lo pone nella identica situazione del chiamato che accetta con beneficio d’inventario (sulla limitazione di responsabilità Cass. n. 2873/1989 cit.).

Ricorrendo pertanto una ipotesi di “Stato debitore”, si ritiene che si dovrà agire in via esecutiva attraverso il procedimento finalizzato all’esproprio nei confronti dello Stato, disciplinato dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, che prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (180 nel caso di Protezione Civile – art. 27, co. 11, D.Lgs. 02.01.2018, n.1) quale condizione necessaria per l’esecuzione forzata o per l’intimazione del precetto.

Detto termine dilatorio ha l’evidente scopo (in ragione della vera o presunta farraginosità delle strutture organizzative della P.A. e, quindi, della normale lunghezza dei tempi di reazione alla sollecitazione al pagamento) di razionalizzare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non economici per un periodo anteriore perfino all’intimazione del precetto e consentire altresì il pagamento spontaneo, con contestuale sgravio anche degli oneri dell’esecuzione.

 

Conclusioni

Nell’ipotesi ricorrente in cui siano trascorsi più di 10 anni dal decesso del debitore senza che sia intervenuta accettazione di eredità, al fine di agire in via esecutiva sui beni dell’asse ereditario, in luogo di un procedimento sommario teso ad ottenere una dichiarazione trascrivibile di devoluzione dei beni allo Stato, può valutarsi l’opportunità di ricorrere alle previsioni di cui al n. 128/2022 avendo cura di verificare che l’eventuale curatore dell’eredità giacente già in precedenza nominato, ove ne ricorrano i presupposti, provveda a svolgere tutti gli adempimenti necessari ad ottenere la devoluzione dei beni allo stato e la relativa trascrizione oppure, se trascorsi 10 anni dal decesso, di presentare apposita istanza per la nomina di un curatore affinche provveda a tali adempimenti, istanza che, in caso di suo rigetto, può svolgere una funzione informativa nei confronti della cancellaria al fine di attivare il procedimento previsto dal suddetto decreto.

Una volta ottenuta la trascrizione della devoluzione allo Stato, l’esecuzione sui beni devoluti dovrà avvenire secondo le modalità specifiche proprie delle azioni nei confronti della pubblica amministrazione.

 

Avv. Laura Fresu

Associate

MFLaw StapA Roma

 

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