Recupero crediti e procedure esecutive

L’Istituto del pignoramento presso terzi e le novità introdotte dalla nuova Riforma del processo civile

Legge delega n. 206/2021

La Riforma del processo civile, affidata al Governo con legge delega n. 206/2021, è stata approvata il 25 novembre 2021 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 24 dicembre 2021.

L’obiettivo che si pone tale legge delega – almeno dal punto di vista teorico – è quello di dar vita, mediante dei decreti attuativi, a una vera e propria riforma del processo civile finalizzata ad una maggiore efficienza, razionalizzazione e semplificazione del processo civile.

La stessa legge, nella quale sono indicati i principi e i criteri direttivi, fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine per l’esercizio della delega e, quindi, entro il 21 dicembre 2022 dovranno essere approvati i decreti legislativi contenenti tutte le disposizioni riguardanti la riforma del processo civile.

Tuttavia, tale legge ha individuato 12 misure urgenti che sono operative e già vigenti a decorrere dal 22 giugno 2022.

Tra le indicate misure urgenti due di queste attengono alla materia dell’esecuzione forzata.

Ebbene, andando per gradi, per effetto del comma 32 della legge delega n. 206/2021 la riforma ha modificato l’art. 543 c.p.c. aggiungendo un quinto comma alla disposizione con la quale viene espressamente statuito:

Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.

Come chiaramente si evince dalla lettura del nuovo quinto comma, il legislatore ha in poche parole statuito e previsto due ulteriori oneri nei confronti del creditore procedente consistenti dapprima nella notifica al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con i relativi dati e, secondariamente, consistenti nel deposito dell’avviso così notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

In mancanza di tali adempimenti, il creditore vedrà irrimediabilmente dichiarata l’inefficacia del pignoramento stesso.

La ratio sottesa a tale disposizione normativa parrebbe quella di semplificare l’attività demandata al terzo pignorato, in special modo per quanto attiene alla verifica della persistenza o meno degli obblighi di custodia posti a proprio carico e prescritti dall’articolo 546 del medesimo codice di rito.

Semplificazione che, a dire del legislatore, agevola o quanto meno dovrebbe agevolare, l’operato del terzo pignorato (con una conseguente e inevitabile tutela del debitore esecutato) a discapito però del creditore procedente.

Tale novella, dunque, consente a debitore e terzo di essere informati in ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, consentendo la liberazione delle somme o dei beni pignorati nelle ipotesi in cui il creditore non li abbia avvisati dell’iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento.

A pochi mesi dalla sua applicazione, ciò che emerge è il palese aggravamento della posizione del pignorante con un bilanciamento che pende a favore del solo debitore.

Il creditore, infatti, dovrà effettuare la notifica al terzo pignorato nel luogo in cui allo stesso è stato notificato il pignoramento.

Per quanto riguarda il debitore, invece, potrà effettuarsi la notifica dell’avviso ex art. 543, comma V c.p.c., nel luogo dove è già stato notificato il pignoramento o, alternativamente, nella cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione, quando il debitore non abbia provveduto ad effettuare l’elezione di domicilio nei luoghi previsti dall’art. 492, 2° comma, c.p.c. Se invece l’elezione di domicilio è stata effettuata la notificazione dovrà essergli indirizzata, in via esclusiva, ivi.

A conferma di quanto ut supra indicato, si richiama la Circolare n. 226 del 21 settembre 2022 con la quale secondo il Ministero – in difformità dalle prassi sinora invalse da giugno ad oggi – l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi costituisce atto di esecuzione di competenza dell’UNEP.

Conseguentemente, l’Avvocato, dopo aver ritirato il fascicolo del pignoramento ed iscritto a ruolo il procedimento, dovrà ri-depositare gli atti all’UNEP per la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo pignorato (avviso in originale e copie), con tanto di pagamento dei correlativi diritti con relativo fondo spese.

L’orientamento del Ministero determina un aggravio di costi, tempi e possibili disfunzioni verificandosi la possibilità di una revisione dell’orientamento ministeriale.

In definitiva, è possibile constatare che la novella più che ad una “semplificazione” della procedura esecutiva presso terzi determina un formalismo ulteriore a carico del pignorante produttivo di effetti svantaggiosi sia in termini di tempistiche che in termini economici.

Infine, la seconda misura urgente vigente dal 22 giugno 2022 concerne il foro per l’espropriazione dei crediti di lavoro ove sia debitrice una pubblica amministrazione.

Il comma 29 dell’unico articolo della riforma civile novella l’articolo 26 bis, primo comma del codice di procedura civile.

Segnatamente, le parole: “il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

Tale modifica normativa va a sostituire il criterio che fa coincidere il foro del terzo debitore con quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e, fuori da tali ipotesi, permanendo comunque il criterio generale di competenza nel foro del debitore esecutato.

La nuova norma si pone come obiettivo quello di consentire una distribuzione più razionale delle controversie tra differenti tribunali distrettuali.

In materia di espropriazione, infatti, riconoscere la competenza per territorio alla residenza del terzo comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure espropriative di crediti presso il Tribunale di Roma, con un inevitabile appesantimento del carico giudiziario.

Alla luce della analisi svolta, gli obiettivi prefissati dall’analizzata legge delega n. 206/2021 in materia di esecuzione forzata possono sintetizzarsi nella tutela sempre più presente della posizione del debitore (ormai divenuta sin troppo ridondante) nonché nel deflazionamento del carico giudiziario con più equa distribuzione territoriale.

 

Avv. Flavia Torcetta

Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Milano

Trigger Newsletter Fancybox