Nuova frontiera nel recupero crediti: proposta di Legge al Senato per autorizzare gli Avvocati ad emettere ingiunzioni di pagamento

Il recupero e la realizzazione dei crediti rappresenta un’attività imprescindibile per l’equilibrio economico di una Nazione, poiché contribuisce alla stabilizzazione finanziaria e al sostegno della crescita economica. Il procedimento di esigibilità dei crediti concorre, senz’altro, alla riduzione del tasso di insolvenza, promuovendo la fiducia dei creditori nell’assetto economico nazionale e, per estensione, agevolando l’attrazione di flussi di investimento esteri. Di notevole interessante la proposta legislativa – attualmente al vaglio della Commissione Giustizia del Senato – volta a conferire agli Avvocati la facoltà di emettere ingiunzioni di pagamento relative a crediti aventi un valore fino a diecimila euro. L’iniziativa in parola, concepita all’interno di una strategia più ampia, si prefigge di affrontare le attuali criticità che affliggono gli Uffici Giudiziari, con particolare focus al settore del recupero crediti. L’impulso legislativo si configura come una risposta diretta alla necessità di adeguamento conseguente all’espansione delle competenze giurisdizionali di tali magistrati – dapprima per valore e a partire dal 31 ottobre 2025 anche per materia – intervenuta a seguito della riforma Cartabia. È d’uopo evidenziare che il legislatore ha già precedentemente accolto la possibilità dell’adempimento di un credito attraverso modalità di autotutela private – esentando da un previo scrutinio dell’autorità giudiziaria – con il recepimento della direttiva inerente al credito ipotecario 2014/17/UE, comunemente conosciuta come “Mortgage Credit Directive”.

 

Il termine per la presentazione dei relativi emendamenti è stato fissato per il 18 luglio.

Contenuto della proposta di Legge

La proposta consta di un unico articolo, con l’inclusione di un nuovo capo “Capo I-bis”, all’interno del quarto libro del codice di rito, rubricato “Del procedimento d’ingiunzione semplificato”. Concretamente, si intende concedere agli Avvocati, previo esplicito mandato da parte del loro assistito-creditore, la facoltà di stilare e notificare l’atto d’ingiunzione al debitore, con l’imperativo invito ad adempiere entro il termine di quaranta giorni. Nel contesto della notificazione, il debitore sarà, inoltre, informato in merito alla possibilità di presentare opposizione e alle conseguenze derivanti dall’inerzia – con l’atto che – in mancanza di opposizione, verrà dichiarato esecutivo dall’autorità giudiziaria competente.

Procedura

L’atto d’ingiunzione potrà essere emesso soltanto qualora il diritto invocato sia provato per iscritto ai sensi dell’art. 634 c.p.c., ovvero nel caso in cui il credito in questione riguardi compensi professionali o onorari legali, conformemente alle disposizioni di legge vigenti. L’Avvocato sarà gravato dell’obbligo di determinare con precisione le spese e i compensi professionali, avvalendosi dei parametri forensi stabiliti e di richiederne la corresponsione nel medesimo atto d’ingiunzione. In assenza di opposizione o mancata costituzione dell’opponente, spetterà al giudice la verifica dell’adeguatezza della notifica e, in presenza dei presupposti richiesti, di dichiararne l’atto come esecutivo. In ipotesi contraria, l’autorità giudiziaria potrà pronunciare la nullità dell’atto, e la condanna, per il creditore, alla restituzione delle somme indebitamente incassate. L’Avvocato, infine, è tenuto ad esaminare con scrupolo la conformità ai requisiti imposti dalla legge e, in caso di mancata osservanza, sia per incuria che per dolo, sarà soggetto a responsabilità disciplinare.

Osservazioni

La proposta di legge, attualmente oggetto di discussione parlamentare, ha sollevato interrogativi circa il rischio connesso alla potenziale proliferazione di decreti ingiuntivi fraudolenti, fondati, ad esempio, su documentazione apocrifa o acquisita mediante altri stratagemmi abusivi. Alcuni osservatori hanno espresso preoccupazione riguardo alla prospettata eliminazione del filtro giudiziale – attualmente vigente – che potrebbe agevolare, a loro dire, tali pratiche fraudolente. Tuttavia, una ponderata riflessione ci induce a ritenere che il rischio in parola si riverbererebbe sul soggetto perpetrante tali condotte, poiché permane immutata la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, alla quale il debitore può ricorrere qualora ritenga infondata la pretesa avanzata. Ciò conferma il principio basilare del controllo giurisdizionale e del contraddittorio pieno, pur se con modalità temporali differenziate: il debitore potrà avanzare opposizione mediante ricorso, anziché tramite citazione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, assumendo oneri finanziari associati al pagamento del contributo unificato. Riteniamo essenziale sottolineare che è il debitore a sollecitare l’intervento del Giudice, e non il creditore, il quale ha invece il mero diritto di ricevere quanto gli spetta! In aggiunta, nel caso in cui l’opposizione risulti infondata e manifestamente temeraria, al debitore sarà richiesta una somma aggiuntiva, a titolo di sanzione. In sintesi, riteniamo che la proposta di Legge rappresenti un’innovazione significativa nel campo del recupero crediti – conferendo agli Avvocati una posizione di maggior dinamismo nel perseguire gli interessi dei creditori attraverso strumenti più efficienti – pur garantendo adeguati meccanismi di tutela per tutte le parti coinvolte. Altresì, è imprescindibile sottolineare l’impatto positivo che tale innovazione apporta al processo civile, con una tangibile riduzione dei tempi e dei costi associati alla procedura, garantendo un intervento più celere ed efficace nella gestione dei crediti inesigibili. Infine, è doveroso sottolineare il benefico effetto sull’allocazione delle risorse giudiziarie, contribuendo a decongestionare il sistema giudiziario e a favorire una maggiore celerità nei processi.

 

Avv. Micol Marino

Associate

MFLaw Roma

 

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