Recupero crediti e procedure esecutive

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: IL LIMITE TEMPORALE DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

  1. PREMESSA:

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. III, con la sentenza n. 10644/2024, resa a definizione della fase di merito del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617, II comma, c.p.c. R.G. n. 52007/2021, è tornato a pronunciarsi sul limite temporale alla formulazione dell’eccezione di prescrizione precisando, in parte motiva, come il “thema decidendum della causa venga definitivamente cristallizzato in fase cautelare al momento del deposito del ricorso in opposizione, nel quale vengono declinate le differenti doglianze oppositive”.

Invero, nella sentenza in commento, il Giudice ha nuovamente ribadito il principio di diritto secondo cui l’eccezione di prescrizione non avanzata nel ricorso introduttivo dell’opposizione, debba essere dichiarata inammissibile, in quanto “qualsiasi motivo di opposizione differente, aggiuntivo ed avanzato in un secondo momento, non può trovare pertanto ingresso nel giudizio, dovendo la relativa domanda essere dichiarata inammissibile”.

  1. IL CASO CONCRETO:

Con ricorso ex artt. 615 e 617, II comma, c.p.c. il debitore si opponeva all’esecuzione presso terzi incoata in proprio danno deducendo una serie di motivi relativi alla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell’atto di pignoramento, del prodromico atto di precetto, nonché del titolo esecutivo, senza nulla eccepire in ordine alla prescrizione del credito azionato.

Solo nella fase conclusiva del giudizio cautelare, il debitore/opponente formulava genericamente, l’eccezione de qua, ribadendo la stessa (???).

All’esito del rigetto dell’istanza cautelare e dell’introduzione da parte dell’opponente della fase di merito del giudizio, l’Istituto di credito opposto rilevava preliminarmente, l’inammissibilità per tardività dell’eccezione di prescrizione chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito dell’dell’opposizione.

Successivamente all’istruzione documentale della causa, il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. III, con la sentenza n. 10644/2024, R.G. n. 52007/2021, rigettava l’opposizione e, in parte motiva, dichiarava inammissibile l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta, così statuendo: “venendo infine alla doglianza relativa alla prescrizione, anche in tal caso volendo prescindere dalla sua totale infondatezza stante la documentazione depositata dall’opposta […], la stessa deve essere dichiarata inammissibile, per esser stata avanzata solamente con le note del 20.1.2020. Si deve infatti sottolineare come il thema decidendum della causa venga definitivamente cristallizzato in fase cautelare al momento del deposito del ricorso in opposizione, nel quale vengono declinate le differenti doglianze oppositive. Qualsiasi motivo di opposizione differente, aggiuntivo ed avanzato in un secondo momento, non può trovare pertanto ingresso nel giudizio, dovendo la relativa domanda essere dichiarata inammissibile”.

  1. L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E IL SUO LIMITE TEMPORALE: PROFILI NORMATIVI E GIURISPUDENZIALI.

La richiamata pronuncia ribadisce un principio ormai consolidato nel panorama normativo e giurisprudenziale, la cui cornice è rappresentata dall’art. 2934 c.c..

L’art. 2934, primo comma, c.c., per esigenza di certezza dei rapporti giuridici, introduce il c.d. principio della estinzione dei diritti, stabilendo che “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

Come noto, l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto, in quanto consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accordano ad una parte il potere di neutralizzare il diritto dell’altra, in considerazione dell’inutile decorso del termine stabilito dalla legge.

Tale effetto estintivo, tuttavia, non è automatico, poiché subordinato ad un’espressa manifestazione di volontà della parte interessata.

La prescrizione dunque non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, e ciò in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell’interessato l’avvalersi, o meno, del fatto prescrizionale già compiuto, ben potendo la mancata eccezione, rilevare come tacita rinuncia ad avvalersi dell’efficacia estintiva ex art. 2937 c.c..

È quindi la parte interessata che deve dichiarare al giudice di volersi avvalere della prescrizione, con la conseguenza che la prescrizione non invocata, non costituisce un elemento della causa e il giudice non può tenerne conto alcuno, né potrebbe considerarla implicitamente compresa in altra eccezione, tendente al rigetto della domanda.

Tuttavia l’eccezione di prescrizione, per essere ritenuta ritualmente formulata deve essere precisa, circostanziata e proposta tempestivamente, ossia nel primo atto utile in cui è possibile sollevarla.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità prevalente, in conformità con il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10955/2002 ritiene che “l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2002, n. 10955, in senso conforme: Cass. Sez. Lav., sent. 13 luglio 2009, n. 16326 e Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013).

In ordine poi alla tempestività dell’eccezione è ancora la giurisprudenza che, con riferimento ad un giudizio regolato dal previgente rito, ci ricorda che “l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4, c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5, c.p.c.” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 9.3.2021).

Specularmente alla necessità della deduzione tempestiva dell’eccezione di prescrizione, la stessa giurisprudenza ha ritenuto che la tardività della parte interessata ad invocare l’effetto estintivo, può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado e quindi anche in Appello. (cfr. Cass. Civ., sezione III, n. 4689 del 21 febbraio 2020).

Tanto premesso, nella sentenza in commento, il Tribunale adito, attesa la ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra indicata, ha ritenuto l’eccezione di prescrizione formulata dal debitore – oltre che infondata – inammissibile, in quanto proposta solo nella fase finale del giudizio cautelare, ossia dopo il deposito del ricorso in opposizione, atto quest’ultimo, che determina la cristallizzazione definitiva del “thema dedidendum” del giudizio di opposizione, sia nella stessa fase cautelare che nella successiva fase di merito.

  1. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto ut supra esposto e dell’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, la pronuncia in commento resa dal Tribunale di Roma, ha ribadito, in materia di opposizione all’esecuzione, il principio di diritto secondo cui l’eccezione di prescrizione è inammissibile se proposta, per la prima volta, nelle more del giudizio, “in quanto il thema decidendum della causa” è stato “definitivamente cristallizzato in fase cautelare al momento del deposito del ricorso in opposizione, nel quale vengono declinate le differenti doglianze oppositive”.

Pertanto, in caso di eccezione di prescrizione tardivamente proposta – ossia non nel c.d. “primo atto utile” – il titolare del diritto azionato potrà sempre resistere eccependone l’inammissibilità, anche in sede di impugnazione, evidenziando al contempo, la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità, in ogni stato e grado del giudizio.

 

Avv. Luciana Cardella

Associate MFLaw Palermo

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